Palazzo-Spada

Consiglio di Stato

sezione III

sentenza 19 maggio 2015, n. 2537

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL CONSIGLIO DI STATO

IN SEDE GIURISDIZIONALE

SEZIONE TERZA

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5897 del 2011, proposto da:

Fl.Re., rappresentato e difeso dagli avv. Fr.Ch. e Si.Ge., con domicilio eletto presso la Segreteria sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza (…);

contro

Questura di Brescia, rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via (…);

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LOMBARDIA – SEZ. STACCATA DI BRESCIA: SEZIONE I n. 00962/2011, resa tra le parti, concernente RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO – MCP

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 aprile 2015 il Cons. Angelica Dell’Utri, nessuno presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto inoltrato per la notifica il 2 luglio 2011 e depositato il 9 seguente il signor Fl.Re. ha appellato la sentenza 28 giugno 2011 n. 962 del TAR per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione prima, con la quale è stato respinto il suo ricorso avverso il provvedimento in data 18 dicembre 2010 del Questore di Brescia, di diniego della conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età/affidamento a motivi di lavoro subordinato, chiesta con istanza del 5 novembre 2010 in vista del compimento in data 28 anteriore della maggiore età.

Con tale provvedimento l’Amministrazione ha ritenuto il richiedente, quale minore affidato o sottoposto a tutela, privo dei requisiti della presenza in Italia da almeno tre anni (avendo fatto ingresso il 22 febbraio 2009) e della frequenza di un corso di integrazione civile e sociale della durata non inferiore a due anni, prescritti dall’art. 32, co. 1 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998.

Il TAR ha affermato la legittimità del diniego alla stregua della normativa al momento vigente, introdotta con la legge 15 luglio 2009 n. 94 entrata in vigore l’8 agosto 2009, che ha dettato condizioni più restrittive per la conversione del permesso di soggiorno dei minori extracomunitari sia non accompagnati che affidati o sottoposti a tutela.

A sostegno dell’appello il signor Re., richiamate le ragioni in base alle quali è stata riformata in appello la reiezione in primo grado della domanda di sospensiva, ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, contestando la lettura data alla normativa in parola prima dalla Questura e poi dal TAR.

Il 26 luglio 2011 l’Amministrazione si è costituita in giudizio e con memoria del 26 febbraio 2015 ha svolto controdeduzioni, sostenendo la correttezza dell’interpretazione ed applicazione rationetemporis del cit. art. 32, come modificato dalla legge n. 94 del 2009, sotto la cui vigenza il procedimento si è svolto e concluso, tenuto anche conto che l’attuale appellante ha fatto ingresso in Italia non accompagnato e solo poi è stato affidato.

L’appello, introitato in decisione all’udienza del 9 aprile 2015, è fondato alla stregua di specifici precedenti anche della Sezione, ancor oggi condivisi dal Collegio.

In particolare, è stato osservato, per un verso, che ai sensi dell’art. 32, co. 1, del d.lgs. n. 286 del 1998, nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, solo per i minori stranieri “non accompagnati”, e non anche per quelli “comunque affidati” (qual era l’attuale appellante al momento della chiesta conversione, ancorché entrato in Italia non accompagnato e come comprova il titolo di soggiorno per affidamento), il rilascio del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età è condizionato alla frequenza, per almeno due anni, ad un progetto di integrazione sociale e civile. Per altro verso, pure nel nuovo ordinamento ed anche in difetto di una norma intertemporale, è possibile conseguire la conversione del permesso di soggiorno come già accadeva nel previgente sistema, con un’interpretazione secondo ragionevolezza della novella di cui alla legge n. 94 del 2009.

Avuto riguardo anche all’art. 8 della CEDU, la legge n. 94 del 2009 è stata quindi ripetutamente interpretata nel senso della sua inapplicabilità verso coloro che hanno maturato i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno prima della sua entrata in vigore, onde il sistema, così come delineato dal combinato disposto dei commi 1 e 1 bis del medesimo art. 32, è stato ritenuto applicabile interamente ai minori affidati dopo la sua entrata in vigore, o anche affidati prima, ma che compiano la maggior età almeno due anni dopo l’entrata in vigore della citata legge, affinché sia consentito loro di partecipare efficacemente al progetto biennale d’integrazione (cfr. Cons. St., sez. III, 15 ottobre 2014 n. 5144 e 13 settembre 2013 n. 4545).

Analogamente deve ritenersi in relazione al requisito del triennio di presenza nel territorio nazionale, di cui al co. 1 ter.

Ne deriva che, assorbito ogni altro profilo non trattato, l’appello dev’essere accolto, con conseguente riforma della sentenza appellata nel senso dell’annullamento del provvedimento impugnato in primo grado in accoglimento del ricorso.

Tenuto conto dell’emersione del riferito orientamento in epoca successiva all’adozione del provvedimento impugnato, si ravvisano ragioni affinché possa disporsi la compensazione tra le parti delle spese di entrambi i gradi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, accoglie il medesimo appello e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2015 con l’intervento dei magistrati:

Gianpiero Paolo Cirillo – Presidente

Carlo Deodato – Consigliere

Bruno Rosario Polito – Consigliere

Angelica Dell’Utri – Consigliere, Estensore

Dante D’Alessio – Consigliere

Depositata in Segreteria il 19 maggio 2015.

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