Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 9 dicembre 2015, n. 24853

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente

Dott. LOMBARDO Luigi – rel. Consigliere

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 1874-2011 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), 1 presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 164/2010 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 12/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2015 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;

udito l’Avvocato (OMISSIS), del ricorrente, difensore del che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente, che si e’ riportato alle difese in atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – (OMISSIS) convenne in giudizio (OMISSIS) e (OMISSIS) – i quali gli avevano venduto una porzione del loro appartamento (da lui acquistato allo scopo di unirlo al proprio, posto in adiacenza sullo stesso piano) nonche’ un box sulla soprastante terrazza – chiedendo, per quel che rileva nel presente giudizio, che gli fosse riconosciuto il diritto di passaggio rispettivamente attraverso l’appartamento e terrazza dei convenuti.

2. – La domanda attorea fu respinta dal Tribunale di Messina.

3. – Sul gravame proposto dall’attore, la Corte di Appello di Messina dichiaro’ l’esistenza, in favore dell’immobile acquistato dal (OMISSIS), di una servitu’ di passaggio attraverso la stanzetta di ingresso e il corridoio dell’immobile del (OMISSIS) al fine di accedere ai vani adibiti ad abitazione acquistati dal (OMISSIS) e di una ulteriore servitu’ di passaggio attraverso la terrazza di proprieta’ dello stesso al fine di accedere al box; compenso’ per meta’ le spese dei due gradi del giudizio e pose la restante meta’ a carico del convenuto.

4. – Per la cassazione della sentenza di appello ricorre (OMISSIS) sulla base di sei motivi.

Resiste con controricorso (OMISSIS).

Il ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 cod. proc. civ..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli articoli 330-331 cod. proc. civ., per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di eredi di (OMISSIS), deceduta nel corso del giudizio di primo grado, i quali non erano stati convenuti in giudizio nonostante fossero litisconsorti necessari.

La censura non e’ fondata.

(OMISSIS) – madre del convenuto (OMISSIS) – era stata convenuta in giudizio nella qualita’ di usufruttuaria more uxorio dell’immobile oggetto del giudizio, essendo invece il (OMISSIS) il nudo proprietario. Una volta deceduta l’usufruttuaria, il diritto di usufrutto sull’immobile si e’ estinto e si e’ consolidato alla nuda proprieta’.

Essendosi l’usufrutto definitivamente estinto, unico legittimato passivamente rispetto alle domande attoree e’ rimasto il (OMISSIS), ora pieno proprietario.

2. – Col secondo e col quarto motivo di ricorso, che possono essere trattati unitariamente, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1062 cod. civ. nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto che il (OMISSIS) non avesse manifestato la propria volonta’ di escludere la nascita delle servitu’ pretese dall’attore in forza del frazionamento catastale del suo immobile eseguito presso l’U.T.E. di Messina, prima dell’atto di compravendita e citato nell’atto stesso, al quale frazionamento era allegata una piantina catastale in cui erano stati indicati i muri da edificarsi al fine di dividere i due immobili.

I motivi sono fondati.

Com’e’ noto, tra i modi di costituzione volontaria delle servitu’ apparenti vi e’ la figura iuris della “destinazione del padre di famiglia”, che – secondo la definizione di cui all’articolo 1062 c.c., comma 1 – ricorre “quando consta, mediante qualunque genere di prova, che due fondi, attualmente divisi, sono stati posseduti dallo stesso proprietario e che questi ha posto o lasciato le cose nello stato dal quale risulta la servitu'”.

L’articolo 1062 cod. civ., comma 2 stabilisce che la servitu’ si intende stabilita attivamente e passivamente a favore e sopra ciascuno dei fondi separati nel momento in cui cessano di appartenere allo stesso proprietario, salvo il caso in cui il proprietario abbia diversamente stabilito (la costituzione della servitu’ si verifica, cioe’, alla condizione che l’originario unico proprietario abbia diviso i fondi “senza alcuna disposizione relativa alla servitu'”). In altre parole, quando il fondo cessa di appartenere allo stesso proprietario (per divisione, vendita parziale, etc.), e’ automaticamente costituita, attivamente e passivamente, a favore e sopra ciascuno dei due fondi separati una servitu’ – sempreche’ si tratti di servitu’ apparente – corrispondente allo stato di fatto preesistente, senza che occorra alcuna manifestazione di volonta’ negoziale; l’originario proprietario puo’, tuttavia, escludere la nascita della servitu’ mediante apposita dichiarazione di volonta’ in tal senso.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte suprema, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, la disposizione dell’originario proprietario del fondo diviso idonea ad impedire, ai sensi dell’articolo 1062 c.c., comma 2, l’acquisto della servitu’ per destinazione del padre di famiglia deve provenire dal proprietario del fondo diviso, anche se non e’ richiesta la contestualita’ con la divisione del fondo stesso, potendo detta disposizione essere utilmente posta in essere anche in un momento anteriore (Sez. 2, Sentenza n. 1720 del 16/02/2000, Rv. 533928) e pure implicitamente (Sez. 2, Sentenza n. 1381 del 11/02/1998, Rv. 512467).

