Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezione unite

sentenza 6 maggio 2015, n. 9099

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f.

Dott. RORDORF Renato – Presidente di sez.

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere

Dott. SPIRITO Angelo – rel. Consigliere

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7316-2014 proposto da:

(OMISSIS), (OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che le rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), per delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI VERONA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), per delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

per revocazione della sentenza n. 271/2014 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/03/2015 dal Consigliere Dott. ANGELO SPIRITO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilita’, in subordine rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La (OMISSIS) e la (OMISSIS) spa impugnarono l’atto con il quale il Comune di Verona aveva annullato in autotutela il permesso di costruire a loro rilasciato per la sopraelevazione di un edificio sito nel centro storico della citta’. Il TAR del Veneto accolse l’impugnazione con sentenza che fu poi riformata, a seguito di appello del Comune, dal Consiglio di Stato. Successivamente, la (OMISSIS) e la summenzionata societa’ proposero ricorso per revocazione della sentenza; ricorso che fu dichiarato inammissibile dalla stessa sezione del Consiglio di Stato.

Contro quest’ultima sentenza propongono ricorso per cassazione la (OMISSIS) e la (OMISSIS) attraverso due motivi. Resiste con controricorso il Comune di Verona.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti – nel denunziare il difetto assoluto di giurisdizione per illegittima costituzione del Consiglio di Stato, nonche’ la violazione dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 111 Cost. – sostengono l’illegale costituzione del giudice amministrativo (TAR e CdS) per non essere stati nominati, i relativi magistrati, dal Consiglio Superiore della Magistratura. Il secondo motivo, riferito alla sola sentenza che ha respinto l’istanza di revocazione, lamenta il difetto del requisito d’imparzialita’ del giudice, per avere la sesta sezione del CdS deciso sull’istanza di revocazione della sentenza decisa dalla stessa sesta sezione. Sul punto vengono dedotte la violazione dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 111 Cost., nonche’ l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 106 C.P.A., comma 2. Entrambi i motivi sono inammissibili.

Il primo motivo fa derivare il difetto assoluto di giurisdizione (di tutti i giudici amministrativi che hanno trattato la controversia) dalla ritenuta illegittima costituzione dei giudici stessi. A riguardo basta rilevare che in punto di giurisdizione s’e’ formato il giudicato, posto che la questione non risulta essere stata posta ne’ nei giudizi di merito, ne’ in quello di revocazione; ne’ la parte espone nel ricorso in esame di aver mai proposto la questione stessa. Quanto al secondo motivo, occorre ricordare che la carenza di giurisdizione, in relazione all’illegittima composizione dell’organo giudicante, e’ ravvisabile solo nelle ipotesi di alterazioni strutturali dell’organo stesso, per vizi di numero o di qualita’ dei suoi membri, che ne precludono l’identificazione con quello delineato dalla legge; diversamente, si verte in tema di violazione di norme processuali, esorbitante dai limiti del sindacato delle Sezioni Unite (SU n. 15900/06).

Il ricorso deve essere dichiarato, pertanto, inammissibile, con condanna dei ricorrenti in solido a rivalere la controparte delle spese sopportate nel giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 8200,00, di cui euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del cit. articolo 13, comma 1 -bis.

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