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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 aprile, n. 6927. Il muro divisorio tra due immobili non può dar luogo all’esercizio di una servitù di venduta, sia perché ha solo la funzione di demarcazione del confine e/o di tutela del fondo, sia perché, anche quando consente di “inspicere” e “prospicere” sul fondo altrui, è inidoneo a costituire una situazione di soggezione di un fondo all’altro, a causa della reciproca possibilità di affaccio da entrambi i fondi confinati

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  7 aprile, n. 6927 Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 23.6.1998 L.A. conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, L.L. per sentirlo condannare alla demolizione di una parte del muro divisorio con sovrastante rete metallica, sito tra i fabbricati delle parti, alla rimozione dei...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 dicembre 2014, n. 27565. Per la S.C. errata e' la considerazione che non si possano configurare i presupposti per la costituzione di servitu' coattiva di passaggio quando e per la sola circostanza che i terreni di una zona gia' "sono edificati e raggiungibili da attraverso una rete di strade che si e' formata gia' nel tempo con caratteristiche evidentemente diverse da quelle ora imposte dal piano regolatore". Con la decisione del Giudice di appello si e', infatti, ritenuto che il fondo medesimo avesse gia' una strada a proprio servizio e che la medesima strada (anche se di carreggiata inferiore a quella prevista PRG Aosta) era tale da consentire comunque l'uscita sulla via pubblica e cio' anche per il transito di veicoli a trazione meccanica e che, pertanto, "mancavano i presupposti per la costituzione di servitu' coattiva di passaggio". Per la Cassazione la pianificazione urbanistica riservata alla P.A. ben puo', come in ipotesi, prevedere una particolare sezione delle strade di urbanizzazione (sezione "misurata a partire dal loro inserimento nella maglia delle strade pubbliche, non inferiore a metri lineari 3,60") o una particolare pendenza del loro tracciatoi cosi' come stabilito dalle invocate norme di attuazione del locale P.R.G.. In tal caso la necessita' dell'adeguamento dimensionale alle prescritte normative urbanistiche configura i presupposti per la creazione della costituzione coattiva di servitu' cosi' come richiesta in causa.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 31 dicembre 2014, n. 27565 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere Dott. MATERA Lina – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio...