Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 29 aprile 2015, n. 8725

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente

Dott. MATERA Lina – Consigliere

Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22829-2009 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS) C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliate in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 718/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 14/05/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato (OMISSIS) difensore della ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avv. (OMISSIS) il quale dichiara di essere delegato dall’Avv. (OMISSIS) difensore delle controricorrenti e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca che ha concluso per l’improcedibilita’ del ricorso, nel merito l’inammissibilita’, in subordine, il rigetto.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

(OMISSIS) con atto di citazione del 13 dicembre 2004, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Vercelli, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) ed esponeva di essere proprietaria in (OMISSIS), di un immobile censito al foglio 55 mappale 222, che da rogito di acquisto il fabbricato di sua proprieta’ risultava avere acceso sia dal cortile interno sia dalla via (OMISSIS), essendo previste determinate modalita’ di passaggio sui diversi mappali del cortile, che il cancello esistente all’ingresso del cortile di cui al mappale 219 non era stato mai chiuso fino all’ottobre del 2001, quando (OMISSIS), dante causa delle convenute, lo aveva chiuso a chiave impedendo il passaggio di essa attrice, che il sig. (OMISSIS) aveva, altresi’, occupato porzioni immobiliari comuni con propri beni, chiedeva, pertanto, che venisse ordinato alle convenute di cessare impedimenti e turbative, con condanna a ripristinare la preesistente situazione dei luoghi, mediante la consegna della chiave del cancello per consentire il passaggio sulla corte di cui al mappale 219 e la rimozione di tutti i beni posti sulle parti comuni.

(OMISSIS) si costituiva, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e l’attrice dichiarava di rinunciare nei suoi confronti agli atti del giudizio.

Si costituivano le altre convenute negando che l’attrice avesse mai esercitato il passaggio attraverso il cancello posto sul mappale 219 e negavano, altresi’, di avere ingombrato parti comuni con propri beni, specificando che vasi di pianti e fiori erano collocati sul mappale 221 di loro proprieta’.

Il Tribunale di Vercelli con sentenza n. 22 del 2007 respingeva la domanda dell’attrice e condannava la stessa al pagamento delle spese di lite. Secondo il Tribunale di Vercelli, risultava incontestato la comproprieta’ sul mappale 219 e la presenza del cancello in contestazione sul mappale 223 di proprieta’ esclusive delle convenute, riteneva, quindi, che non vi fosse la prova del diritto di passaggio dell’attrice dal cortile comune attraverso il mappale 223, riteneva poi che non vi fosse la prova che le parti comuni fossero ingombrate di beni delle convenute.

Avverso questa sentenza proponeva appello (OMISSIS), formulando quattro motivi di appello e, chiedendo la riforma integrale della sentenza di primo grado.

Si costituivamo (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado.

La Corte di appello di Torino con sentenza n. 718 del 2009 rigettava l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del grado. Secondo al Corte torinese infondati erano i primi due motivi di appello con i quali (OMISSIS) lamentava che la decisione non fosse corrispondente con il richiesto: la Corte distrettuale, anziche’ decidere sulla sussistenza o meno di un diritto di servitu’ sul fondo indicato come mappale 219 avrebbe respinto la domanda perche’ avrebbe ritenuto non provata la sussistenza del diritto di servitu’ sul mappale 223. E, secondo la Corte torinese era infondata, questa censura, perche’ era evidente l’errore commesso nell’indicazione dei mappali perche’ risultava che il mappale 219 fosse comune e il cancello era risultato installato sul mappale 223, di proprieta’ delle convenute e non sarebbe stato dimostrato che l’attrice avesse esercitato un diritto di passaggio attraverso il mappale 223. A sua volta secondo la corte di Torino l’atto del 1999 con il quale l’attrice aveva acquistato la proprieta’ dell’immobile dalla Casa di riposo (OMISSIS) e nel quale si afferma che per l’accesso pedonale si esercitava servitu’ di passaggio dalla via (OMISSIS) su diversi cortili tra cui il mappale 223 non costituiva prova dell’esistenza della servitu’ su questo mappale il cui proprietario non era presente all’atto. Neppure l’atto del 1917 costituiva prova della servitu’ sul mappale 223 perche’, secondo al Corte distrettuale mancavano gli elementi necessari per la sicura identificazione dei fondi interessati. Correttamente il Tribunale non aveva esaminato una domanda di usucapione del diritto di servitu’, perche’ non risultava fosse stata proposta. Non vi era prova che le parti comuni fossero state occupate da beni di proprieta’ delle convenute.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS) con ricorso affidato a tre motivi. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso. In prossimita’ dell’udienza pubblica (OMISSIS) ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.= Con il primo motivo del ricorso (OMISSIS) lamenta la violazione, falsa applicazione di legge in relazione all’articolo 112 c.p.c., per omesso esame della domanda ed, in particolare, del titolo costitutivo della dedotta servitu’ con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nonche’ omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5. Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale nel procedere all’interpretazione dell’atto di divisione posto a fondamento della domanda si sarebbe soffermata solo sulle clausole contenute a pag. 9 omettendo di valutarne il complesso contenuto, poiche’ se considerato, nella sua globalita’, si sarebbe accorta che vi era un unico fabbricato di proprieta’ dei due fratelli (OMISSIS) e (OMISSIS), sito a (OMISSIS) e, conseguentemente, l’atrio non poteva che essere quello idoneo a consentire l’accesso al fabbricato e che veniva assegnato in proprieta’ a (OMISSIS) con diritto di passo per (OMISSIS) e si sarebbe accorta che a pag. 7 i condividenti si assegnavano ciascuno per una determinata consistenza due porzioni di un unico immobile ubicato in (OMISSIS) sulla quale aveva appunto l’unico accesso, il tutto in guisa da rendere peregrina ed illogica l’interpretazione delle convenute che vanno a qualificare come atrio il portico interno di accesso alle cantine.

La ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: ritenuto, per essere pacifico in fatto, che le parti odierne sono succedute nella porzione contrattuale di cui l’atto di divisione del 24 maggio 1917, piu’ precisamente: le convenute al sig. (OMISSIS) e l’attrice, per quanto concerne l’immobile di (OMISSIS), ad (OMISSIS), possa procedersi da parte del Giudice all’interpretazione dell’atto di divisione, senza prendere in considerazione la sua interezza limitandosi alle clausole contenute nella pag. 9, come operato dalla Corte di Appello di Torino, ed ancora, se detta operazione costituisca violazione di legge per l’incompleto esame della domanda che richiedeva, invece, una declaratoria in ordine alla sussistenza o meno dei diritti statuiti in forza della divisione medesima. Dica, altresi’, la Suprema Corte se l’omessa motivazione in punto, unicita’ di accesso tra i due immobili e loro consistenza al momento della decisione costituisca un difetto di motivazione.

1.1.= Il motivo e’ in parte inammissibile ed in parte infondato, non solo perche’ si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto gia’ vagliati dalla Corte distrettuale, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dal Giudice del merito, non presenta contraddittorieta’ e/o illogicita’, ma anche perche’ la ricorrente, sostanzialmente, censura una erronea interpretazione dell’atto di divisione del 1917, senza riportare il contenuto delle clausole dell’atto di divisione che sarebbero state interpretate, in maniera scorretta e senza indicare quali canoni ermeneutici la Corte distrettuale avrebbe disatteso, ne’ in che modo ricondurre all’espressione “l’atrio restera’ libero essendo soggetto al passaggio, tanto dei condividenti, che di terzi”, richiamato dalla sentenza in esame, l’esistenza di una servitu’ a carico del mappale 219 e/o, comunque, del mappale 223, ne’ indica le parti dell’atto di divisione che consentirebbero, interpretate correttamente, di ritenere che il mappale 219 e/o piu’ correttamente il mappale 223, fosse gravato da un servitu’ di passaggio a favore del mappale 222.

1.1.a).= Come piu’ volte e’ stato affermato da questa Corte il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in se’ tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresi’, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessita’ di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito. Pertanto, la ricorrente denunciando, sotto il profilo di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, l’omessa o erronea valutazione delle risultanze istruttorie avrebbe avuto l’onere di indicarne specificamente il contenuto. Eppero’, nel caso in esame, la ricorrente fa riferimento, ripetutamente, all’atto di divisione ed, in particolare, alle clausole contenute a pag. 9, nonche’ alla pag. 7, dello stesso atto, omettendo pero’ di riportarne il contenuto.

1.1.b).= la decisione, comunque, chiarisce, adeguatamente, le ragioni per le quali ha escluso che fosse stata data la prova della costituzione di una servitu’ a carico del mappale 219, o, piu’ correttamente, del mappale 223, a vantaggio del mappale 222. La ricorrente trascura di considerare che la Corte di Torino dopo aver precisato che “(…) nell’atto di citazione la (OMISSIS) aveva chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto di passaggio sul mappale 219, mediante consegna della chiave del cancello, in corso di causa e’ risultato che il mappale 219 era comune e che il cancello si trovava sul mappale 223 di proprieta’ esclusiva delle convenute, precisava: a) che l’oggetto del contendere era costituito dal diritto di passaggio attraverso il cancello esistente sul mappale 223 e che nessuna controversia era sorta tra le parti in ordine alle facolta’ connesse al diritto di comproprieta’ della (OMISSIS) sul mappale 219 (…) e b) che, in concreto, mancava un atto di costituzione della servitu’ di cui si dice.

L’atto del 1999 con il quale la (OMISSIS) aveva acquisto l’immobile di che trattasi, e nel quale si afferma che per l’accesso pedonale si esercita servitu’ di passaggio dalla via San Grato su diversi cortili tra cui il mappale 223 non costituiva prova dell’esistenza di una servitu’ su questo mappale perche’ il proprietario del fondo servente non era presente all’atto; l’atto di divisione del 1917 non costituiva prova della costituzione della servitu’ perche’ mancavano gli elementi necessari per l’individuazione dei fondi interessati.

