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Nel fabbricato condominiale di nuova costruzione, nonché nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio destinato a parcheggio, nella misura di un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, non sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, consegue la nullità del contratto, nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione ope legis del negozio, mediante il riconoscimento di un diritto reale di uso, dell’area, in favore del condomino, e nella misura corrispondente ai parametri della normativa applicabile ratione temporis. Ciò posto, alla nullità del contratto di compravendita relativo a singole unità immobiliari, nella parte in cui risulti sottratta la superficie destinata all’inderogabile funzione di parcheggio, consegue l’integrazione della convenzione negoziale ope legis, con l’attribuzione, in favore dell’acquirente dell’unità immobiliare, del diritto reale d’uso di tale area, e, in favore dell’alienante, di un corrispettivo ulteriore, da concordarsi tra le parti, ovvero, in difetto, da determinarsi giudizialmente, in tal modo ripristinando l’equilibrio del sinallagma contrattuale. In coerenza a tale impostazione, la corte di merito, nel caso di specie ha dichiarato la nullità parziale dell’atto intercorso tra i due fratelli, nella parte relativa al trasferimento integrale dell’area destinata a parcheggio all’acquirente. Ha inoltre evidenziato che gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2016, n. 7065

SUPREMA CORTE  DI CASSAZIONE SEZIONE II sentenza 11 aprile 2016, n. 7065 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 26 febbraio 1991, L.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno i germani El.Gi. ed E.L. , al fine di sentir dichiarare la nullità parziale dell’atto di compravendita per Notar Colliani in data 10-12-1990...

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La facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 c.c., comma 3, può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora di cui all’art. 2934 c.c. comma 4 i quali debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219 c.c. comma 1, in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione: previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non ai diritti potestativi. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2016, n. 8418

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 aprile 2016, n.8418 Ritenuto in fatto La ditta individuale “Locanda Podere il Riposo” di P.D. convenne davanti al Giudice di Pace di Massa la New Com srl, per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un centralino telefonico affetto da vizi ed il risarcimento dei danni....

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La caduta dal motorino per improvvisa apertura dello sportello di un'autovettura non legittima sempre il pieno risarcimento dei danni riportati. In particolare nel caso in cui le due ruote non fossero “autorizzate” a trasportare passeggeri. La Corte così ha riconosciuto una corresponsabilità con il proprietario del veicolo che aveva aperto incautamente la porta e il passeggero caduto a terra a seguito dell'impatto. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8049.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8049 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere...

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In caso di morte a seguito di sinistro stradale, il compagno della madre della vittima può essere risarcito del danno non patrimoniale sofferto solo se viene provata una convivenza duratura. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 21 aprile 2016, n. 8037.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 21 aprile 2016, n. 8037 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere Dott. ROSSETTI...

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In merito agli effetti della tardiva notifica del ricorso per cassazione inizialmente avvenuta al domicilio precedentemente eletto dal difensore della controparte e successivamente modificato ma noto alla controparte. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 aprile 2016, n. 7748.

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 19 aprile 2016, n. 7748 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BERRUTI Giuseppe Maria – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. SESTINI Danilo – Consigliere Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere Dott....

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In caso di impugnazione da parte dell’attore della sentenza di rigetto della domanda, la devoluzione al giudice del gravame della domanda in garanzia nei confronti del chiamato da parte del convenuto/appellato, non decisa perché condizionata all’accoglimento della pretesa principale, non richiede la proposizione di appello incidentale, essendo sufficiente la mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 19 aprile 2016, n. 7700.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 19 aprile 2016, n. 7700 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Primo Presidente f.f. Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente di Sez. Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere Dott. SPIRITO Angelo –...