Nella specie, il (OMISSIS), tre giorni prima del rogito notarile, ebbe a presentare all’U.T.E. di Messina, una richiesta di frazionamento del suo appartamento, con una piantina catastale in cui erano stati indicati i muri di divisione da edificarsi in modo da separare nettamente i vani venduti dai vani che erano destinati a rimanere nella sua proprieta’. Tale atto di frazionamento fu richiamato nel rogito notarile.

La Corte di Appello di Messina ha escluso che il (OMISSIS) avesse manifestato la volonta’ di escludere alcuna servitu’ di passaggio sulla parte di immobile che rimaneva nella sua proprieta’ per il fatto che nessuna chiara dichiarazione in tal senso era contenuta nel rogito notarile di compravendita.

Cosi’ facendo, pero’, il giudice del merito non ha tenuto conto che la dichiarazione di cui all’articolo 1062 c.c., comma 2, ben poteva essere posta in essere anteriormente alla vendita (con la presentazione del tipo di frazionamento) e che era necessaria una puntuale indagine sulla sua conoscenza o conoscibilita’ da parte dell’acquirente.

Palese e’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove la Corte di Appello di Messina, nell’affermare che la volonta’ del proprietario di escludere il sorgere della servitu’ de qua non era stata resa nota all’acquirente, ha omesso di rilevare la circostanza che la presentazione della documentazione catastale di cui sopra era stata espressamente menzionata nel rogito notarile intercorso fra le parti, come indicato nel ricorso, ove e’ riportata la clausola n. 1 del medesimo contratto di vendita.

3. – Col terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’articolo 1027 cod. civ., per avere la Corte di Appello ritenuto la sussistenza di una utilitas per la proprieta’ del (OMISSIS), nonostante che quest’ultima fosse del tutto autonoma e provvista di un proprio ingresso.

Questo motivo e’ infondato.

Com’e’ noto, uno degli elementi costitutivi della servitu’ prediale e’ la cd. utilitas, nel senso – come stabilisce l’articolo 1027 cod. civ. – che il peso sul fondo servente deve essere imposto “per l’utilita’ di un altro fondo appartenente a diverso proprietario”.

Il requisito dell’utilita’ per il fondo dominante, puo’ consistere in qualunque vantaggio, anche non economico, che assicuri al fondo dominante una maggiore amenita’, comodita’ o un migliore panorama o prospetto (Sez. 2, Sentenza n. 14693 del 16/10/2002, Rv. 557934; Sez. 2, Sentenza n. 4042 del 12/07/1979, Rv. 400534); e’ necessario, tuttavia, che l’utilita’ abbia un fondamento obiettivo e “reale”, sia dal lato attivo che da quello passivo, nel senso che costituisca un vantaggio diretto del fondo dominante come mezzo per la migliore utilizzazione di questo, non potendo essa – al contrario – risolversi in un mero vantaggio soggettivo ed estrinseco relativo all’attivita’ personale svolta dal proprietario del fondo dominante (Sez. 2, Sentenza n. 10370 del 22/10/1997, Rv. 509108; Sez. 2, Sentenza n. 6740 del 15/11/1986, Rv. 448875).

Alla stregua di quanto sopra, questa Corte ha affermato che l’utilitas di una servitu’ di passaggio sussiste anche quando il fondo dominante disponga pure di altri e piu’ comodi accessi (Cass., Sez. 2, n. 6973 del 25 marzo 2011, Rv. 616844; Sez. 2, Sentenza n. 4036 del 28/04/1994, Rv. 486385).

Nella specie, la Corte territoriale ha fatto applicazione dei richiamati principi di diritto, ritenendo correttamente che l’esistenza di altri accessi agli immobili del (OMISSIS) non escludesse la sussistenza della utilitas delle pretese servitu’.

