www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 16 giugno 2014, n. 13653

Svolgimento del processo

1. D.F.O. , gestore di una stazione di carburante AGIP, convenne in giudizio la AGIP Petroli s.p.a., davanti al Tribunale di Teramo, per ottenere il risarcimento dei danni da lui subiti a causa dell’improvviso scorrimento in basso di un espositore cilindrico a scomparsa, di proprietà della società convenuta.
Il Tribunale accolse la domanda, condannando la società convenuta al pagamento della somma complessiva di Euro 36.504, a titolo di danno biologico, danno morale, invalidità temporanea totale e parziale, oltre interessi legali dal fatto e con rifusione dei tre quarti delle spese di lite; respinse, però, la domanda volta al risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa specifica.
2. La sentenza è stata impugnata dal D.F. in via principale e dalla ENI s.p.a. Div. Refining e Marketing, nuova ragione sociale della AGIP s.p.a., in via incidentale.
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 18 settembre 2007, in parziale riforma di quella di primo grado, ha riconosciuto al D.F. l’ulteriore somma di Euro 21.992, oltre rivalutazione ed interessi dalla data del sinistro al saldo, a titolo di riduzione della capacità lavorativa specifica, mentre ha rigettato l’appello incidentale, ponendo a carico dell’ENEL s.p.a. il pagamento anche del residuo quarto delle spese di primo grado e di tutte le spese del giudizio di secondo grado.
Ha osservato la Corte territoriale che, pacifica essendo la dinamica del sinistro, erano discordi le versioni delle parti circa il comportamento tenuto dal D.F. subito dopo che l’espositore a scomparsa era risultato bloccato.
Al riguardo, la Corte ha ritenuto che non vi fosse alcuna prova di una qualche condotta della vittima idonea a determinare l’improvvisa caduta dell’espositore; mentre risultava evidente che l’attrezzo non era dotato di adeguati meccanismi di sicurezza “atti ad impedirne la repentina caduta nei casi di improvvisa fuoriuscita d’aria”, sicché la responsabilità dell’accaduto doveva essere posta integralmente a carico dell’ENI.
Ciò posto, la Corte abruzzese ha accolto l’appello incidentale della vittima, sul rilievo che, essendo sicuro che il D.F. gestisse una stazione di carburanti, doveva ragionevolmente presumersi che egli avrebbe continuato a svolgere tale attività; per cui il danno da riduzione della capacità lavorativa specifica, in mancanza di una prova sul reddito netto percepito, doveva essere determinato assumendo come base il valore del triplo della pensione sociale, determinata in Euro 15.106,36.
3. Contro la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila propone ricorso la ENI s.p.a. Div. Refining e Marketing, con atto affidato a tre motivi.
Resiste D.F.O. , con controricorso accompagnato da memoria.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1223 e 1224 del codice civile, in riferimento all’art. 2056 cod. civ., nonché errata determinazione del risarcimento.
Rileva la società ricorrente che la sentenza impugnata – nel fare ricorso al criterio residuale costituito dal triplo della pensione sociale – avrebbe commesso un errore nella scelta come parametro del valore attuale della pensione sociale, mentre si sarebbe dovuto assumere quel valore alla data del sinistro, di entità assai minore (Euro 5.723,30). Oltre a ciò, la sentenza avrebbe indebitamente cumulato la rivalutazione con gli interessi a decorrere dalla data del fatto; trattandosi, infatti, di somma già rivalutata, gli interessi sulla medesima dovevano essere calcolati previa svalutazione alla data del sinistro e successiva progressiva rivalutazione.
1.1. Il motivo è formulato in modo tale da contenere due diverse censure: la prima relativa all’errata individuazione della cifra assunta dalla Corte d’appello come triplo della pensione sociale e la seconda relativa al calcolo della rivalutazione e degli interessi.
Osserva questo Collegio, però, che soltanto la seconda questione supera il preliminare vaglio di ammissibilità; in relazione alla prima parte della censura, infatti, trattandosi di ricorso soggetto, ratione temporis, al regime dell’art. 366-bis cod. proc. civ., manca ogni formulazione del quesito di diritto, sicché la doglianza riguardante la presunta errata individuazione della cifra che costituisce il triplo della pensione sociale è da ritenere inammissibile.
1.2. La seconda parte della doglianza è, invece, fondata.
La Corte abruzzese, infatti, dopo aver riconosciuto che al D.F. spettava anche il risarcimento del danno conseguente alla lesione della capacità lavorativa specifica, e dopo essere pervenuta alla determinazione della somma spettante a tale titolo, pari ad Euro 21.992, ha stabilito che su tale somma dovevano essere riconosciuti “rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del sinistro al saldo”. La sentenza in esame non ha chiarito se tale somma sia da considerare liquidata già in moneta attuale o se, viceversa, sia riferita alla data del sinistro (il fatto che sulla medesima siano stati posti la rivalutazione e gli interessi lascia supporre che si tratti della seconda ipotesi); così come non ha chiarito per quale ragione si sia assunto il parametro del triplo della pensione sociale in relazione ad una persona che svolgeva attività lavorativa e godeva, quindi, di un reddito.
