cassazione 8

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20811

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente

Dott. MANNA Felice – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3923/2014 proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) presso lo studio degli Avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), che lo rappresentano e difendono congiuntamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la difende e rappresenta unitamente all’Avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1398/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/04/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/07/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

 

FATTO E DIRITTO

 

Rilevato che il Consigliere designato, Dott. A. Scalisi, ha depositato ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., la seguente proposta di definizione del giudizio: “Preso atto che il Tribunale di Napoli con sentenza n. 3750 del 2006 accoglieva la domanda di risarcimento danni spiegata da (OMISSIS) nei confronti della societa’ (OMISSIS) spa., e per l’effetto condannava la stessa societa’ convenuta al pagamento in favore dell’attore della complessiva somma di euro 5.144,00 oltre interessi e spese di lite.

Avverso questa sentenza, proponeva appello la societa’ (OMISSIS) spa., contestando la decisione del primo giudice sotto diversi profili e chiedendo la revoca e la nullita’ della sentenza impugnata nonche’ il rigetto di tutte le domande avanzata da (OMISSIS) in quanto infondate in fatto ed in diritto, inammissibili e, comunque, improcedibili in quanto sottoposte a decadenza e prescrizione di legge.

Si costituiva (OMISSIS) contestando i motivi di appello e concludendo per il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 1398 del 2013, accoglieva l’appello e in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di risarcimento del danno spiegata da (OMISSIS) condannava lo stesso alle spese del doppio grado del giudizio. Secondo la Corte napoletana, inammissibile era la domanda relativa alla decadenza e/o alla prescrizione del diritto dell’acquirente al risarcimento del danno perche’ non proposte in primo grado e non proponibili in fase di appello. Non poteva essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno perche’ non vi era prova certa che l’airbag fosse effettivamente scoppiato per un difetto originario dell’impianto ne’ risultava configurabile alcuna colpa della concessionaria venditrice dell’Auto mancando qualsiasi argomento dal quale desumere un’omissione della diligenza necessaria a scongiurare l’eventuale presenza di vizi nella cosa. La societa’ (OMISSIS) spa, aveva gia’ chiarito a (OMISSIS) che il guasto lamentato avrebbe potuto essere senz’altro prevenuto con la normale manutenzione del veicolo e che cio’ malgrado la (OMISSIS) aveva inteso per pura correttezza commerciale intervenire in garanzia favorendo l’acquirente, ma senza riconoscere l’esistenza del vizio e tanto piu’ una propria responsabilita’.

La cassazione di questa sentenza e’ stata chiesta da (OMISSIS), con ricorso affidato a due motivi. La societa’ (OMISSIS) spa, ha resistito con controricorso.

Considerato che:

1.- (OMISSIS) lamenta:

a) Con il primo motivo, la violazione del combinato disposto dagli articoli 1490, 1494 c.c. e ss., Violazione e omessa applicazione della norma di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 5 e ss., e successive integrazioni. articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente la Corte di Napoli avrebbe applicato l’articolo 1494 c.c., attribuendo allo stesso un significato che non avrebbe: la norma di cui all’articolo 1494 c.c., stabilisce che il compratore deve dimostrare il vizio ma il venditore deve dimostrare di avere ignorato incolpevolmente il vizio. Questa Suprema Corte, specifica il ricorrente, in piu’ occasioni avrebbe avuto modo di argomentare che si tratta di una norma di carattere speciale, la quale porrebbe a carico del venditore una presunzione di colpa, che verrebbe meno se fornisse la prova liberatoria ovvero se provasse di aver ignorato incolpevolmente l’esistenza del vizio. Pacifico sarebbe il principio espresso da questa Corte in ordine alla responsabilita’ dei commercianti nella rivendita di prodotti di massa ancorche’ confezionati, sul presupposto che gli stessi secondo le regole di normale diligenza, avrebbero l’onere di effettuare controlli periodici su campioni.

A sua volta, la Corte di Napoli, non avrebbe tenuto conto che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 5, definisce difettoso non ogni prodotto insicuro ma quel prodotto che non offra la sicurezza che ci si puo’ legittimamente attendere in relazione al modo in cui il prodotto e’ stato messo in circolazione. La Corte di Napoli, non avrebbe neppure tenuto conto che nel manuale “Uso e Manutenzione” della societa’ (OMISSIS) consegnato all’Automobilista, la suddetta societa’ consigliava la sostituzione dell’airbag dopo massimo quindici anni e pertanto conseguirebbe da cio’ la garanzia al compratore della funzionalita’ dell’accessorio, per una durata di almeno quindici anni.

b)- con il secondo motivo, violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c..

