Compensazione spese legali: gravi ragioni necessarie

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|29 gennaio 2025| n. 2081.

Compensazione spese legali: gravi ragioni necessarie

Massima: In virtù dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo introdotto dal D.L. n. 132/2014 e modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese processuali, in assenza di reciproca soccombenza, è legittima solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni” che devono essere esplicitamente giustificate nella motivazione del provvedimento. Una generica menzione della “particolarità della vicenda” è insufficiente a soddisfare tale requisito e configura un vizio di violazione di legge denunciabile in sede di legittimità.

Ordinanza|29 gennaio 2025| n. 2081. Compensazione spese legali: gravi ragioni necessarie

Integrale

Tag/parola chiave: Spese di giudizio – Compensazione – Richiamo alla particolarità della vicenda – Sufficienza – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dai Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA

sul ricorso 9619-2020 proposto da:

NEON TO. ILLUMINAZIONE Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE NISI e SILVESTRO DE DONNO per procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO RI.LU. Srl UNIPERSONALE;

– intimato –

avverso il DECRETO del TRIBUNALE DI LECCE del 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 26/6/2024;

Compensazione spese legali: gravi ragioni necessarie

RILEVATO CHE

1.1. Il Tribunale di Lecce, con la pronuncia in epigrafe, ha accolto il reclamo proposto da Neon TO. Illuminazione Srl avverso il decreto del giudice delegato che, in data 18/10/2019, aveva disposto la correzione di un errore materiale contenuto nello stato passivo del Fallimento Ri.Lu. Srl unipersonale, cui la reclamante era stata ammessa in privilegio ipotecario per la somma di Euro. 220.996,47.

1.2. Per ciò che in questa sede ancora interessa, il Tribunale, dopo aver revocato il decreto impugnato (che, lungi dal correggere un mero errore materiale, aveva degradato il credito della società reclamante “da ipotecario a chirografario”, peraltro senza neppure aver previamente convocato ed ascoltato la creditrice) ha compensato le spese del procedimento in ragione della ritenuta “particolarità della vicenda”.

1.3. Neon TO. Illuminazione Srl, con ricorso notificato il 21/2/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione del decreto.

1.4. Il Fallimento è rimasto intimato.

Compensazione spese legali: gravi ragioni necessarie

CONSIDERATO CHE

2.1. Con il primo motivo la ricorrente, denunciando la violazione dell’art. 92 c.p.c., lamenta che il Tribunale abbia disposto l’integrale compensazione delle spese del giudizio senza considerare che il 2 comma della norma predetta, nel testo applicabile ratione temporis, consente la compensazione solo nei casi, insussistenti nella specie, di reciproca soccombenza ovvero di assoluta novità della questione o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.

2.2. Con il secondo motivo la ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., in comb. disp. con l’art. 132 n. 4 c.p.c., invoca la nullità della statuizione di compensazione delle spese impugnata perché sorretta da una motivazione meramente apparente.

2.3. Il primo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del secondo..

2.4. L’art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo introdotto dal D.L. n. 132/2014, conv. dalla L. n. 162/2014, applicabile ratione temporis, così come modificato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018), legittima infatti la compensazione delle spese processuali (ove non sussista reciproca soccombenza), oltre che nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, soltanto nelle ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”, delle quali, tuttavia, il giudice deve dare esplicitamente conto nella motivazione.

2.5. Questa Corte, del resto, ha già avuto modo di rilevare come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, “le gravi ed eccezionali ragioni” per giustificare la compensazione totale o parziale a norma dell’art. 92, comma 2 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/2009, non possano essere espresse con un’enunciazione astratta o non puntuale, altrimenti configurandosi, in ragione dell’apparenza della motivazione, il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 15495 del 2022).

2.6. Ed in tale vizio è incorso il Tribunale lì dove, nella decisione impugnata, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese del giudizio di reclamo pur a fronte del suo pieno accoglimento, si è limitato a fare riferimento alla “particolarità della vicenda”.

Compensazione spese legali: gravi ragioni necessarie

2.7. Il reclamo, d’altra parte, è stato accolto non già in ragione della “assoluta novità della questione trattata” né del “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ma, più semplicemente, per l’illegittimità del decreto del giudice delegato, che, provvedendo a correggere un insussistente errore materiale, aveva in realtà modificato lo stato passivo dichiarato esecutivo, benché non impugnato nei termini dal curatore.

2.8. Le ragioni indicate dal Tribunale, prive di qualsivoglia collegamento con i motivi che l’avevano indotto all’accoglimento del reclamo, sono palesemente erronee ed illogiche e non sono idonee, pertanto, a giustificare la compensazione delle spese di lite tra le parti, in deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com’è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cass. n. 14576 del 1999).

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e il decreto impugnato, per l’effetto, cassato.

4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e condannare il Fallimento al pagamento in favore della società reclamante delle spese del procedimento di merito, tenuto conto della sua natura camerale e del valore della controversia, oltre che di quelle del presente giudizio.

5. Per entrambe si provvede come da dispositivo.

Compensazione spese legali: gravi ragioni necessarie

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Fallimento di Ri.Lu. Srl unipersonale al pagamento in favore della ricorrente: i) delle spese del giudizio di reclamo, che liquida nella somma di Euro. 3.200,00 per compensi, oltre accessori di legge, rimborso del contributo unificato e delle spese generali; ii) delle spese del presente giudizio, che liquida nella somma di Euro. 3.200,00, di cui Euro. 200,00

per esborsi e il resto per compensi, oltre accessori di legge, rimborso del contributo unificato e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2025.

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