Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 29 luglio 2015, n. 16043 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DIDONE Antonio – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere...
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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 15131. Il procedimento avverso il rifiuto del Conservatore dei registri immobiliari – oggi Agenzia del territorio – di procedere ad una richiesta annotazione ai sensi dell’art. 745 cod. proc. civ., cui rinvia l’art. 113-bis disp. att. cod. civ. ha natura di volontaria giurisdizione non contenziosa, avendo esso ad oggetto non già la risoluzione di un conflitto di interessi, bensì il regolamento, secondo la legge, dell’interesse pubblico alla pubblicità immobiliare. Ne consegue che, non essendo nel procedimento de quo ravvisabile una parte vittoriosa o soccombente, non può provvedersi alla condanna alle spese, che, se assunta, legittima al ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., avendo tale pronuncia valenza decisoria
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 luglio 2015, n. 15131 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 luglio 2015, n. 15130. Anche nell’opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione mediante il deposito della sola “velina” costituisce una mera irregolarità che non ne determina l’improcedibilità
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 20 luglio 2015, n. 15130 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. ACIERNO Maria – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 6 luglio 2015, n. 13883. In tema di delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità di un matrimonio concordatario per difetto di consenso, le situazioni di vizio psichico assunte dal giudice ecclesiastico come comportanti inettitudine del soggetto, al momento della manifestazione del consenso, a contrarre il matrimonio non si discostano sostanzialmente dall’ipotesi d’invalidità contemplata dall’art. 120 cod. civ., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell’efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo in principi fondamentali dell’ordinamento italiano
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 6 luglio 2015, n. 13883 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 28 maggio 2015, n. 11024. Il marito separato e condannato al versamento delle spese ordinarie e straordinarie degli immobili è tenuto a pagare anche le spese condominiali
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 28 maggio 2015, n. 11024 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 maggio 2015, n. 10196. La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sé sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore, dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, comma 2, cod. civ.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 maggio 2015, n. 10196 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere Dott. DE CHIARA Carlo...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 maggio 2015, n. 10196. La nomina, nel corso del giudizio, di un secondo procuratore non autorizza, di per sè sola, in difetto di univoche espressioni contrarie, a presumere che la stessa sia fatta in sostituzione del primo procuratore i dovendosi invece presumere che sia stato aggiunto al primo un secondo procuratore, e che ognuno di essi sia munito di pieni poteri di rappresentanza processuale della parte, in base al principio del carattere ordinariamente disgiuntivo del mandato stabilito dall’art. 1716, secondo comma, cod. civ. Il principio secondo il quale la volontà di revocare il precedente mandato deve essere espressa costituisce un corollario interpretativo dell’art. 1716 cod. civ., relativo alla natura tipicamente disgiuntiva del mandato ed alla conseguente necessità di provarne in concreto il carattere congiunto. La presunzione in questione non può essere superata dalla mera designazione di un nuovo procuratore, non potendo tale atto, alla luce dei principi sopr richiamati, essere ritenuto una manifestazione tacita della volontà di revoca.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 maggio 2015, n. 10196 Svolgimento del processo In un giudizio avente ad oggetto una denuncia di danno temuto per infiltrazioni in un appartamento, veniva citato in giudizio dalla condomina I.P. il condominio ed il proprietario del terrazzo dal quale si riteneva originasse il danno, R.C.. Veniva inoltre...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 21 aprile 2015, n. 8097. La norma di cui agli artt. 2 e 4 della 1. n. 182 del 1984 che prevede la regola della caducazione automatica del vincolo matrimoniale per effetto del mutamento di sesso di uno dei coniugi, produce effetti incompatibili con il grado di protezione costituzionale riconosciuto alle unioni omoaffettive, nel senso che determina una soluzione di continuità costituzionalmente non tollerabile tra la condizione preesistente e quella successiva alla rettificazione di sesso. Da una comunione coniugale e familiare caratterizzata da un nucleo intangibile di diritti fondamentali e doveri di assistenza morale e materiale condizionante l’assetto della vita personale e patrimoniale dei suoi componenti si passa ad una situazione priva di qualsiasi ancoraggio ad un sistema giuridico di protezione e garanzie di riferimento. La sentenza di rettificazione dell’attribuzione di sesso di uno dei coniugi, che determina lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato con rito religioso, deve consentire, ove entrambi lo richiedano, di mantenere in vita un rapporto di coppia giuridicamente regolato con altra forma di convivenza registrata, che tuteli i diritti ed obblighi della coppia medesima, con le modalità da statuirsi dal legislatore. Il meccanismo di caducazione automatica del vincolo matrimoniale nel sistema di vuoto normativo attuale è produttivo di effetti costituzionalmente incompatibili con la protezione che l’unione conseguente alla rettificazione di sesso di uno dei componenti deve, per obbligo costituzionale, conservare ex art. 2 Cost. La coppia ha diritto di conservare il riconoscimento dei diritti e doveri conseguenti al vincolo matrimoniale legittimamente contratto, fino a quando il legislatore non intervenga a riempire il vuoto normativo, ritenuto costituzionalmente intollerabile, costituito dalla mancanza di un modello di relazione tra persone dello stesso sesso all’interno del quale far confluire le unioni matrimoniali contratte originariamente da persone di sesso diverso e divenute, mediante la rettificazione del sesso di uno dei componenti, del medesimo sesso.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 21 aprile 2015, n. 8097 Fatto e diritto A. B., unito in matrimonio con A. A., aveva proposto domanda di rettificazione ed attribuzione di sesso femminile al Tribunale di Bologna. Disposta la rettificazione con modifica del prenome in A., nella sentenza è stato ordinato all’ufficiale di stato civile...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 aprile 2015, n. 7613. Non si può considerare in contrasto con un principio fondamentale, desumibile dalla Costituzione o da fonti equiparate, il provvedimento di condanna al pagamento di una somma che si accresce con il protrarsi dell’inadempimento, impartito da un giudice al fine di coazione all’adempimento di un obbligo infungibile. Al contrario, la misura comminata tutela il diritto del creditore alla prestazione principale accertata con provvedimento giudiziale, dunque mira ad assicurare il rispetto di fondamentali e condivisi principi, quali il giusto processo civile, inteso come attuazione in tempi ragionevoli e con effettività delle situazioni di vantaggio, ed il diritto alla libera iniziativa economica
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I SENTENZA 15 aprile 2015, n. 7613 Ritenuto in fatto La Corte d’appello di Palermo, con la sentenza del 26 settembre 2012, ha respinto l’opposizione avverso il decreto del 30 marzo 2010, relativo all’esecutività in Italia dell’ordinanza emessa dal Giudice del sequestro di prima istanza di Bruxelles il 15 aprile...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 17 aprile 2015, n. 7926. Se l’avvocato esercita extra districtum (ossia se il processo si svolge fuori del circondario del tribunale cui è assegnato) il luogo ove di fatto si trova il suo studio – ancorché, come nella specie, in circondario diverso da quello di appartenenza e rientrante nel circondario del tribunale procedente – non ha rilevanza, incombendo comunque sul professionista, ai sensi dell’art. 82 r.d. cit., l’onere di eleggere domicilio nel capoluogo – non in qualunque comune – del circondario dell’ufficio giudiziario procedente, con l’effetto di consentire altrimenti la notificazione degli atti presso la cancelleria
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 17 aprile 2015, n. 7926 Svolgimento del processo La Corte di Ancona ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal sig. R.G. avverso la sentenza con cui il Tribunale di Ascoli Piceno, dopo avere disposto con sentenza non definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso tra il R....
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