Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 aprile 2016, n. 8483 Svolgimento del processo Pe.Gi. , con atto di citazione del 23 maggio 2000, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Tivoli, L.F. e, premesso di aver stipulato con il convenuto, in data 3 giugno 1996, una scrittura privata per la vendita di un...
Categoria: Diritto Civile e Procedura Civile
Nel fabbricato condominiale di nuova costruzione, nonché nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio destinato a parcheggio, nella misura di un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, non sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, consegue la nullità del contratto, nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione ope legis del negozio, mediante il riconoscimento di un diritto reale di uso, dell’area, in favore del condomino, e nella misura corrispondente ai parametri della normativa applicabile ratione temporis. Ciò posto, alla nullità del contratto di compravendita relativo a singole unità immobiliari, nella parte in cui risulti sottratta la superficie destinata all’inderogabile funzione di parcheggio, consegue l’integrazione della convenzione negoziale ope legis, con l’attribuzione, in favore dell’acquirente dell’unità immobiliare, del diritto reale d’uso di tale area, e, in favore dell’alienante, di un corrispettivo ulteriore, da concordarsi tra le parti, ovvero, in difetto, da determinarsi giudizialmente, in tal modo ripristinando l’equilibrio del sinallagma contrattuale. In coerenza a tale impostazione, la corte di merito, nel caso di specie ha dichiarato la nullità parziale dell’atto intercorso tra i due fratelli, nella parte relativa al trasferimento integrale dell’area destinata a parcheggio all’acquirente. Ha inoltre evidenziato che gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2016, n. 7065
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II sentenza 11 aprile 2016, n. 7065 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 26 febbraio 1991, L.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno i germani El.Gi. ed E.L. , al fine di sentir dichiarare la nullità parziale dell’atto di compravendita per Notar Colliani in data 10-12-1990...
La facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 c.c., comma 3, può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora di cui all’art. 2934 c.c. comma 4 i quali debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219 c.c. comma 1, in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione: previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non ai diritti potestativi. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2016, n. 8418
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 aprile 2016, n.8418 Ritenuto in fatto La ditta individuale “Locanda Podere il Riposo” di P.D. convenne davanti al Giudice di Pace di Massa la New Com srl, per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un centralino telefonico affetto da vizi ed il risarcimento dei danni....
Nei contratti a prestazioni corrispettive è consentito sostituire, ferma restando l’identità dei fatti costitutivi, la domanda di adempimento coattivo del contratto con quella di risoluzione per inadempimento, anche in grado d’appello, derogando al divieto di “mutatio libelli” contenuto nell’art. 345 cod. proc. civ. e anche nel giudizio di rinvio. Ne consegue che la parte appellata che intenda procedere al mutamento della domanda può esercitare tale facoltà anche nella comparsa di risposta senza dover proporre, nei termini e nelle forme previste dalla legge, impugnazione incidentale. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8056.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8056 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere Dott. RUBINO Lina – Consigliere Dott. TATANGELO...
La caduta dal motorino per improvvisa apertura dello sportello di un'autovettura non legittima sempre il pieno risarcimento dei danni riportati. In particolare nel caso in cui le due ruote non fossero “autorizzate” a trasportare passeggeri. La Corte così ha riconosciuto una corresponsabilità con il proprietario del veicolo che aveva aperto incautamente la porta e il passeggero caduto a terra a seguito dell'impatto. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8049.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere...
In caso di morte a seguito di sinistro stradale, il compagno della madre della vittima può essere risarcito del danno non patrimoniale sofferto solo se viene provata una convivenza duratura. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8037.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8037 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere Dott. ROSSETTI...
In merito agli effetti della tardiva notifica del ricorso per cassazione inizialmente avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte e successivamente modificato ma noto alla controparte. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 aprile 2016, n. 7748.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 aprile 2016, n. 7748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott....
In caso di impugnazione da parte dell’attore della sentenza di rigetto della domanda, la devoluzione al giudice del gravame della domanda in garanzia nei confronti del chiamato da parte del convenuto/appellato, non decisa perché condizionata all’accoglimento della pretesa principale, non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 19 aprile 2016, n. 7700.
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 19 aprile 2016, n. 7700 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. SPIRITO Angelo –...
Per ottenere la condanna al pagamento di una somma determinata, l'attore deve provare non solo l'esistenza ma anche l'ammontare del credito. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 aprile 2016, n. 8463.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 28 aprile 2016, n. 8463 Considerato in fatto C.A.M., A.F.M. ed A.C., tutti quali eredi dell’Avv. G.A.G. adivano nel 1999 il Tribunale di Palermo citando la Società Cooperativa Stella Polare per ottenerne la condanna al pagamento della somma di £. 180milioni quale saldo per l’attività professionale svolta dal...
Ai sensi dell’art. 1108, terzo comma, cod. civ. (applicabile al condominio in virtù del rinvio operato dall’art. 1139 cod. civ.), è richiesto il consenso di tutti i comunisti – e, quindi, della totalità dei condomini – per gli atti di alienazione del fondo comune, o di costituzione su di esso di diritti reali, o per le locazioni ultranovennali, con la conseguenza che tale consenso è necessario anche per la transazione che abbia ad oggetto i beni comuni, potendo essa annoverarsi, in forza dei suoi elementi costitutivi (e, in particolare, delle reciproche concessioni), fra i negozi a carattere dispositivo. Pertanto, non rientra nei poteri dell’assemblea condominiale – che decide con il criterio delle maggioranze – autorizzare l’amministratore del condominio a concludere transazioni che abbiano ad oggetto diritti comuni; nella fattispecie in esame però non si versa nelle ipotesi di cui all’art. 1108, terzo comma, cod. civ., perché la transazione riguarda compensi professionali per l’attività svolta dall’ingegnere nell’interesse del condominio, per avere questi curato la pratica volta ad ottenere i benefici di cui alla legge n. 219 del 1981 per il ristoro dei danni subiti dall’intero edificio condominiale: oggetto della transazione era quindi un mero diritto obbligatorio e non certo un diritto reale dei partecipanti al condominio (uti domini o uti condomini). Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 13 aprile 2016, n. 7201.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 13 aprile 2016, n. 7201 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “I.G. , condomino del Condominio di (omissis), ha impugnato, con ricorso in data 2 aprile 2005,...