SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE sentenza 27 marzo 2015, n. 6299 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente – Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere – Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere – Dott. MANNA...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 giugno 2015, n.11333. In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, se la notificazione sia stata eseguita, dal punto di vista del notificante, presso il domicilio irritualmente eletto e solo in un momento successivo (e, dunque, non coevamente, cioè con attività di richiesta risultante “unico actu”, in modo che il destinatario possa percepire tale dato), sempre dal punto di vista del notificante, presso la cancelleria ed entrambe le notifiche si perfezionino, dal punto di vista del destinatario, la notifica idonea a far decorrere il termine breve è solo la prima, ancorché nei confronti del destinatario si sia perfezionata dopo l’altra, dato che l’attività notificatoria a quest’ultima relativa è stata compiuta senza che ve ne fosse la facoltà, che era stata per fatto concludente rinunciata. In tema di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine breve di impugnazione, quando il difensore agente al di fuori del circondario di iscrizione, avendo eletto domicilio in un comune diverso da quello sede dell’ufficio giudiziario adito, si debba considerare ex lege domiciliato presso la cancelleria ai sensi dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, si deve ritenere che tale domiciliazione, essendo prevista nell’interesse della controparte, comporti a carico di quest’ultima non già l’obbligo, ma solo la facoltà di notificare presso la cancelleria, potendo a sua scelta anche notificare presso il domicilio (sebbene irritualmente) eletto. Ne consegue che, qualora detta parte eserciti quest’ultima scelta con l’attivazione del procedimento notificatorio presso il domicilio irritualmente eletto, si deve considerare che abbia rinunciato ad avvalersi della possibilità di notificazione presso la cancelleria, potendo tale possibilità recuperarsi solo se il procedimento notificatorio così attivato non risulti perfezionato nei confronti del destinatario.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 1 giugno 2015, n.11333 Ritenuto in fatto Il Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito GSE), già G.R.T.N. (Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione contro M.A. e l’Enel Distribuzione s.p.a. avverso la sentenza del 26 settembre 2013, con la quale il Tribunale...
Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 18 maggio 2015, n. 10094. Il patrimonio dei partiti non è composto unicamente dalle contribuzioni di provenienza statale, ma anche da quelle private provenienti dalle quote del tesseramento, dalle elargizioni e donazioni private e dalle alte attività svolte dalle associazioni politiche. Rispetto a tali somme non vi è una gestione separata, in quanto tutte le somme confluiscono nell’unico patrimonio (di natura privata) dei partiti, confondendosi con quelle percepite a titolo di rimborsi elettorali. Nel disegno costituzionale, infatti, i partiti politici sono organizzazione dello Stato comunità, e il compito ad essi affidato di ‘concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale’ non li rende strumenti della pubblica amministrazione
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza 18 maggio 2015, n. 10094 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. CICALA Mario – Presidente Sezione Dott. RORDORF Renato – Presidente Sezione Dott. RAGONESI Vittorio...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 18 maggio 2015, n. 10076. In tema di appalto di opere pubbliche, le ragioni di pubblico interesse o necessità che, ai sensi dell’art. 30, comma 2, del d.P.R. n. 1063/1962, – quale disciplina applicabile ratione temporis legittimano l’ordine di sospensione dei lavori vanno identificate esclusivamente in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste né prevedibili dall’amministrazione con l’uso dell’ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprudenza dell’Amministrazione medesima nella predisposizione e nella verifica del progetto dell’opera ovvero nella definizione del cronoprogramma dei lavori
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 18 maggio 2015, n. 10076 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. ANIELLO Roberto – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio 2015, n. 11035. Le disposizioni in materia di condominio non sono estensibili al consorzio costituito tra proprietari d’immobili per la gestione delle parti e dei servizi comuni di una zona residenziale, atteso che i due istituti giuridici, nonostante le numerose analogie, presentano anche caratteristiche diverse che non ne permettono una completa parificazione concettuale: il condominio di edifici è una forma di proprietà plurima, derivante dalla struttura stessa del fabbricato e regolata interamente da norme che rimangono nel campo dei diritti reali, con la conseguenza che il carattere di immobile condominiale è una qualitas fundi, che inerisce al bene e lo segue, con i relativi oneri, presso qualsiasi acquirente; il consorzio, che ha un livello di organizzazione più elevato, appartiene, invece, alla categoria delle associazioni, con la conseguente rilevanza della volontà del singolo di partecipare o meno all’ente sociale, pur potendo tale volontà essere ricavata (se non esiste una contraria norma di statuto o di legge) da presunzioni o da fatti concludenti, quali la consapevolezza di acquistare un immobile compreso in un consorzio, oppure l’utilizzazione concreta dei servizi messi a disposizione dei partecipanti. In tema di consorzi volontari costituiti fra proprietari d’immobili per la gestione di parti e servizi comuni, la partecipazione o l’adesione ad esso da parte dell’acquirente di un immobile compreso nel consorzio deve risultare da una valida manifestazione di volontà
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2015, n. 11035 Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 30.5.2012) – per quanto ancora interessa – la Corte di appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari – ha confermato la condanna di D.G....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 14 maggio 2015, n. 9879. Allorché è stata proposta una domanda di risarcimento per equivalente in caso di inadempimento dell’appaltatore/prestatore d’opera, ai sensi dell’articolo 1668, 1 comma, ultima parte, c.c., il giudice del merito deve esaminarla anche se con la stessa possano prodursi i medesimi effetti di una non proposta domanda di risarcimento in forma una volta accertati i presupposti soggettivi ed oggettivi tipici della stessa
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 14 maggio 2015, n. 9879 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 aprile 2015, n. 8725. Gli artt. 1061 e 1062 cod. civ., che consentono l’acquisto per usucapione e per destinazione del padre di famiglia delle servitù apparenti, anche se discontinue (nella specie, servitù di passaggio), hanno carattere innovativo rispetto all’art. 630 del codice civile del 1865, che disponeva che le servitù continue non apparenti e le servitù discontinue, apparenti o meno, non potevano costituirsi se non mediante titolo. Ne consegue che le citate norme del vigente codice civile non possono trovare applicazione rispetto a situazioni esauritesi in epoca anteriore alla sua entrata in vigore
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 29 aprile 2015, n. 8725 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PETITTI Stefano – Consigliere Dott. SCALISI...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 maggio 2015, n. 10291. In tema di responsabilità omissiva per contagio (in capo al Ministero), si applica il principio della regolarità causale della condotta omissiva che presuppone, oltre all’accertamento della violazione dell’obbligo di tenere la condotta, l’accertamento, in riferimento all’epoca di produzione del preparato, della conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, in modo che, secondo un giudizio ipotetico, possa dirsi che l’azione omessa avrebbe potuto impedire l’evento, essendo oggettivamente prevedibile che ne sarebbe potuta derivare come conseguenza la lesione. E tale accertamento che – unitamente all’accertamento della omissione dell’attività dovuta, della esistenza della patologia, dell’assenza di altri fattori causali alternativi – rientra nelle competenze del giudice del merito, deve ritenersi raggiunto con il riconoscimento del virus dell’epatite B (per via della unicità dell’eventi di cui si è detto) da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1978, dovendosi fare riferimento alla conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici, sempre che non emerga altra data antecedente con Io stesso livello di oggettività
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 maggio 2015, n. 10291 Motivi della decisione Si esamina preliminarmente il profilo relativo alla responsabilità del Ministero per danni da emotrasfusioni, avvenute negli anni dal 1970 al 1974, atteso che in mancanza di responsabilità dello stesso ogni indagine sulla prescrizione dei diritti sarebbe superflua. La Corte di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 maggio 2015, n. 10741. In tema di decisione della causa, ove il giudice accerti che una parte ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo ai sensi dell’art. 169 c.p.c., ma non lo ha nuovamente depositato, in difetto di annotazioni di cancelleria (ex art. 77 disp. att. c.p.c.) e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la cancelleria, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 maggio 2015, n. 10741 Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Napoli ha respinto il gravame proposto dal signor N.S. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in avanti solo il Ministero) avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Afragola con la...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 maggio 2015, n. 9807. Allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l’emissione di quest’ultimo e necessarie per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l’azione di cognizione ordinaria; ed invero, una volta che l’obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente impossibilità giuridica della notifica del precetto
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 maggio 2015, n. 9807 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott....