La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 30461 del 26 novembre 2024, ha ribadito un principio fondamentale in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti.
Il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve valutare rigorosamente, sul piano della prova, sia l'aspetto interiore del danno (il cosiddetto danno morale), sia il suo impatto sulla vita quotidiana del soggetto leso (il danno alla vita di relazione, inteso come danno dinamico-relazionale).
Oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Tale sofferenza, nella sua realtà naturalistica, può manifestarsi in concreto attraverso entrambi gli aspetti essenziali sopra citati, che costituiscono danni diversi e autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova previsti dalla legge