Motivazione insufficiente. articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5. Secondo il ricorrente, sarebbe erronea la motivazione con la quale la Corte di Napoli avrebbe escluso che il comportamento della concessionaria avesse valore di riconoscimento tacito del vizio da eliminare perche’ avrebbe agito per correttezza commerciale, dato che non sarebbe sufficiente ai fini della prova liberatoria di cui all’articolo 1494 c.c., ovvero, la presunzione di responsabilita’ con la dimostrazione di aver ignorato incolpevolmente il vizio di cui se ne ammetterebbe l’esistenza. Piuttosto la Corte di Napoli non avrebbe tenuto conto che ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 224 del 1988, articolo 8, il danneggiato deve provare il danno, il difetto (anche con presunzioni semplici) ed ancora avrebbe l’onere di provarne la connessione causale tra difetto e danno, mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilita’ secondo le disposizioni dell’articolo 6 del Decreto del Presidente della Repubblica citato. In altri termini, se spetta al soggetto danneggiato di dimostrare che il prodotto si e’ rivelato difettoso durante l’uso, grava sul produttore/venditore l’onere della prova liberatoria consistente nella dimostrazione che il difetto riscontrato non esisteva quando ha posto il prodotto in circolazione ovvero all’epoca non era riconoscibile come tale secondo le conoscenze scientifiche e tecniche.

1.1.- Entrambi i motivi che, per evidenti ragioni di ordine logico e per economia di trattazione e di motivazione, possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione ed interdipendenza riguardando tutti – o direttamente o indirettamente per gli effetti riflessi e conseguenti la questione (sia pure sotto profili diversi) di accertare se, il comportamento della societa’ venditrice consistente nella eliminazione del vizio della cosa venduta integra gli estremi del riconoscimento del vizio e dell’assunzione di responsabilita’, sono fondati e vanno accolti per le ragioni di cui si dira’.

Invero, la Corte territoriale non ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto, affermati, piu’ volte, da questa Corte. Occorre osservare: a) che in tema di compravendita, l’obbligazione (di dare) posta a carico del venditore e’ di risultato, in quanto l’interesse perseguito dall’acquirente e’ soddisfatto con la consegna di un bene in grado di realizzare le utilita’ alle quali, secondo quanto pattuito, la prestazione sia preordinata. Ne consegue che all’acquirente (creditore) sara’ sufficiente allegare l’inesatto adempimento, ovvero, denunciare la presenza di vizi o di difetti che rendano la cosa inidonea all’uso alla quale e’ destinata o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, essendo a carico del venditore (debitore), in virtu’ del principio della riferibilita’ o vicinanza della prova, l’onere di dimostrare, anche attraverso presunzioni, di avere consegnato una cosa che sia conforme alle caratteristiche del tipo ordinariamente prodotto ovvero la regolarita’ del processo di fabbricazione o di realizzazione del bene; ove sia stata fornita tale prova, sara’ allora onere del compratore dimostrare l’esistenza di un vizio o di un difetto intrinseco della cosa, ascrivibile al venditore.

b) Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini – non e’ soggetto ad una forma determinata e puo’ esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purche’ univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parti della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attivita’ diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalita’ dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessita’ che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilita’ o l’assunzione di obblighi, (cfr. soprattutto, Cass. n. 7301 del 26/03/2010).

Ne’, ad escludere che il comportamento della venditrice di eliminare il vizio fosse un riconoscimento implicito, e’ sufficiente la semplice dichiarazione della venditrice stessa di aver agito per correttezza commerciale, perche’ una siffatta dichiarazione non e’ idonea ad eliminare il senso oggettivo di quel comportamento.

c) L’acquirente, il cui bene abbia un difetto di conformita’, deve rivolgersi al rivenditore che e’ l’unico soggetto responsabile (in forza del contratto) nei suoi confronti, a prescindere dal fatto che il difetto dipenda da un altro soggetto della catena distributiva (ad esempio il produttore). In altri termini, e’ il venditore che deve rispondere direttamente e personalmente alle richieste del consumatore, facendosi carico di ogni eventuale onere. Si propone, pertanto, l’accoglimento del ricorso.

Tale relazione veniva comunicata al difensore del ricorrente, il quale in prossimita’ dell’udienza camerale ha depositato memoria adesiva al contenuto della relazione.

Il Collegio, letta la memoria del ricorrente, condivide argomenti e proposte contenute nella relazione ex articolo 380 bis c.p.c., cui non sono state riferite critiche In definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

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