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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 22 dicembre 2015, n. 25732. In tema di vendita con riserva di proprietà, l’art. 1526 c.c., applicabile alla fattispecie negoziale del leasing traslativo prevede che nel caso in cui la risoluzione avvenga per l’inadempimento del compratore, debba essere riconosciuto al venditore – tenuto a restituire le rate riscosse – il diritto all’equo compenso per l’uso della cosa comprensivo della remunerazione del godimento del bene, del deprezzamento conseguente alla sua incommerciabilità come nuovo e del logoramento per l’uso, oltre al risarcimento del danno, eventualmente derivante da un deterioramento anormale della cosa. Ne consegue che il diritto all’equo compenso e quello al risarcimento del danno costituiscono autonome pretese, le quali, se esercitate nel corso del giudizio, necessitano di autonoma e tempestiva domanda

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 22 dicembre 2015, n. 25732 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Giovanni B. – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. ARMANO Uliana – Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere Dott....

Corte di Cassazione, sentenza 11 dicembre 2015, n. 2502
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Corte di Cassazione, sentenza 11 dicembre 2015, n. 2502

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 11 dicembre 2015, n. 25027 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. ABETE...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24852. In tema di esecuzione specifica dell’obbligo di concludere un contratto di compravendita

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 dicembre 2015, n. 24852 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere Dott. ORICCIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24853. La disposizione dell’originario proprietario del fondo, successivamente diviso, idonea ad impedire, ai sensi dell’articolo 1062 c.c., comma 2, la costituzione della servitu’ per destinazione del padre di famiglia non deve necessariamente intervenire contestualmente alla divisione del fondo stesso, ben potendo essere effettuata in un momento anteriore ed anche in maniera implicita, purche’ sia resa nota o conoscibile all’acquirente. Le ammissioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli articoli 2733 e 2734 cod. civ., ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare od estinguere gli effetti della confessione, dovendo in tal caso essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto sia del loro contenuto unitario e complessivo sia delle risultanze delle altre acquisizioni probatorie

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 9 dicembre 2015, n. 24853 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 novembre 2015, n. 24144 . L’ipotesi di vendita di cosa solo parzialmente altrui si configura esclusivamente sulla base della situazione oggettiva della res alienata al momento della stipula del relativo negozio, indipendentemente dagli elementi soggettivi (come la scienza o l’ignoranza della parti al riguardo), che possono riflettersi unicamente sulle conseguenze: Per essa, ancorché la cosa venduta appartenga per quote indivise al venditore e ad un terzo, trova applicazione l’art. 1478 c.c., alla cui stregua il venditore è obbligato a far conseguire al compratore la proprietà del bene, acquistandolo egli stesso dal dominus o procurando, nelle forme previste, direttamente la ratifica del suo operato da parte del dominus stesso. Gli elementi soggettivi, al contrario, possono riflettersi unicamente sulle conseguenze di tale situazione, che sono diverse, a seconda che il compratore sia in buona o mala fede. Nel primo caso, infatti, il compratore può chiedere la risoluzione del contratto nella sua interezza, oltre a rimborsi e risarcimento, quando le circostanze del caso concreto facciano ritenere che non avrebbe acquistato la cosa senza quella parte di cui non è divenuto proprietario; nel secondo caso, invece, nell’ipotesi cioè che il compratore fosse a conoscenza del fatto che il venditore era soltanto comproprietario, il compratore può ottenere soltanto una riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 novembre 2015, n. 24144 Svolgimento del processo Con citazione del 3/12-7-1994 P.R. conveniva dinanzi al Tribunale di Nicosia R.C., S.F. e S.S., quali eredi di S.P., affermando che con due scritture private non autenticate, redatte il 25-6-1984 e il 28-10-1985, S.P. gli aveva alienato due appezzamenti di...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 ottobre 2015, n. 22301. In tema di compravendita, vizi redibitori e mancanza di qualita’ (le cui relative azioni sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione ex articolo 1495 c.c.) si distinguono dall’ipotesi della consegna di aliud pro alio – che da luogo ad un’ordinaria azione di risoluzione contrattuale svincolata dai termini e dalle condizioni di cui al citato articolo 1495 c.c. -, la quale ricorre quando la diversita’ tra la cosa venduta e quella consegnata incide sulla natura e, quindi, sull’individualita’, consistenza e destinazione di quest’ultima, si’ da potersi ritenere che essa appartenga ad un genere del tutto diverso da quello posto a base della decisione dell’acquirente di effettuare l’acquisto, o che presenti difetti che le impediscono di assolvere alla sua funzione naturale o a quella concreta assunta come essenziali dalle parti (c.d. inidoneita’ ad assolvere la funzione economico-sociale), facendola degradare in una sottospecie dei tutto diversa da quella dedotta in contratto. Lo stabilire se si versi in tema di consegna di aliud pro alio o di cosa mancante di qualita’, di cosa affetta da vizi redibitori, involge un giudizio di fatto devoluto al giudice del merito: pertanto, in sede di legittimita’, il controllo della Corte deve limitarsi a stabilire se il giudice di appello, nell’esprimere il proprio giudizio di fatto, si sia attenuto ad un corretto criterio di distinzione tra le accennate diverse ipotesi

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 ottobre 2015, n. 22301 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – rel. Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22107. In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, solo per il “vizio apparente”, che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il “dies a quo” decorre dal giorno del ricevimento della mercé, mentre per gli altri vizi il termine decorre dal momento della “scoperta”, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato “certezza” (e non semplice sospetto) che il vizio sussista. In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l’art. 1511 c.c., facendo decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali anche, se del caso, con una indagine a campione. La disposizione in esame, tuttavia, si riferisce ai soli vizi apparenti, mentre per i vizi non apparenti il termine per la denuncia, in base alla regola generale posta dall’art. 1495 c.c., decorre dal momento della loro scoperta, e cioè dal giorno in cui l’acquirente abbia acquisito la certezza della loro esistenza.

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 29 ottobre 2015, n. 22107 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 6-10-2001 D.P.G. esponeva che aveva commissionato alla Marseglia Center s.p.a. un pavimento di marca Marazzi di prima scelta di mq. 90,88, pagando un importo di Euro 7.415,37; che la mercé era stata consegnata il...