Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 27 aprile 2015, n. 8480

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6/2013 proposto da:

(OMISSIS) (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 295/2012 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 06/06/2012 R.G.N. 791/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito l’Avvocato (OMISSIS);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – (OMISSIS), cui era stato intimato da (OMISSIS) l’esatto adempimento degli obblighi di fare, relativi ad una servitu’ di passaggio gravante sul fondo di lui e come a suo carico riconosciuti dalle sentenze nn. 1121/00 del tribunale di Pordenone e 453/03 della corte di appello di Trieste, si oppose al relativo precetto – notificatogli il 14.6.07 – citando l’opposta dinanzi al tribunale di Pordenone con atto notificato il 19.7.07 e sostenendo di avere gia’ del tutto ed esattamente adempiuto. Negata dall’intimante la correttezza dell’adempimento, fu espletata c.t.u., seguita dai chiarimenti resi necessari dalle osservazioni dei consulenti di parte: ed il tribunale accolse l’opposizione, ritenendo corrispondenti le opere eseguite dall’intimato al giudicato azionato.

Il gravame della (OMISSIS) fu peraltro accolto dalla corte di appello di Trieste, con sentenza n. 295 del 6.6.12: per la cui cassazione ricorre oggi, affidandosi a due motivi, il (OMISSIS), resistendovi con controricorso l’intimata; e, per la pubblica udienza del 22.1.15, entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

    • Questi i termini della controversia.

2.1. La corte di appello di Trieste, identificati quali oggetto della controversia i limiti della servitu’ di passaggio a piedi e carraio per destinazione del padre di famiglia in favore della (OMISSIS) e a carico del fondo (OMISSIS), ricostruisce avere la sentenza n. 1121/00 del tribunale di Pordenone inteso riferire la servitu’ a “tutto il terreno del fondo servente”, sia per la carenza, tanto in dispositivo che in motivazione, di una “Individuazione/delimitazione del tragitto”, sia per l’identita’ delle opere da rimuovere (“eliminazione della rete di recinzione, dello zoccolo, ecc.”). Inoltre, essa esclude qualunque incertezza o imprecisione e, soprattutto, l’utilizzabilita’ della c.t.u. (OMISSIS), siccome “espletata solo in vista della subordinata (interclusione)”, rimasta assorbita dall’accoglimento della principale. E conclude che, pacifica la mancata rimozione di tutto il cordolo e di tutta la recinzione, il comando contenuto nel titolo esecutivo – sul punto confermato in appello senza che una migliore demarcazione del tragitto fosse stata richiesta – non e’ stato pienamente adempiuto, si’ da rigettare l’opposizione dell’intimato, fondata sull’opposta tesi.

2.2. Il ricorrente (OMISSIS) articola due motivi e:

– col primo, si duole di “violazione e falsa applicazione di norma diritto articolo 360, n. 3, in relazione all’articolo 474 c.p.c.”: al riguardo invocando Cass. Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11066 per sostenere la genericita’ o indeterminatezza del titolo e la necessita’ di individuarne la portata alla stregua della relazione di c.t.u. redatta nel giudizio di merito (c.t.u. (OMISSIS), riprodotta nel ricorso dopo la pag. 13, per almeno 46 facciate);

– col secondo, si duole di “violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 474 c.p.c., dell’articolo 2909 c.c. e dell’articolo 1065 c.c.”: nega essere precluso, in forza del giudicato, l’esame di ogni altra questione relativa all’esatta individuazione delle modalita’ di esercizio della servitu’ di transito, tanto rientrando invece nell’interpretazione del titolo, soprattutto quando, come nella specie, siano rimasti dubbi sull’ampiezza e sulle concrete modalita’ di esercizio ed alla stregua della relazione di c.t.u. del geom. (OMISSIS).

2.3. La contro ricorrente (OMISSIS), dal canto suo, ribatte avere la corte di appello espressamente escluso l’utilizzabilita’ della relazione del c.t.u. (OMISSIS), perche’ riferita ad una domanda non presa in considerazione, siccome subordinata, atteso l’accoglimento della principale; nega la rilevanza nella specie di Cass. Sez. Un. 11066/12, per avere la corte di appello escluso proprio ogni incertezza sull’estensione della servitu’, quale risultante dal titolo esecutivo; ripercorre l’andamento del giudizio di merito in grado di appello (riproducendo, dopo pag. 11 del controricorso, per almeno diciannove facciate, i verbali di causa contenenti anche la prova testimoniale ivi espletata), per escludere che andasse operata alcuna integrazione del pensiero del giudice di primo grado ad opera della corte di appello; ancora, condivide la tesi della corte di appello in punto di preclusione da giudicato su ogni questione relativa alla delimitazione dell’esercizio della servitu’, non potendo applicarsi l’articolo 1065 c.c., dinanzi alla chiarezza del relativo titolo esecutivo.

3.- I motivi di ricorso, congiuntamente esaminati, sono infondati.

