La sentenza n. 1450/2025 della Corte di Cassazione precisa che la responsabilità solidale del committente, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276/2003, si limita ai soli "trattamenti retributivi" dovuti ai dipendenti dell'appaltatore o del subappaltatore, escludendo l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti. Quest'ultima, invece, può rientrare nei "trattamenti economici e normativi" previsti dall'articolo 118, comma 6, del decreto legislativo n. 163/2006 (nel testo anteriore alle modifiche del decreto legislativo n. 50/2016, applicabile in base al regime transitorio dell'articolo 216 dello stesso decreto n. 50), la cui applicazione dipende dalla data di pubblicazione dei bandi o avvisi di gara (prima o dopo il 19 aprile 2016).
Author: D'Isa (Renato D'Isa)
Accordi conviventi: autonomia negoziale rispetto buona fede
L'ordinanza n. 1324/2025 della Corte di Cassazione afferma che gli accordi tra ex conviventi, riguardanti sia il mantenimento dei figli che le questioni patrimoniali, rientrano nella loro autonomia negoziale. Tali accordi devono rispettare i principi di lealtà nelle trattative e di buona fede e possono essere soggetti alla disciplina generale dei contratti qualora non riguardino obblighi stabiliti dalla legge o finalità di mantenimento dirette alla prole.
Motivazione “per relationem” ammissibile con sintesi ragioni.
L'ordinanza n. 1282/2025 della Corte di Cassazione ribadisce che la sentenza d'appello può essere motivata "per relationem", a condizione che il giudice di secondo grado esponga, anche in modo sintetico, le ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione o l'identità delle questioni proposte in appello rispetto a quelle già trattate in primo grado. In tal modo, dalla lettura congiunta delle motivazioni di entrambe le sentenze deve emergere un percorso argomentativo completo e coerente. Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto corretta la decisione d'appello che aveva riportato sinteticamente le motivazioni di primo grado e aggiunto brevi osservazioni per spiegare l'adesione al dispositivo di prime cure per ogni singola domanda.
Repechage: solo posti liberi compatibili no nuove creazioni
L'ordinanza n. 1364/2025 della Corte di Cassazione precisa che, in tema di obbligo di repechage, il datore di lavoro non è tenuto a creare nuove posizioni lavorative o a modificare l'organizzazione aziendale per mantenere in servizio il dipendente. È sufficiente che dimostri l'inesistenza di posti di lavoro liberi e compatibili con la professionalità del lavoratore. Il giudice, una volta accertata la soppressione del posto, non può imporre al datore di lavoro di mantenere una posizione inferiore, in quanto ciò costituirebbe un'indebita ingerenza nell'organizzazione aziendale, compito esclusivo dell'imprenditore.
Secondo licenziamento valido con motivo diverso e successivo
L'ordinanza n. 1376/2025 della Corte di Cassazione stabilisce che è ammissibile una successiva comunicazione di licenziamento individuale da parte del datore di lavoro, anche dopo averne intimato uno precedente. Tuttavia, il nuovo licenziamento deve basarsi su una ragione o un motivo diverso, sopravvenuto o comunque non noto al datore in precedenza, e la sua efficacia è subordinata all'eventuale dichiarazione di illegittimità del primo licenziamento.
Revisione assegno: mutamento condizioni effettivo
La sentenza n. 1482/2025 della Corte di Cassazione stabilisce che l'assegno divorzile può essere revisionato in presenza di giustificati motivi, accertando innanzitutto una sopravvenuta, effettiva e significativa modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi, attraverso il confronto delle loro attuali situazioni reddituali e patrimoniali. Se sussistono i motivi per la revoca o la riduzione dell'assegno, è poi necessario verificare l'effettività di tali cambiamenti e il nesso causale con la nuova situazione economica creatasi.
PEC professionale valida per atti anche non correlati
La sentenza n. 1615/2025 della Corte di Cassazione chiarisce che l'indirizzo PEC risultante dal registro INI-PEC, attivato per una specifica attività professionale, può essere validamente utilizzato per la notifica di atti anche non correlati a tale attività. Per i soggetti obbligati ad avere una PEC, la notifica si perfeziona con la ricevuta di avvenuta consegna, senza necessità di un domicilio digitale diverso per ogni atto. La Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione della corte d'appello che aveva erroneamente richiesto al ricorrente di provare la presenza dell'indirizzo PEC nei pubblici registri, nonostante l'attestazione dell'avvocato notificante che lo aveva tratto dall'elenco INI-PEC dei medici, attivato per l'attività professionale del destinatario e quindi idoneo per le notifiche ai sensi della legge n. 53/1994.
Appalto: Consegna non è tacita accettazione
La sentenza n. 1576/2025 della Corte di Cassazione precisa che la presa in consegna di un'opera appaltata da parte del committente non equivale ad accettazione e non comporta automaticamente la rinuncia alla garanzia per i vizi, siano essi noti o conoscibili, purché questi vengano denunciati successivamente. Tuttavia, nel caso specifico esaminato, la Cassazione ha confermato la decisione di appello che aveva ritenuto sussistente un'accettazione tacita. Ciò in quanto l'opera era stata consegnata senza verifiche né contestazioni, e i vizi palesi erano stati segnalati solo un anno dopo, in seguito alla richiesta di pagamento del saldo.
Esclusione rischio assicurativo eccezione in senso stretto
La sentenza n. 1469/2025 della Corte di Cassazione precisa che l'affermazione secondo cui un evento, pur rientrando nella copertura generale di una polizza assicurativa, non sia indennizzabile per una specifica clausola contrattuale (rischio non compreso) costituisce un'eccezione in senso stretto. Essa introduce un fatto impeditivo al diritto all'indennizzo, esercitabile solo per volontà dell'assicuratore. La Cassazione ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva considerato tale eccezione come "mera difesa", ammettendone la proposizione tardiva. Nel caso specifico, la compagnia assicuratrice aveva negato la copertura invocando una clausola che escludeva eventi causati dalla "mancata intenzionale osservanza" di norme amministrative da parte dell'assicurato.
Cognome figlio fuori matrimonio e interesse del minore
La sentenza n. 1492/2025 della Corte di Cassazione stabilisce che nella scelta del cognome per un minore nato fuori dal matrimonio e non riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori, la decisione sull'aggiunta o sostituzione del cognome paterno a quello materno spetta alla prudente valutazione del giudice, ai sensi dell'articolo 262, commi secondo, terzo e quarto, del codice civile. Tale valutazione deve avvenire senza automatismi e avendo come priorità il superiore interesse del minore.