4. – Col quinto e col sesto motivo di ricorso, che vanno trattati unitariamente, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 2733 cod. civ. e articolo 116 cod. proc. civ., nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere la Corte territoriale ritenuto che le dichiarazioni rese dal (OMISSIS) in sede di interrogatorio formale avessero contenuto confessorio ex articolo 2733 cod. civ.. Secondo il ricorrente, la Corte di merito non avrebbe considerato che il (OMISSIS), nel rispondere all’interrogatorio, si era limitato a descrivere lo stato dei luoghi al momento della compravendita ed aveva contestualmente precisato che il (OMISSIS) aveva operato l’acquisto al fine di collegare i vani acquistati al proprio appartamento confinante; la Corte di Messina non avrebbe poi motivato in ordine al valore di confessione riconosciuto alle dichiarazioni del (OMISSIS) in presenza della documentazione relativa al frazionamento, dalla quale sarebbe risultata in modo palese la volonta’ del venditore di escludere ogni servitu’ di passaggio.

Anche questi motivi sono fondati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, le ammissioni rese in sede di interrogatorio formale non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli articoli 2733 e 2734 cod. civ., ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare od estinguere gli effetti della confessione, e debbono pertanto essere oggetto di valutazione unitaria e complessiva da parte del giudice (Cass., Sez. 2, n. 3244 del 10 febbraio 2009, Rv. 606587; cfr. anche Sez. 3, Sentenza n. 23637 del 20/12/2004, Rv. 579380; Sez. 1, Sentenza n. 7267 del 06/08/1997, Rv. 506485).

Nella specie, la Corte di Appello di Messina, nel considerare le dichiarazione rese dal venditore in sede di interrogatorio formale, ha attribuito valore alla descrizione di cio’ che era lo stato dei luoghi al momento della compravendita, ma non ha affatto considerato che il (OMISSIS) aveva aggiunto che il (OMISSIS) aveva acquistato parte del suo immobile per collegarlo al proprio (come risulta dal complessivo tenore dell’interrogatorio formale, il cui testo e’ stato integralmente riportato a pagina 15 del ricorso, in osservanza del principio di autosufficienza).

Peraltro, nessun valore confessorio avrebbe potuto attribuirsi alla mera descrizione dei luoghi prima della divisione dell’immobile, essendo ovvio che i vani che appartenevano al (OMISSIS) – prima della vendita e fino alla stessa – fossero collegati tra loro; confessione avrebbe potuto esservi solo se le dichiarazioni rese dal convenuto avessero attinto il punto decisivo della controversia, quello concernente la mancata manifestazione di volonta’ dello stesso – quale originario proprietario – di escludere la nascita della servitu’.

Erroneamente, percio’, la Corte territoriale ha attribuito valore confessorio alle dichiarazioni rese dal (OMISSIS) in sede di interrogatorio formale, attribuendo ad esse efficacia di prova legale; ed erroneamente ha riconosciuto a tali dichiarazioni, proprio in quanto confessorie, “carattere prevalente sulle risultanze di cui al frazionamento valorizzato dal G.O.A.” (cosi’ a p. 5 della sentenza impugnata).

La Corte di Messina avrebbe dovuto, al contrario, procedere ad un prudente apprezzamento delle dichiarazioni rese dal convenuto, valutandole sia nella loro integralita’ sia in rapporto a tutte le altre acquisizioni probatorie (ivi compreso il contenuto del tipo di frazionamento presentato all’U.T.E., richiamato nel rogito notarile). Anche sotto tale profilo, percio’, il ricorso merito accoglimento.

5. – In definitiva, vanno accolti il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; vanno rigettati il primo ed il terzo motivo.

La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, che si conformera’ ai seguenti principi di diritto:

1) “La disposizione dell’originario proprietario del fondo, successivamente diviso, idonea ad impedire, ai sensi dell’articolo 1062 c.c., comma 2, la costituzione della servitu’ per destinazione del padre di famiglia non deve necessariamente intervenire contestualmente alla divisione del fondo stesso, ben potendo essere effettuata in un momento anteriore ed anche in maniera implicita, purche’ sia resa nota o conoscibile all’acquirente”;

2) “Le ammissioni rese dalla parte in sede di interrogatorio formale non hanno efficacia confessoria piena, ai sensi degli articoli 2733 e 2734 cod. civ., ove siano accompagnate da dichiarazioni aggiunte idonee a modificare od estinguere gli effetti della confessione, dovendo in tal caso essere valutate dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, tenendo conto sia del loro contenuto unitario e complessivo sia delle risultanze delle altre acquisizioni probatorie”.

6. – Il giudice di rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

accoglie il secondo, il quarto, il quinto ed il sesto motivo di ricorso; rigetta il primo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Messina, in diversa composizione, anche per le spese relative al presente giudizio di legittimita’.

Si da’ atto che il procedimento e’ stato scrutinato con la collaborazione dell’Assistente di studio dott. (OMISSIS).

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *