Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 30 novembre 2015, n. 24397 MEDIAZIONE – PROVVIGIONE REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETITTI Stefano – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere Dott. GIUSTI...
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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 novembre 2015, n. 23670. La vendita stipulata con patto di riscatto o di retrovendita è nulla se il versamento del denaro da parte del compratore non costituisca il pagamento del prezzo ma l’adempimento di un mutuo ed il trasferimento del bene serva solo a porre in essere una transitoria situazione di garanzia, destinata a venir meno con effetti diversi a seconda che il debitore adempia o meno l’obbligo di restituire le somme ricevute
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 19 novembre 2015, n. 23670 Ritenuto in fatto S.V. e P.R. , con atto di citazione del 6 luglio 2000, premesso che con atto pubblico del 6 giugno 1998 avevano venduto a G.M.R. una casa di abitazione con circostante giardino sita in (omissis) per il presso di L....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 19 novembre 2015, n. 23669. La produzione in giudizio, di una scrittura privata ad opera della parte, indicata nel corpo dalla scrittura, che non l’aveva sottoscritta (ma lo stesso può essere detto per il caso in cui i segni grafici della sottoscrizione non sono leggibili) costituisce equipollente della mancata sottoscrizione contestuale (o rende decifrabili i segni grafici che compongono la sottoscrizione illeggibile) e, pertanto, perfeziona, sul piano sostanziale o su quello probatorio, il contratto in essa contenuto, purché la controparte del giudizio sia la stessa che aveva già sottoscritto il contratto e non abbia revocato, prima della produzione, il consenso prestato e l’atto sia stato prodotto al fine di invocare l’adempimento delle obbligazioni da esso scaturenti
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 19 novembre 2015, n. 23669 Svolgimento del processo G.V. , con atto di citazione del 2 aprile 2004, conveniva davanti al Tribunale di Sondrio, B.R. ed premesso che in data 25 febbraio 2003 le parti stipulavano un contratto preliminare di compravendita di un immobile siti in Comune di...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 novembre 2015, n. 22396. Nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287 cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto, trattandosi di procedimento in camera di consiglio (art. 742 bis cod. proc. civ.) in materia di giurisdizione volontaria, mancano i presupposti richiesti dall’art. 91 cod. proc. civ. per una siffatta pronuncia, ossia un provvedimento conclusivo di un procedimento contenzioso suscettibile di determinare una posizione di soccombenza
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 novembre 2015, n. 22396 Svolgimento del processo La Corte di Appello di Perugia con decreto n. 1966 del 2013, su istanza di Studio di Medicina Nucleare corrente in Roma, L.S., F.P., R.A., , condannava il Ministero della Giustizia al pagamento della somma complessiva di €. 1.000 per...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20809. Il criterio di distinzione tra cosa viziata o priva di qualità promesse, può essere colto nella considerazione che si ha diversità radicale della cosa data rispetto a quella dovuta quando tale diversità è di importanza fondamentale e determinante nell’economia del contratto, sia perché la cosa appartiene ad un genere del tutto diverso, sia in quanto essa si presenta priva della caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell’acquirente
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20809 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20811. Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore – che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini – non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parte della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilità o l’assunzione di obblighi
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20811 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 agosto 2015, n. 17145. Scatta l’obbligo della riduzione in pristino per il proprietario di un alloggio di edilizia popolare (assegnatogli con atto pubblico) che, ampliando una finestra preesistente, apra un varco nel muro perimetrale dell’edificio creando un passo carrabile per l’accesso ai suoi locali a pian terreno. In particolare, non potrà invocare le norme del codice civile in materia di «uso della cosa comune», rimanendo ancorato alle più rigide regole dettate in materia di «innovazioni e modifiche alle parti comuni» dal Regio decreto n. 1165 del 1938
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 agosto 2015, n. 17145 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 agosto 2015, n. 16369. Nel godimento della cosa comune e’ configurabile una posizione possessoria tutelabile con le azioni di reintegrazione e di manutenzione contro l’attivita’ del compossessore comproprietario che sopprima il godimento medesimo, ovvero ne turbi o ne renda piu’ gravose le modalita’ di esercizio. Piu’ precisamente, in una situazione di compossesso, il godimento del bene da parte dei singoli possessori assurge ad oggetto di tutela possessoria, quando uno di essi abbia alterato o violato, in pregiudizio degli altri partecipanti, lo stato di fatto o la destinazione della cosa oggetto del comune possesso, in modo da impedire o restringere il godimento spettante a ciascun compossessore sulla cosa medesima. Le concrete modalita’ di godimento della cosa comune – desumibili dagli articoli 1102, 1120, 1139 e 1121 c.c. – assurgono a possibile contenuto di una posizione possessoria tutelabile contro tutte le attivita’ con le quali uno dei compossessori comproprietari introduca unilateralmente una modificazione che sopprima o turbi il compossesso degli altri. Del pari, la violazione dei limiti alle modalita’ di esercizio del compossesso puo’ concretare una molestia possessoria tutelabile con l’azione di manutenzione contro l’attivita’ del compossessore che turbi o modifichi le dette i modalita’ di esercizio.
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 4 agosto 2015, n. 16369 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 28 agosto 2015, n.17271. La notificazione dell’atto d’impugnazione eseguita presso il procuratore costituito per più parti, mediante consegna di una sola copia (o di un numero inferiore), è valida ed efficace sia nel processo ordinario che in quello tributario, in virtù della generale applicazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, alla luce del quale deve ritenersi che non solo in ordine alle notificazioni endoprocessuali, regolate dall’art. 170 cod. proc. civ., ma anche per quelle disciplinate dall’art. 330 primo comma, cod. proc. civ., il procuratore costituito non è un mero consegnatario dell’atto di impugnazione, ma ne è il destinatario, analogamente a quanto si verifica in ordine alla notificazione della sentenza a fini della decorrenza del termine d’impugnazione “ex” art. 285 cod. proc. civ., in quanto investito dell’inderogabile obbligo di fornire, anche in virtù dello sviluppo degli strumenti tecnici di riproduzione degli atti, ai propri rappresentati, tutte le informazioni relative allo svolgimento e all’esito del processo.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 28 agosto 2015, n.17271 Ritenuto in fatto C.E., con atto notificato il 23 ottobre 2003, proponeva appello avverso la sentenza n. 19759 del 2003 con la quale il Tribunale di Roma condannava lo stesso a rimuovere entro quindici giorni la conduttura di scarico presente nel sottotetto dell’edificio in...
Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 7 luglio 2015, n. 14084. In virtù dell’art. 41 del DM 20 luglio 2012 n. 140, che è applicazione dell’art. 9 comma II, d.l. 1/12 conv. in l. 27/12, i nuovi parametri sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso di un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate. Ne deriva che le tariffe abrogate possono trovare ancora applicazione qualora la prestazione professionale di cui si tratta si sia completamente esaurita sotto il vigore delle precedenti tariffe. Deve invece applicarsi il DM 140/2012 con riferimento a prestazioni professionali (iniziatesi prima, ma) ancora in corso quando detto decreto è entrato in vigore ed il giudice deve procedere alla liquidazione del compenso.
Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 7 luglio 2015, n. 14084 Svolgimento del processo F.A. , (+Altri) , con separati ricorsi poi riuniti dalla Corte di Appello di Roma, chiedevano che fosse accertata e dichiarata la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui al relativo...