A prescindere da tali aspetti, però, la Corte di merito -come correttamente rileva la parte ricorrente – si è comunque posta in contrasto con l’ormai consolidato orientamento di questa Corte, inaugurato dalla sentenza delle Sezioni Unite 17 febbraio 1995, n. 1712. Secondo questa pronuncia, infatti, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale, se la liquidazione viene effettuata per equivalente, e cioè con riferimento al valore del bene perduto dal danneggiato all’epoca del fatto illecito, espresso poi in termini monetari che tengano conto della svalutazione monetaria intervenuta fino alla data della decisione definitiva (anche in sede di rinvio), è dovuto il danno da ritardo, cioè il lucro cessante provocato dal ritardato pagamento della suddetta somma, che deve essere provato dal creditore. La prova può essere data e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi e quindi anche mediante l’attribuzione degli interessi. Se il giudice adotta, come criterio di risarcimento del danno da ritardato adempimento, quello degli interessi, fissandone il tasso, mentre è escluso che gli interessi possano essere calcolati dalla data dell’illecito sulla somma liquidata per il capitale, rivalutata definitivamente, è consentito invece calcolare gli interessi con riferimento ai singoli momenti (da determinarsi in concreto, secondo le circostanze del caso) con riguardo ai quali la somma, equivalente al bene perduto, si incrementa nominalmente, in base agli indici prescelti di rivalutazione monetaria, ovvero ad un indice medio.
Tale principio, recepito dalla giurisprudenza successiva, ha portato alla definitiva affermazione per cui gli interessi non vanno calcolati né sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma computati sulla somma originaria rivalutata anno per anno, ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio (sentenze 10 marzo 2006, n. 5234, 17 settembre 2005, n. 18445, 3 marzo 2009, n. 5054, e 3 agosto 2010, n. 18028); oppure, ancora, seguendo il criterio dell’attribuzione degli interessi legali dalla data del fatto sul capitale mediamente rivalutato (sentenza 1 marzo 2007, n. 4791). Quel che è certo, però, è che la somma algebrica di rivalutazione ed interessi, senza alcun correttivo, comporta un indebito vantaggio per il danneggiato.
L’accoglimento di questa parte del primo motivo porta alla cassazione della sentenza in parte qua; spetterà al giudice di rinvio provvedere ad un nuovo computo della somma spettante al D.F. , a titolo di lesione della capacità lavorativa specifica, sulla base dei criteri sopra indicati ed ormai più volte ribaditi dalla giurisprudenza di questa Corte.
2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 2043 e 2056 cod. civ., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio.
Rileva la ricorrente, ripercorrendo il ragionamento contenuto in sentenza per il riparto di responsabilità, che la Corte d’appello non avrebbe tenuto in giusta considerazione il comportamento della vittima, che certamente costituiva, almeno in parte, una concausa dell’evento.
3. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1227, 1576 e 1577 cod. civ., oltre ad omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
Si osserva, al riguardo, che il D.F. , essendo gestore del servizio, ha tenuto un comportamento certamente inadatto alla situazione e causa del danno; la normativa in materia di locazione, infatti, pone a carico del conduttore tutte le riparazioni necessarie per l’uso della cosa e gli impone di dare avviso al locatore della necessità di tutte le riparazioni, anche quelle più urgenti.
4. Il secondo ed il terzo motivo, da decidere congiuntamente attesa la sostanziale identità delle questioni affrontate, sono entrambi infondati.
Essi, infatti, sono tesi in modo evidente ad ottenere un nuovo esame del merito della vicenda, non consentito in sede di legittimità. Nonostante vengano prospettate censure di violazione di legge, è chiaro che i motivi in esame danno per presupposto pacifico proprio quello che doveva essere dimostrato in sede di merito, cioè il comportamento colposo del danneggiato; punto sul quale la Corte territoriale ha fornito ampia e convincente motivazione. Ciò risulta, ad abundantiam, anche dalla formulazione dei quesiti di cui alla p. 13 del ricorso, che richiederebbero, per poter essere accolti, un nuovo giudizio di merito.
5. In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, nei limiti di cui in motivazione, mentre sono rigettati il secondo ed il terzo.
La sentenza impugnata è cassata nei termini predetti ed il giudizio rinviato alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione personale, la quale deciderà attenendosi ai principi indicati nel punto 1.2. della presente motivazione.
Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di provvedere alla liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione personale, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *