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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13653. In tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto il danno da ritardo, cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. La prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l'attribuzione degli interessi. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell'illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio. Gli interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13653 Svolgimento del processo 1. D.F.O. , gestore di una stazione di carburante AGIP, convenne in giudizio la AGIP Petroli s.p.a., davanti al Tribunale di Teramo, per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’improvviso scorrimento in basso di un espositore...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 giugno 2014, n. 13685. La formale costituzione in mora del debitore è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello dell'attribuzione al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. Cambiando ciò che v'è da cambiare, è il fatto obiettivo dell'inadempimento e non la mora (prodottasi vuoi per intimazione vuoi ex re) a far sorgere il diritto al risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell'art. 1218 c.c., sia sotto l'aspetto del danno emergente sia sotto quello del lucro cessante (mentre – è a stento il caso di osservare – nessuna inferenza di segno opposto è lecito trarre dal nesso che l'art. 1224 c.c., pone tra mora e risarcimento del danno da ritardo nelle sole obbligazioni pecuniarie).

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione II SENTENZA 16 giugno 2014, n. 13685 Ritenuto in fatto La Max Tre s.r.l. conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Milano la Realdreamhotel s.r.l. per sentirla condannare al pagamento della somma di L. 700.000.000, quale residuo prezzo di vendita di un complesso immobiliare ad uso motel/hotel sito in (OMISSIS)....

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 16 giugno 2014, n. 13654. Confermato il quantum stabilito in appello, ovvero, 692mila euro a quella che era, all’epoca, la partner dell’uomo ucciso con alcuni colpi di pistola, su ordine dell’ex moglie. Legittimato il convivente more uxorio ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti all’uccisione del partner

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 16 giugno 2014, n. 13654 Svolgimento del processo l. P.F., in proprio e nella qualità di rappresentante del proprio figlio minore R.C., citò a giudizio, davanti al Tribunale di Milano, P.R., G.A., I.S., O.C. e B.C. e, sul presupposto di essere stata convivente del noto stilista M.G., chiese...