2.= Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione falsa

applicazione di legge in relazione all’articolo 1363 c.c., per essersi limitata la Corte territoriale a fornire un’interpretazione atomistica della clausola controversa con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 3 Secondo la ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe interpretato correttamente l’atto di divisione perche’ avrebbe estrapolato i contenuti di due clausole senza tener conto che si trattava di un atto divisionale di un’unica proprieta’ avente appunto un unico accesso: la via (OMISSIS), atto che conseguentemente doveva essere ritenuto di per se idoneo a costituire o a riconoscere la servitu’ di passaggio per destinazione del padre di famiglia. Se la Corte distrettuale avesse analizzato la consistenza degli immobili si sarebbe accorta che le scale erano comuni si affacciavano su di un portico e non su un atrio, essendo tale definizione attribuibile solo e unicamente all’androne della porta che conduce alla via (OMISSIS).

La ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: se in presenza di un atto di divisione, con il quale si procede all’assegnazione di due porzioni immobiliari tutte censite con affaccio ad un’unica via, l’interpretazione della definizione di atrio possa essere limitata ai soli patti senza tener conto del complessivo tenore dell’atto e se cio’ costituisca o meno violazione di legge con riferimento all’articolo 1363 c.c..

Dica, inoltre, la Corte se dall’atto di divisione di un unico immobile con un unico accesso possa discendere o meno la costituzione di una servitu’ per destinazione del padre di famiglia.

2.1.= Anche questo motivo e’ infondato sia perche’ anche questo motivo come il precedente si risolve nella richiesta di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto gia’ vagliati dalla Corte distrettuale, non proponibile nel giudizio di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dal Giudice del merito non presenta contraddittorieta’ e/o illogicita’, ma, anche, perche’ la ricorrente pone a fondamento del proprio ragionamento dei dati non corretti.

La ricorrente, in particolare, omette di considerare dei dati essenziali: A) come risulta dalla sentenza impugnata (pag. 3) per stessa ammissione di (OMISSIS), l’immobile di proprieta’ dell’attrice risultava avere accesso sia dal cortile interno sia dalla via (OMISSIS), e, non invece, – come sostiene la ricorrente – un unico accesso.

B) l’atto di divisione del 1917 non costituiva prova della costituzione della servitu’ perche’ mancavano gli elementi necessari per l’individuazione dei fondi interessati.

C) L’atto divisionale, sia pure interpretato come vorrebbe la ricorrente, non sarebbe, comunque, idoneo a costituire o a riconoscere una servitu’ per destinazione del padre di famiglia, perche’ tale istituto era previsto nel codice civile vigente a quell’epoca (anno 1917). Come e’ stato gia’ affermato da questa Corte (Cass. n. 6815 del 14/12/1988) gli articoli 1061, 1062 cod. civ., i quali consentono l’acquisto per usucapione e per destinazione del padre di famiglia delle servitu’ apparenti, anche se discontinue, (nella specie, servitu’ di passaggio), hanno carattere innovativo rispetto all’articolo 630 del codice del 1865, che disponeva che le servitu’ continue non apparenti e le servitu’ discontinue, fossero o no apparenti, non potevano costituirsi se non mediante titolo. Pertanto, le citate norme del vigente codice civile non possono trovare applicazione rispetto a situazioni esauritesi in epoca anteriore.

3.= Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l’omessa e insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia con riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5 per avere la corte ritenuto equivoca l’atto costitutivo della servitu’ dedotta, in quanto possibili almeno due interpretazioni e, conseguentemente, incerto in ordine all’identificazione del fondo servente.

Secondo la ricorrente la Corte di Torino nel ritenere equivoca la clausola contrattuale, che riconosceva la sussistenza di una servitu’ di passo non avrebbe tenuto conto che quella equivocita’ era dovuta al fatto di intendere come atrio (di cui alla clausola “l’atrio restera’ libero essendo soggetto a paesaggio”) quale atrio delle scale e non il portico che conduceva alla scale comuni ed insistenti sul mappale 219.

La ricorrente conclude formulando il seguente quesito di diritto: poiche’ la Corte territoriale ha ritenuto possibili due interpretazioni fiondandosi unicamente sulle prospettazioni delle parti senza verificare se le medesime potessero reggere nei confronti degli atti prodotti e senza verificare se il tenore letterale delle clausole fosse o meno compatibile con la ricostruzione della parte convenuta, in particolare il convenuto ha definito atrio un portico dica la Corte se sussiste o meno un difetto di motivazione.

3.1.= Anche questo motivo non coglie nel segno e non puo’ essere accolto non solo perche’, anche, questo, come gli altri motivi, si risolve nella richiesta di un nuovo giudizio di merito non proponibile in cassazione ma, soprattutto perche’ la censura riguarda il mappale 219 sul quale dovrebbe insistere secondo la ricorrente, il portico che condurrebbe alle scale comuni, che non e’ stato oggetto di contestazione, come afferma esplicitamente la sentenza impugnata, essendo di proprieta’ comune.

In definitiva, il ricorso va rigettato e la ricorrente, in ragione del principio della soccombenza ex articolo 91 c.p.c., condannata al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.700,00 di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge.

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