Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

ordinanza 21 aprile 2015, n. 16634

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIANDANESE Franco – Presidente

Dott. GALLO Domenic – Consigliere

Dott. DIOTALLEVI G. – rel. Consigliere

Dott. CERVADORO Mirella – Consigliere

Dott. CARRELLI P.d.M. R. M. – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), n. in (OMISSIS);

ricorre avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, pronunciata in data 21-22 marzo 2014, n. 313/2014 TLP, che ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza, emessa dal G.i.P. del Tribunale di Torino in data 11 febbraio 2014, di rigetto dell’istanza di revoca della misura della custodia cautelare applicata allo stesso ricorrente, con ordinanza del 20 gennaio 2014, in quanto indagato per i reati di cui all’articolo 628 c.p., comma 1, e articolo 582 c.p.;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Diotallevi;

Sentite le conclusioni del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Letta la memoria inviata dal difensore avv.to (OMISSIS) e pervenuta in data 1 dicembre 2014.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS) propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, pronunciata in data 21-22 marzo 2014, n. 313/2014 TLP, che ha rigettato l’appello proposto dall’odierno ricorrente avverso l’ordinanza, emessa dal G.i.P. del Tribunale di Torino in data 11 febbraio 2014, di rigetto dell’istanza di revoca della misura della custodia cautelare applicata allo stesso ricorrente, con ordinanza del 20 gennaio 2014, in quanto indagato per i reati di cui all’articolo 628 c.p., comma 1, e articolo 582 c.p..

2. Tra i vari motivi di ricorso, l’impugnante lamenta, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), la violazione degli articoli 2, 3 e 111 Cost., in relazione agli articoli 293 e 309 c.p.p., nonche’ in relazione al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16, commi 4, 9 e 11, conv. in Legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Nello specifico, viene rilevato che il decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame e’ stato notificato al difensore dell’indagato esclusivamente in via telematica, mediante lo strumento della posta elettronica certificata (P.E.C.); eppure, il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 9, lettera c-bis), cosi’ come modificato dalla Legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 19, prevede che tale modalita’ di notificazione possa essere impiegata, con riferimento ai procedimenti penali e per le notifiche dirette a soggetti diversi dall’imputato, soltanto a decorrere dalla data del 15 dicembre 2014.

La violazione della disposizione di legge da ultimo richiamata avrebbe quindi arrecato un vulnus al diritto di difesa del soggetto sottoposto alla misura cautelare di cui al ricorso, non essendo il difensore successivamente comparso nell’udienza di discussione di fronte al TDL.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Collegio ritiene che con il motivo di ricorso sopra indicato venga sollevata una questione di diritto meritevole di essere valutata e decisa dalle Sezioni unite penali di questa Suprema Corte.

2. Al fine di chiarire con precisione i termini della questione che si intende devolvere all’esame delle Sezioni Unite, e’ necessario ripercorrere brevemente l’evoluzione normativa in materia di notifiche a mezzo P.E.C..

2.1. Il primo significativo intervento in tal senso e’ rappresentato dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, conv. con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, il cui articolo 51, cosi’ come successivamente novellato dal Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4, comma 3, lettera a), conv. con modificazioni nella Legge 22 febbraio 2010, n. 124, statuiva quanto segue:

“1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui all’articolo 170 c.p.c., comma 1, la notificazione di cui all’articolo 192 c.p.c., comma 1 e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui al Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’articolo 148 c.p.c., comma 2-bis, articoli 149 e 150 c.p.c. e articolo 151 c.p.c., comma 2. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 64.

2. Con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1 settembre 2010, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita’ dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.

3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l’indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell’ufficio giudiziario”.

Dalla lettura del testo normativo emerge chiaramente la scelta del mezzo telematico come strumento “normale” per la notifica di atti inerenti a procedimenti penali nei confronti di persona diversa dall’imputato, ivi compreso il suo difensore. Tuttavia, come risulta dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’articolo 51, l.c. l’impiego di questa specifica modalita’ veniva ad essere subordinata all’emanazione, ad opera del Ministro della Giustizia, di un decreto ministeriale, chiamato ad individuare gli Uffici giudiziari dotati di adeguati servizi di comunicazione.

2.2. In attuazione di quest’ultima previsione, veniva allora emanato, in data 12 settembre 2012, il decreto del Ministero della Giustizia riguardante l'”avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale e la Procura di Torino – settore penale -“. Con questo atto, entrato in vigore il 1 ottobre dello stesso anno, si autorizzava l’Ufficio giudiziario piemontese ad effettuare per via telematica le notifiche indirizzate a soggetti diversi dall’imputato, ai sensi dell’articolo 148 c.p.p., comma 2 bis, articoli 149 e 150 c.p.p. e articolo 151 c.p.p., comma 2.

A nulla varrebbe rilevare che il decreto ora menzionato e’ stato adottato dopo la scadenza del termine fissato per la sua emanazione dal Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 51 cit., comma 2, conv. nella Legge n. 133 del 2008, (1 settembre 2010), avendo detto termine natura chiaramente ordinatoria e non perentoria; a questa conclusione si addiviene a fronte della mancata previsione, da parte della disposizione in commento, di una espressa “sanzione”, in caso di superamento del limite temporale ivi fissato.

2.3. Il quadro normativo sinora descritto e’ quindi profondamente mutato, per effetto del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 19 ottobre 2012, n. 45, e in vigore dal successivo 20 ottobre, conv. con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221. L’articolo 16 del decreto, ai commi 4 e ss., dispone:

“4. Nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, articoli 149 e 150 c.p.p. e articolo 151 c.p.p., comma 2. La relazione di notificazione e’ redatta in forma automatica dai sistemi informatici in dotazione alla cancelleria.

5. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili e’ effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall’amministrazione, dell’atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 64.

6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita’ si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

7. Nei procedimenti civili nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo’ indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento. In tale caso le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria, si effettuano ai sensi del comma 4 e si applicano i commi 6 e 8. Tutte le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti sono effettuate esclusivamente agli indirizzi di posta elettronica comunicati a norma del comma 12.

8. Quando non e’ possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l’articolo 136 c.p.c., comma 3, e gli articoli 137 c.p.c. e segg. e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale.

9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:

a) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria di cui sono destinatari i difensori, nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali e alle corti d’appello che, alla predetta data sono gia’ stati individuati dai decreti ministeriali previsti dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 51, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

b) a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui alla lettera a), per i procedimenti civili pendenti dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono stati individuati dai decreti ministeriali previsti dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 51, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;

c) a decorrere dal trecentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per le comunicazioni e le notificazioni di cui ai commi 4 e 7, dirette a destinatari diversi dai difensori nei procedimenti civili pendenti dinanzi ai dinanzi ai tribunali ed alle corti di appello;.

d) a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 10 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, articoli 149 e 150 c.p.p. e articolo 151 c.p.p., comma 2, e per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti d’appello.

10. Con uno o piu’ decreti aventi natura non regolamentare, sentiti l’Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell’ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalita’ dei servizi di comunicazione, individuando:

a) gli uffici giudiziari diversi dai tribunali e dalle corti di appello nei quali trovano applicazione le disposizioni del presente articolo;

b) gli uffici giudiziari in cui le stesse disposizioni operano per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, articoli 149 e 150 c.p.p. e articolo 151 c.p.p., comma 2.

11. Il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 51, commi da 1 a 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, sono abrogati”.

Il nuovo dettato legislativo riproduce sostanzialmente quanto era stato gia’ precedentemente previsto dal Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 51, commi da 1 a 4, le cui statuizioni vengono contestualmente abrogate. In particolare, si torna a disporre che, per quanto concerne i procedimenti penali, le notifiche a soggetti diversi dall’imputato sono effettuate via P.E.C., dagli Uffici giudiziari individuati da un apposito decreto del Ministro della Giustizia.

Tuttavia, contrariamente a quanto accaduto per i procedimenti civili, non e’ stata inserita alcuna norma transitoria specificamente dedicata a quegli Uffici per i quali il suddetto decreto sia gia’ stato emanato sotto la vigenza del Decreto Legge n. 112 del 2008, come e’ avvenuto per il Tribunale di Torino; in particolare, non e’ chiaro se per essi si renda necessario un nuovo decreto ministeriale.

2.4. Da ultimo, e’ intervenuto la Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 19, punto 1, lettera a) e b), che ha inserito nel summenzionato articolo 16, comma 9, del Decreto Legge n. 221 una nuova lettera c-bis), del seguente tenore:

“9. Le disposizioni dei commi da 4 a 8 acquistano efficacia:…

c-bis) a decorrere dal 15 dicembre 2014 per le notificazioni a persona diversa dall’imputato a norma dell’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, articoli 149 e 150 c.p.p. e articolo 151 c.p.p., comma 2, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello…”.

Questa ennesima modifica legislativa ha dunque subordinato l’utilizzabilita’ della P.E.C., per la notifica di atti processuali penali a persone diverse dall’imputato, ad una condizione ulteriore rispetto a quella di cui alla lettera d), di natura prettamente temporale e legata al superamento di una certa data.

3. Stante la situazione normativa descritta, si tratta di stabilire se la norma che consentiva di utilizzare lo strumento telematico, per le notifiche relative ai procedimenti penali, soltanto a partire dal 15 dicembre 2014 debba trovare applicazione anche nei riguardi di quegli Uffici giudiziari che, come nel caso del Tribunale di Torino, siano stati autorizzati a ricorrere al mezzo comunicativo in discorso con decreto ministeriale emanato sulla base della disciplina legislativa previgente, ossia sulla base del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 51.

La soluzione che verra’ adottata assume rilevanza ai fini della decisione del motivo di ricorso esaminato nell’ordinanza, dal momento che la notifica al difensore dell’odierno ricorrente del decreto di fissazione dell’udienza dinanzi al Tribunale del riesame e’ avvenuta ben prima del 15 dicembre 2014, essendo l’udienza stessa fissata per il 21 marzo di quell’anno. Inoltre, va rilevato che il giudice a quo non aveva disposto che la notifica del decreto in parola fosse effettuata con il “mezzo tecnico idoneo” rappresentato dallo strumento telematico, come consentito dall’articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, ma aveva viceversa stabilito che la medesima notifica dovesse essere fatta con trasmissione a mezzo fax (v. pag. 5 del ricorso); di conseguenza, laddove si ritenesse che il suindicato limite temporale sia applicabile anche al caso di specie, se ne dovrebbe inferire la nullita’ della notifica in questione.

3.1. Una prima risposta a questo interrogativo e’ stata data da questa Sezione, in una recente decisione che, peraltro, riguardava la medesima misura cautelare oggetto di scrutinio nel presente giudizio (Cass. pen., Sez. 2, 9 luglio 2014, dep. 22 luglio 2014, (OMISSIS), n. 32430, rv. 260243); per la precisione, la pronuncia da ultimo richiamata ha tratto origine da un ricorso proposto, sempre da (OMISSIS), avverso il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile l’istanza di riesame della misura cautelare in discussione.

In quella circostanza, il Collegio giudicante ritenne di dover interpretare in maniera strettamente letterale il comma 9, lettera c-bis), del sopracitato articolo 16, affermando che prima del 15 dicembre 2014 non fosse possibile, in assenza di un espresso provvedimento giudiziario, assunto ex articolo 148 c.p.p., comma 2-bis, effettuare le notifiche via P.E.C., estendendo cosi’ questa regola anche ai giudici operanti presso il Tribunale di Torino. Venne quindi giudicato del tutto irrilevante, alla stregua della nuova disciplina legislativa, il fatto che il medesimo Ufficio giudiziario fosse stato autorizzato, con il Decreto Ministeriale del 12 settembre 2012, all’impiego di questo specifico mezzo tecnico gia’ prima dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 179 del 2012; si evidenzio’, infatti che la previsione di legge da cui il decreto anzidetto traeva fondamento, ossia l’articolo 51 del Decreto Legge n. 112, era ormai stata abrogata proprio dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16.

Cio’ premesso, rileva il Collegio che, in favore della tesi ora riassunta, militano alcuni indubitabili elementi testuali. In primo luogo, il summenzionato Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 9 non opera alcuna espressa distinzione, per cio’ che concerne l’applicazione della lettera c-bis, tra Uffici giudiziari gia’ autorizzati, sotto la vigenza della normativa posta dal precedente Decreto Legge n. 112 del 2008, ad utilizzare la posta elettronica certificata ed Uffici privi di questa preventiva autorizzazione ministeriale. A cio’ deve aggiungersi che, con riferimento alle notifiche nell’ambito del processo civile, lo stesso comma 9 ha invece espressamente distinto tra le due categorie di Uffici giudiziari sopra individuate, prevedendo un diverso dies a quo dell’utilizzabilita’ dello strumento di comunicazione telematica (v. lettera a) e b)); questa diversa previsione normativa potrebbe rafforzare la convinzione che, non avendo il legislatore operato un’analoga distinzione relativamente alla citata lettera c-bis), essa debba trovare applicazione, indifferentemente, nei confronti di tutti gli Uffici giudiziari.

3.2. Tuttavia, a parere del Collegio, la soluzione interpretativa fin qui esposta finisce per produrre delle conseguenze contraddittorie sul piano sistematico. Difficilmente giustificabile, in termini di ragionevolezza, appare anzitutto l’equiparazione tra Uffici gia’ autorizzati, sotto la vigenza del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 51, ad impiegare la posta elettronica certificata per le notifiche in ambito penale ed Uffici ancora privi di un’autorizzazione ministeriale a fare altrettanto; in particolare, appare difficile individuare ragioni plausibili in base alle quali i primi sarebbero stati costretti ad attendere fino al 15 dicembre 2014, ossia per quasi due anni dall’introduzione della piu’ volte menzionata lettera c-bis), per impiegare lo strumento della posta elettronica certificata, pur disponendo della necessaria strumentazione tecnica e pur essendo stati, con provvedimento ufficiale dell’autorita’ amministrativa, riconosciuti idonei ad impiegarla.

Problemi di ragionevolezza e di coerenza ordinamentale emergono inoltre dalla supposta differenziazione, nell’ambito degli stessi Uffici gia’ autorizzati, tra notifiche inerenti ai procedimenti civili e notifiche in materia penale; l’accettazione della tesi in esame porterebbe a ritenere che gli Uffici in parola, fino al 15 dicembre 2014, potevano impiegare lo strumento della posta elettronica certificata per le prime (il Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 9, lettera a), autorizzava infatti l’uso del detto strumento, da parte degli Uffici gia’ autorizzati ed in ambito civile, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto), ma non per le seconde, in assenza di una ragione idonea a giustificare, sul piano logico-razionale ancor prima che giuridico, una siffatta difformita’ di trattamento.

Sulla scorta di questi rilievi, si potrebbe pertanto ipotizzare un diverso orientamento ermeneutico che, andando oltre la mera littera legis, limiti l’applicazione del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, comma 9, lettera c-bis), ai soli Uffici giudiziari non autorizzati all’impiego della posta elettronica certificata con decreto ministeriale emanato, sulla base della disciplina prevista dal Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 51, anteriormente all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 179 del 2012 (sugli effetti intertemporali della novella di cui al Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 si veda anche la Relazione dell’Ufficio del Ruolo e del Massimario, recante il titolo “Ricognizione normativa in materia di notificazioni per via telematica”); con la conseguenza di ritenere che la possibilita’ di procedere alla notificazione degli atti in via telematica a persona diversa dall’imputato non sia stata differita alla data del 15 dicembre 2014, per gli uffici giudiziari per i quali il Decreto ministeriale attuativo non regolamentare era gia’ stato emesso prima della previsione del suddetto termine. Tutto cio’ a prescindere da ogni ulteriore valutazione in ordine all’applicabilita’, in questo caso, dell’articolo 148, comma 2 bis, cod. proc. pen., laddove il decreto ministeriale sia gia’ stato emanato, in considerazione della gia’ accertata idoneita’ del mezzo utilizzato rispetto allo scopo perseguito.

3.3. Alla luce delle suesposte considerazioni, questo Collegio ritiene che le criticita’ interpretative connesse alla prima delle soluzioni ermeneutiche esposte comporti la necessita’ di esplorare la seconda opzione esegetica e la sua eventuale applicazione; il Collegio ritiene pero’ opportuno non applicare, in via immediata e diretta, il secondo orientamento interpretativo, dal momento che il contrasto giurisprudenziale (la citata sent. n. 32430 del 2014) si concretizzerebbe non solo all’interno della stessa Sezione, ma si inserirebbe nell’ambito del medesimo procedimento penale, che si riferisce alla medesima misura cautelare.

3.4. Per garantire dunque le fondamentali esigenze di garanzia della funzione nomofilattica di questa Suprema Corte e, quindi, dei principi di certezza del diritto e di prevedibilita’ delle sue applicazioni in ambito giurisprudenziale, il Collegio ritiene opportuno investire della questione le Sezioni Unite della Corte di cassazione, perche’ provvedano a fissare il principio di diritto sulla base del quale debba risolversi il potenziale contrasto interpretativo in ordine al seguente quesito di diritto:

“Se il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, articolo 16, comma 9, lettera c-bis), conv. con modificazioni in Legge 17 dicembre 2012, n. 221, debba o meno trovare applicazione anche nei confronti degli Uffici giudiziari che, anteriormente all’entrata in vigore dello stesso Decreto Legge n. 179, siano stati autorizzati, con apposito decreto ministeriale e ai sensi del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 51, conv. con modificazioni in Legge 6 agosto 2008, n. 133, cosi’ come novellato dal Decreto Legge 29 dicembre 2009, n. 193, articolo 4, comma 3, lettera a), conv. con modificazioni nella Legge 22 febbraio 2010, n. 124, a notificare gli atti inerenti a procedimenti penali, diretti a persone diverse dall’imputato, mediante la posta elettronica certificata”.

P.Q.M.

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

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