Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 19 aprile 2016, n. 7748

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente
Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere
Dott. DI MARZIO Fabrizio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 16011-2013 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS) con studio in (OMISSIS), (OMISSIS) con studio in (OMISSIS), giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) difensore di se’ medesimo giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 40/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 10/01/2013, R.G.N. 2995/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2016 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per l’inammissibilita’ in subordine per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 29 gennaio 2009 il Tribunale di Lecco dichiaro’ l’inefficacia nei confronti di (OMISSIS), ex articolo 2901 cod. civ., dell’atto con il quale (OMISSIS) aveva donato alla figlia (OMISSIS) la quota di nominali Euro 5.200,00 del capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l..
Proposto dal soccombente gravame, la Corte d’appello di Milano con la sentenza ora impugnata, depositata in data 10 gennaio 2013, l’ha respinto.
Il ricorso di (OMISSIS) e’ affidato a due motivi, illustrati anche da memoria.
Si e’ difeso con controricorso (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Il ricorso non supera il preventivo vaglio di ammissibilita’.
Queste le ragioni.
La sentenza della Corte d’appello contro la quale esso si appunta e’ stata notificata il 5 aprile 2013. La notifica del ricorso per cassazione, tentata il 4 giugno successivo, non e’ andata a buon fine, essendo risultato trasferito altrove il suo destinatario. Il procedimento e’ stato quindi riattivato il 21 successivo e si e’ concluso con la consegna della copia al destinatario il giorno 26. Ora, questa Corte, chiamata ad occuparsi degli effetti della tardiva notifica del ricorso per cassazione inizialmente avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte, costantemente ha richiesto e richiede l’inimputabilita’ al notificante dell’errore sull’ubicazione dello studio del destinatario.
In tale prospettiva e’ stata si’ riconosciuta la persistente fruibilita’ dell’elezione di domicilio precedentemente operata dal difensore, in quanto mera estensione a un elemento di importanza accessoria o comunque obiettivamente minore rispetto all’individuazione della “giusta parte” processuale, di quella tutela dell’affidamento incolpevole che e’ alla base del principio, recentemente affermato dalla sezioni unite di questa Corte (Cass. civ. sez. un. 4 luglio 2014, n. 15295), dell’ultrattivita’ del mandato ad litem del procuratore di controparte ai fini del dispiegamento dell’impugnazione; si e’ tuttavia anche precisato che, al divisato obiettivo di neutralizzare l’inutile decorso del termine, il mutamento dell’elezione non deve essere stato reso legalmente conoscibile al notificante all’interno del medesimo processo, di talche’ l’insuccesso della notifica non possa, in definitiva, ascriversi a una qualsivoglia negligenza della parte.
2 Quanto poi agli adempimenti connessi alla reiterazione della notifica, dall’iniziale postulato della necessita’ di una istanza al giudice ad quem di fissazione, a norma dell’articolo 164 cod. proc. civ., di un termine perentorio per la rinnovazione dell’impugnazione, istanza depositata contestualmente all’attestazione del mancato compimento della precedente, nel termine previsto per la costituzione della parte in caso di regolare instaurazione del contraddittorio (cfr. Cass. civ. sez. un. 19 febbraio 2009, n. 3960), si e’ passati al riconoscimento della piena legittimita’ dell’iniziativa tout court assunta dell’interessato, in quanto piu’ aderente al principio della ragionevole durata del processo.
E’ stato tuttavia sempre ribadito, da un lato, che, affinche’ il notificante possa avvalersi della data iniziale di attivazione del procedimento, la ripresa, pur tenuto conto dei tempi necessari, secondo la comune diligenza, per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie, deve avvenire con immediatezza o comunque entro un termine ragionevole (cfr. Cass. sez. un., 24 luglio 2009, n. 17352; Cass. civ. 13 ottobre 2010, n. 21154; Cass. civ. 26 marzo 2012, n. 4842; Cass. civ. 19 ottobre 2012, n. 18074; Cass. civ. 11 settembre 2013, n. 20830; Cass. civ., ord. 6 giugno 2014, n. 12844; Cass. civ., ord. 30 settembre 2014, n. 20658; Cass. civ. 19 novembre 2014, n. 24641); dall’altro, che la notifica deve avere buon fine, posto che, altrimenti, essa non sarebbe esistente ad alcun effetto.
3 Nella fattispecie, dall’esame degli atti di causa – direttamente effettuato dal collegio in applicazione del principio per cui la Corte e’ giudice anche del fatto tutte le volte in cui venga in rilievo la violazione di una norma processuale emerge chiaramente che lo studio presso il quale l’avvocato (OMISSIS), presente in giudizio in proprio, aveva inizialmente eletto domicilio in (OMISSIS), si era trasferito gia’ nel corso del giudizio di appello, da via (OMISSIS), a via (OMISSIS) di quella citta’ e che il nuovo indirizzo era ostensibile alla controparte, risultando apposto su una serie di atti, quali la comparsa conclusionale, la memoria di replica, la nota spesa, mentre l’ubicazione in (OMISSIS) del suo recapito professionale era conoscibile attraverso la consultazione, anche in via telematica, dell’albo degli avvocati di quella citta’.
4 A cio’ aggiungasi – e conclusivamente – che tra l’esito negativo della prima notifica e la riattivazione del procedimento risulta intercorso un tempo lungo abbastanza perche’, per effetto del suo decorso, possa ragionevolmente ritenersi interrotto il procedimento notificatorio. Va invero qui riaffermato che le valutazioni connesse alla possibile scusabilita’ dell’errore che ha determinato l’inutile compimento di un termine di impugnazione devono essere particolarmente rigorose, per non snaturare il regime della perentorieta’ e non comprimere oltremodo il diritto delle controparti al rispetto delle regole processuali assistite dalla grave sanzione della decadenza.
Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
La circostanza che il ricorso per cassazione e’ stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013 impone di dar atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17. Invero, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato costituisce un atto dovuto, poiche’ l’obbligo di tale pagamento aggiuntivo non e’ collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo – ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione – del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, dell’impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell’ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell’apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilita’ del ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori, come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

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