cassazione 9
Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 8 maggio 2015, n. 9357

Ritenuto in fatto

1. A seguito di processo verbale di constatazione del 26.4.2006, veniva notificato alla D. s.r.l., in data 6.12.2006, un avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione le maggiori IRES, IRAP ed IVA dovute in conseguenza dell’accertato maggior valore dell’immobile in Corato, rispetto a quello dichiarato, ceduto dalla predetta società alla H. s.r.l., con rogito notarile del 2.4.2003.
2. L’atto impositivo veniva impugnato dalla contribuente dinanzi alla CTP di Bari, che accoglieva il ricorso.
3. L’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate veniva, peraltro, accolto dalla CTR della Puglia, con sentenza n. 76/8/2010, depositata il 15.9.2010, con la quale il giudice di seconde cure riteneva adeguatamente motivato l’atto impositivo, alla stregua dell’attività ispettiva dell’Ufficio, a sua volta fondata sulla stima dell’immobile compravenduto effettuata dall’Agenzia del Territorio.
4. Per la cassazione della sentenza n. 76/8/2010 ha proposto, quindi, ricorso la D. s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, affidato a quattro motivi, illustrati anche con memoria ex art. 378 c.p.c. La resistente ha replicato con controricorso.

Considerato in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso, la DO.VI.AL. s.r.l. denuncia la violazione degli artt. 7 della I. n. 212 del 2000, 1 e 3, co. 1, della I. n. 241 del 1990, 42, co. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, 7, co. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, 24, 97 e 111 Cost., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
1.1. Avrebbe errato la CTR nel non dichiarare illegittimo, e pertanto affetto da nullità, l’avviso di accertamento notificato alla società contribuente, sebbene l’Ufficio avesse integrato solo in giudizio la motivazione dell’atto impositivo, facendo riferimento – quale ulteriore ragione rafforzativa della pretesa fiscale azionata – alla mancata rivalutazione del corrispettivo della vendita dell’immobile secondo gli indici Istat, essendo inverosimile, ad avviso dell’Amministrazione appellante, che l’immobile fosse stato alienato, nell’aprile del 2003, allo stesso prezzo stabilito nel contratto preliminare, stipulato nel novembre del 1994. Osserva, per contro, la ricorrente che – costituendo la motivazione un requisito di legittimità di qualsiasi provvedimento amministrativo, compresi gli atti impositivi fiscali, alla sua mancanza o incompletezza non potrebbe in alcun modo ovviarsi nella diversa sede processuale.
1.2. Il motivo è inammissibile.
1.2.1. Va, per vero, considerato inammissibile in sede di legittimità il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” e, pertanto, non costituente una “ratio decidendi” della medesima decisione. E’ del tutto evidente, infatti, che un’affermazione siffatta contenuta nella sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per totale difetto di interesse della parte a farla valere (cfr. Cass. 13068/2007; 4053/2009; 8676/2009; 22380/2014).
1.2.2. Ebbene, nel caso di specie, il riferimento alla rivalutazione secondo gli indici Istat costituisce certamente una mera argomentazione svolta dalla CTR ad abundantiam, come si evince dal fatto che la decisione appare incentrata – “in disparte” il mancato aggiornamento del prezzo di vendita dell’immobile secondo gli indici Istat, dall’epoca del preliminare al rogito definitivo – esclusivamente sulla motivazione dell’avviso di accertamento, ritenuta dal giudice di appello adeguata, poiché fondata sulla “stima effettuata dall’Agenzia del Territorio”.
1.3. Per tali ragioni, dunque, la censura in esame non può essere accolta.
2. Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso – che per la loro evidente connessione, vanno esaminati congiuntamente – la D. s.r.l. denuncia la violazione degli artt. 7 della I. n. 212 del 2000, 1 e 3, co. 1, della I. n. 241 del 1990, 42, co. 2 del d.P.R. n. 600 del 1973, 56 del d.P.R. n. 633 del 1972, 24, 97 e 111 Cost., 2697 c.c. in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., nonché l’insufficiente motivazione su un fatto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.
2.1. Si duole la ricorrente del fatto che la CTR abbia ritenuto – peraltro con motivazione del tutto incongrua – adeguatamente motivato l’atto impositivo ed, al contempo, adempiuto l’onere incombente sull’Ufficio di comprovare la fondatezza della pretesa fiscale azionata, esclusivamente sulla base della perizia di stima effettuata dall’Agenzia del Territorio. E ciò sebbene tale perizia si limitasse ad indicare i valori minimi e massimi dei fabbricati insistenti nella stessa zona, senza effettuare alcun accertamento tecnico specifico, avente ad oggetto l’immobile cui si riferisce l’atto impositivo per cui è causa.
2.2. Le censure sono fondate.
2.2.1. Ed invero, va rilevato che dinanzi al giudice tributario l’Amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicché la relazione di stima di un immobile redatta dall’Ufficio tecnico erariale, prodotta dall’Amministrazione finanziaria, costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto.
E’ bensì vero, infatti, che nel processo tributario, nel quale esiste un maggiore spazio per le prove cosiddette atipiche, anche la perizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione. E tuttavia, è pur sempre necessario che il giudicante spieghi le ragioni per le quali ritenga corretta e convincente tale perizia, e per le quali la reputi idonea a superare le contestazioni e le osservazioni del contribuente (cfr. Cass. 8890/2007; 4363/2011; 14418/2014; 2193/2015).
2.2.2. Ne discende che, qualora la rettifica del valore di immobili si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, o da altro organo tecnico dell’Amministrazione, il giudice investito dalla relativa impugnazione come non può ritenere la suddetta stima “istituzionalmente” inattendibile – limitandosi a considerare l’Ufficio che la abbia redatta quale articolazione tecnica dell’Amministrazione, ontologicamente legata all’ente impositore – così non può considerarla attendibile tout court, senza verificare se la stima sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando in motivazione le ragioni del proprio convincimento (Cass. 17702/2009; 9099/2012).
2.2.3. Nel caso concreto, la CTR si è limitata – per contro – a ritenere motivato l’avviso di accertamento perché fondato sull’attività ispettiva svolta da funzionari dell’Ufficio, a sua volta basata sui dati desunti dalla stima effettuata dall’Agenzia del Territorio, senza indicare affatto le ragioni per le quali tale stima è stata ritenuta convincente ed idonea a superare le diffuse ed argomentate ragioni del contribuente, trascritte nel ricorso nel rispetto del principio di auto – sufficienza (pp. 7 e ss.).
2.3. Le censure in esame vanno, di conseguenza, accolte.
3. L’accoglimento del secondo, terzo e quarto motivo di ricorso comporta la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia, che procederà a nuovo esame della controversia, motivando adeguatamente in ordine a tutte le questioni suesposte ed attenendosi al seguente principio di diritto: “in tema di accertamenti tributari, qualora la rettifica del valore di immobili si fondi sulla stima effettuata dall’UTE, o da altro ufficio tecnico, il giudice investito dalla relativa impugnazione non può ritenere la suddetta stima “istituzionalmente” inattendibile, poiché proveniente da un soggetto costituente un’articolazione dell’ Amministrazione finanziaria, né considerarla di per sé attendibile e sufficiente a supportare l’atto impositivo, ma è tenuto a verificare se la stima stessa sia o meno idonea a superare le contestazioni dell’interessato ed a fornire la prova dei più alti valori pretesi, esplicitando le ragioni del proprio convincimento”.
4. Il medesimo giudicante provvederà, altresì, alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa l’impugnata sentenza in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *