Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 17 novembre 2014, n. 24401 Svolgimento del processo Con citazione notificata il 14.12.1994 A.E. , proprietario di un appartamento al piano attico di un edificio condominiale posto in (omissis) , agiva innanzi al Tribunale di Lucca per l’accertamento dell’usucapione di una servitù di veduta e prospetto, esercitata da...
Categoria: Diritti reali e Condominio
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 17 novembre 2014, n. 24400. Nelle azioni relative a diritti autodeterminati, quali la proprietà e gli altri diritti reali di godimento, la causa petendi della domanda si identifica con i diritti stessi e con il bene che ne forma l'oggetto. Pertanto, i fatti o gli atti da cui dipende l'acquisto del diritto vantato, essendo ininfluenti ai fini dell'individuazione della causa petendi, hanno natura processuale di fatti secondari e sono dedotti esclusivamente in funzione probatoria del diritto vantato in giudizio. Con l'ulteriore conseguenza che non viola il divieto dello ius novorum in appello la deduzione da parte dell'attore di un fatto o di un atto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 17 novembre 2014, n. 24400 Motivi della decisione – Col primo motivo di ricorso, assistito come i successivi da quesito di diritto ex art. 366-bis c.p.c. (applicabile ratione temporis), è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 113, 115 e 116 c.p.c. e degli artt....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 13 novembre 2014, n. 24209. Legittima la rinuncia di un condomino all'uso dell'impianto centralizzato anche senza necessità di autorizzazione o approvazione da parte degli altri condomini, purchè l'impianto non ne sia pregiudicato, con il conseguente esonero, in applicazione del principio contenuto nell'art. 1123 II cc dall'obbligo di sostenere le spese per l'uso del servizio centralizzato e l'obbligo di pagare solo le spese di conservazione
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 13 novembre 2014, n. 24209 Svolgimento del processo Con citazione 21.3.1994 G.F., proprietaria di un attico in via della Magnetite 30 Roma, che da tempo lamentava l’insufficienza del calore irradiato dai termosifoni posti nel suo appartamento, più volte segnalata, conveniva davanti al Tribunale di Roma il condominio chiedendo...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 13 novembre 2014, n. 24214. In tema di compossesso, il godimento esclusivo della cosa comune da parte di uno dei compossessori non è, di per sé, idoneo a far ritenere lo stato di fatto cosi determinatosi funzionale all'esercizio del possesso ad usucapionem e non anche, invece, conseguenza di un atteggiamento di mera tolleranza da parte dell'altro compossessore, risultando necessario, a fini della usucapione, la manifestazione del dominio esclusivo sulla res communis da parte dell'interessato attraverso un'attività durevole, apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene. In particolare, il coerede che dopo la morte del de cuius sia rimasto nel possesso del bene ereditario, può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri eredi, senza necessità di interversione del titolo del possesso; a tal fine, egli, che già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, il che avviene quando il coerede goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, non essendo sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso della cosa comune
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 13 novembre 2014, n. 24214 Ritenuto in fatto 1. – Con atto di citazione del novembre 1984 P.G. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Messina, P.M. , S. , M.T. e V. , nonché F.A. , G. e M.T. . Esponeva l’attrice di avere ereditato dai genitori,...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 novembre 2014, n. 24013. In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, secondo comma, del d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, ha efficacia di legge dello Stato, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (c.d. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765; ne consegue che, poiché il citato art. 9 dispone l'inderogabilità dei limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati, i Comuni sono obbligati – in caso di redazione o revisione dei propri strumenti urbanistici – a non discostarsi dalle regole fissate da tale norma, le quali comunque prevalgono ove i regolamenti locali siano con esse in contrasto
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 novembre 2014, n. 24013 Svolgimento del processo 1.- I1 tribunale di Lucca, in accoglimento della domanda proposta da M.C. e M.E.R., condannava la convenuta G.M. ad arretrare a metri cinque dal confine la costruzione dalla medesima realizzata ritenendo applicabile l’art. 9 del d.m. n.1444 del 1968; accoglieva...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 novembre 2014, n. 23708. Il parcheggio di autovetture costituisce manifestazione di un possesso a titolo di proprietà del suolo, non anche estrinsecazione di un potere di fatto riconducibile al contenuto di un diritto di servitù, del quale difetta la realitas, intesa come inerenza al fondo dominante dell'utilità, così come al fondo servente del peso, mentre la mera commoditas di parcheggiare l'auto per specifiche persone che accedano al fondo (anche numericamente limitate) non può in alcun modo integrare gli estremi della utilità inerente al fondo stesso, risolvendosi, viceversa, in un vantaggio affatto personale dei proprietari
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 6 novembre 2014, n. 23708 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato 12/17 dicembre 2001 A.C., quale erede di B.C., conveniva davanti al Tribunale di Livorno – Sezione distaccata di Portoferraio – la Residence Hotel s.r.l., chiedendo che venisse accertato che su un terreno di proprietà della...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22685. La necessità della verifica del negativo esperimento della prima convocazione non comporta la necessità di redigere un verbale negativo, ma attiene alla validità della seconda convocazione la quale è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima, in questo caso per completa assenza dei condomini; la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione, sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi condomini i quali o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni; pertanto, una volta accertata la regolare convocazione dell'assemblea, l'omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell’assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l’assemblea in seconda convocazione, né la rende invalida
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 ottobre 2014, n. 22685 Fatto e diritto Il relatore nominato per l’esame del ricorso ha depositato la relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale ha esposto le ragioni di manifesta fondatezza del terzo motivo del ricorso e di manifesta infondatezza degli altri motivi e ha...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857. L’interpretazione della volontà delle parti in relazione al contenuto di un contratto o di una qualsiasi clausola contrattuale importa indagini e valutazioni di fatto affidate al potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabili in sede di legittimità ove non risultino violati i canoni normativi di ermeneutica contrattuale e non sussista un vizio nell’attività svolta dal giudice di merito, tale da influire sulla logicità, congruità e completezza della motivazione. Peraltro, quando il ricorrente censuri l’erronea interpretazione di clausole contrattuali da parte del giudice di merito, per il principio di autosufficienza del ricorso, ha l’onere di trascriverle integralmente perchè al giudice di legittimità è precluso l’esame degli atti per verificare la rilevanza e la fondatezza della censura
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 21857 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Presidente Dott. PROTO Cesare Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456. Il diritto reale di abitazione, riservato per legge al coniuge superstite, ha ad aggetto la casa coniugale, ossia l'immobile che in concreto era adibito a residenza familiare e si identifica con l'immobile in cui i coniugi – secondo la loro determinazione convenzionale, assunta in base alle esigenze di entrambi – vivevano insieme stabilmente, organizzandovi la vita domestica del gruppo familiare; che le espressioni usate dall'art. 540, comma secondo non lasciano al riguardo spazi a dubbi interpretativi, riferendosi alla casa che dai coniugi era stata adibita a residenza familiare (dove il concetto di residenza, di cui all'art. 43, comma secondo, c.c., richiama la effettività della dimora abituale nella causa coniugale); che la ratio della suddetta disposizione è da rinvenire non tanto nella tutela dell'interesse economico del coniuge superstite di disporre di un alloggio, quanto dell'interesse morale legato alla conservazione dei rapporti affettivi e consuetudinari con la casa familiare
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2014, n. 22456 Svolgimento del processo Con sentenza del 13 settembre 2004 il Tribunale di Roma respinse la domanda proposta da R.L. , diretta ad ottenere la condanna di suo padre R.E. al pagamento di una indennità per il mancato godimento, da parte dell’attrice, di un...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 6 ottobre 2014, n. 20985. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Ipotesi in cui un condomino aveva posizionato sulla facciata condominiale dei condizionatori.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 6 ottobre 2014, n. 20985 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente – Dott. MANNA Felice – Consigliere – Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere – Dott....