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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 1 febbraio 2016, n. 1869. Ai sensi della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (c.d. ristrutturazione per sovraindebitamento), la nozione di consumatore per essa abilitato al piano, come modalità di ristrutturazione del passivo e per le altre prerogative ivi previste, non ha riguardo in sé e per sé ad una persona priva, dal lato attivo, di relazioni d’impresa o professionali, invero compatibili se pregresse ovvero attuali, purché non abbiano dato vita ad obbligazioni residue, potendo il soggetto anche svolgere l’attività di professionista o imprenditore, invero solo esigendo l’art. 6, co. 2, lett. b) una specifica qualità della sua insolvenza finale, in essa cioè non potendo comparire obbligazioni assunte per gli scopi di cui alle predette attività ovvero comunque esse non dovendo più risultare attuali, essendo consumatore solo il debitore che, persona fisica, risulti aver contratto obbligazioni — non soddisfatte al momento della proposta di piano – per far fronte ad esigenze personali o familiari o della più ampia sfera attinente agli impegni derivanti dall’estrinsecazione della propria personalità sociale, dunque anche a favore di terzi, ma senza riflessi diretti in un’attività d’impresa o professionale propria, salvo gli eventuali debiti di cui all’art. 7 co. 1 terzo periodo (tributi costituenti risorse proprie dell’Unione Europea, imposta sul valore aggiunto e ritenute operate e non versate) che sono da pagare in quanto tali, sulla base della verifica di effettività solutoria commessa al giudice nella sede di cui all’art. 12 bis co. 3 l. n. 3 del 2012

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 1 febbraio 2016, n. 1869 I fatti rilevanti della causa e le ragioni della decisione Con il primo motivo il ricorrente, invocando rimpianto generale della l. n.3 del 2012 e la sua complessiva violazione, assumeva la qualità di consumatore a pieno titolo, così contestando le qualificazioni negative rispetto...

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Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza 15 gennaio 2016, n. 557. Con riguardo alla revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, revocatorio non può considerarsi né l’errore di diritto né qualsiasi errore di fatto, ma soltanto l’errore di fatto – riguardante gli atti interni al giudizio di legittimità – che si risolva in una alterata percezione dei fatti di causa

Suprema Corte di Cassazione sezione tributaria sentenza 15 gennaio 2016, n. 557 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. DI AMATO Sergio – Presidente Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere Dott. FEDERICO Guido – Consigliere Dott. IANNELLO...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 29 gennaio 2016, n. 1669. La diversità strutturale della vendita forzata rispetto a quella negoziale, nonché la mancanza di disciplina positiva e il carattere meramente interpretativo del fondamento dell’estensione dell’istituto alla vendita forzata risultano ostative all’adozione in materia di una nozione lata dell’aliud pro alio. L’indicata nullità del decreto di trasferimento è, dunque, ravvisabile solo in ipotesi di radicale o sostanziale diversità della cosa oggetto della vendita, in cui, venendo effettivamente meno il nucleo essenziale e l’oggetto stesso della vendita forzata, quale risulta specificato e determinato dall’offerta dell’aggiudicatario e dalla stessa determinazione dell’organo giudicante, la cosa aggiudicata risulti essere diversa da quella sulla quale è incolpevolmente caduta l’offerta dell’aggiudicatario. In tale prospettiva, e in applicazione di un criterio distintivo di natura funzionale, l’aliud pro alio va ravvisato anche quando, successivamente al trasferimento, la cosa oggetto della vendita forzata risulti del tutto inidonea, nella considerazione economico-sociale, ad assolvere la funzione propria della cosa, quale risultante dagli atti del procedimento; cosi individuandosi il tratto distintivo dell’aliud prò alio, sub specie di mancanza delle particolari qualità della cosa necessaria ad assolvere la sua funzione economico-sociale rispetto al vizio redibitorio (che rientra, invece, nell’area dell’art. 2722 cod. civ.) in una situazione di radicale e definitiva compromissione della destinazione della cosa all’uso che, preso in considerazione nell’ordinanza di vendita, abbia costituito elemento determinante per l’offerta dell’aggiudicatario

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 29 gennaio 2016, n. 1669 Ritenuto in fatto Con sentenza n. 190 in data 08.03.2013 il Tribunale di Mantova ha rigettato l’opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. con la quale T.M. aveva chiesto dichiararsi la nullità dell’ordinanza di aggiudicazione del 23.02.2010 e del conseguente decreto di trasferimento...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 14 gennaio 2016, n. 539. Ai fini della validità della delibera adottata da un’assemblea condominiale, è sufficiente che nell’avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nei termini essenziali per essere comprensibili

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 14 gennaio 2016, n. 539 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 26 gennaio 2016, n.1369. La concessione di un c.d. credito agevolato presuppone la nascita di un rapporto principale, instaurato tra l’istituto finanziario erogatore ed il privato, e di un rapporto secondario, che intercorre tra l’ente pubblico ed il detto istituto finanziario. Il primo rapporto integra gli estremi del mutuo di scopo, in cui per legge o per volontà delle parti assume un ruolo primario l’interesse alla realizzazione dello scopo, tanto da tradursi, attraverso una clausola di destinazione, nell’assunzione, da parte del sovvenuto, dell’obbligo di compiere l’attività necessaria al perseguimento della finalità che il finanziamento mira ad agevolare. Il secondo rapporto è, invece, rappresentato da una convenzione (comunemente detta contratto di ausilio) diretta a regolare l’obbligazione nei confronti dell’istituto finanziario, e con la quale l’ente pubblico si accolla una parte degli interessi che devono essere corrisposti dal privato all’istituto mutuante. Il collegamento tra il rapporto di credito fondamentale originato dal mutuo di scopo ed il rapporto di ausilio raffigurato dal contributo in conto interessi concesso dall’ente pubblico è, peraltro, di natura accessoria, tanto da poter cessare, lasciando sopravvivere il solo rapporto principale, quando l’istituto finanziario lo abbia regolato in modo da poter convertire il contratto di credito agevolato in un contratto di credito ordinario. Per converso, stante il vincolo di accessorietà che lega il contratto di ausilio a quello di mutuo, non è possibile che, a fronte della risoluzione di quest’ultimo, possa restare in vita solo il primo

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 26 gennaio 2016, n.1369 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 7 dicembre 1999, [Istituto per lo Sviluppo Economico dell’Italia Meridionale (ISVEIMER) s.p.a. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la Cevim s.a.s. di C.V. & C., nonché C.V. , C.D. e P.R. , chiedendone...