Non e’ attinta da alcuna censura la dirimente considerazione del giudice di merito sull’inutilizzabilita’ della relazione del c.t.u. (OMISSIS), siccome riferita a domanda subordinata e quindi diversa da quella principale, sola accolta: gia’ solo questo rende impossibile, nella presente sede, anche solo in astratto ipotizzare di considerare quell’elemento.

3.1. D’altra parte, la portata di Cass. Sez. Un. 11066/12 e’ evidentemente del tutto fraintesa dal (OMISSIS); essa, come applicata anche dalla successiva giurisprudenza delle sezioni semplici di questa Corte, si riferisce pur sempre ai casi in cui il titolo esecutivo appaia non idoneamente determinato o determinabile.

Secondo il suo stesso tenore testuale, tale pronunzia – perfino nella parte trascritta nel ricorso – ribadisce (punto 5) come evidente premessa della sua disamina che essa si riferisce ai casi in cui occorra superare incertezze lasciate da alcuni aspetti del documento-sentenza, in ordine all’esatta estensione dell’obbligo dichiarato con quest’ultima (e negli altri tipi di provvedimenti cui la legge ricollega efficacia esecutiva), sempre escludendosi la possibilita’ di sovvertire un significato della sentenza chiaro alla luce del dispositivo e della relativa motivazione.

Infatti, rimane principio cardine dell’ordinamento processuale (su quale v., per tutte, Cass. 17 febbraio 2011, n. 3850, ove altri riferimenti) la netta ed insuperabile separazione tra cognizione ed esecuzione, tanto che alla prima e’ riservata la disamina di ogni fatto, principale o secondario, costitutivo o meno, del diritto poi consacrato nei titolo esecutivo giudiziale, che sia anteriore al momento in cui il relativo processo – di cognizione – si e’ esaurito.

Pertanto, cosi’ correttamente applicata Cass. Sez. Un., 2 luglio 2012, n. 11066, ogni qual volta un significato chiaro ed univoco possa trarsi dal titolo esecutivo giudiziale in via immediata dal suo tenore testuale (benche’ riferito all’appropriata combinazione tra dispositivo e motivazione), non vi e’ spazio, per il giudice chiamato ad eseguirlo o – in caso di opposizione del debitore – ad interpretarlo, per alcuna altra verifica degli elementi istruttori o dei fatti gia’ presi in considerazione dal giudice del merito, essa essendo a quegli istituzionalmente esclusa, in quanto riservata alla cognizione e precisamente al giudice del processo in cui il titolo giudiziale si e’ formato o e’ divenuto – o avrebbe potuto divenire – definitivo.

3.2. Ma allora essa non ha alcuna attinenza con la fattispecie, riguardo alla quale il giudice dell’opposizione ad esecuzione, chiamato ad interpretare il titolo stesso, giunge alla conclusione che quest’ultimo e’ chiaramente ed univocamente nel senso del riferimento della servitu’ di passaggio, a piedi e carraio, a tutta l’estensione del fondo servente.

E, cosi’, un conto e’ l’assenza di limitazioni ritenuta dal giudice chiamato ad interpretare il titolo ed altro conto e’ la soggettiva aspirazione del debitore a intendere in senso piu’ limitato il contenuto del titolo stesso; sicche’ i due piani vanno mantenuti rigorosamente distinti e circoscrivere una originaria assenza di limiti in un titolo ampio, ma indeterminato e non gia’ indeterminabile, rimane nell’onere esclusivo del destinatario del comando da esso recato, ma pur sempre nel giudizio di cognizione, in cui il titolo si e’ formato e puo’ divenire definitivo.

Pertanto, non contestata l’affermazione di inutilizzabilita’ dell’unico elemento in contrario addotto dall’odierno ricorrente e costituito dalla c.t.u. (OMISSIS), la valutazione della corte di appello nella gravata sentenza di agevole possibilita’ della ricostruzione dell’estensione della servitu’ come riferita all’intero terreno del fondo servente risulta non ulteriormente discutibile: con la duplice conseguenza – da un lato – della correttezza della rilevata preclusione, in sede di opposizione ad esecuzione, di ogni questione al riguardo e – dall’altro – dell’infondatezza del primo motivo di ricorso e del corrispondente profilo del secondo motivo di ricorso.

3.3. Per concludere quanto a quest’ultimo, poi, la conclusione della qui gravata sentenza rende evidente pure che alcuna legittima incertezza sull’andamento o sull’estensione della servitu’ piu’ puo’ sussistere dopo la pronunzia di quel titolo esecutivo: l’articolo 1065 c.c., si riferisce a tutte le ipotesi in cui sia ancora legittimamente controvertibile la relativa questione, cosa qui esclusa dalla riconosciuta precisione e certezza del comando contenuto nel titolo esecutivo, quale riferito al fondo servente per tutta la sua estensione, con conseguente preclusione di ogni ulteriore contestazione al riguardo ad opera delle parti del giudizio di merito.

4. – Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna (OMISSIS) al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di (OMISSIS), liquidate in euro 8.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi ed oltre maggiorazione per spese generali ed accessori nella misura di legge.

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