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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 9 febbraio 2015, n. 2400. E' costituzionalmente legittimo il divieto di contrarre matrimonio tra persone dello stesso sesso, ed è rimessa alla piena discrezionalità del Parlamento individuare forme di garanzia, basate sull’art. 2 della Costituzione, e di riconoscimento delle unioni tra persone omosessuali.

  SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE I CIVILE sentenza 9 febbraio 2015, n. 2400 Svolgimento del processo Con il decreto impugnato la Corte d’Appello di Roma, confermando la pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda proposta da A.A. e P.G.D.S. finalizzata a poter procedere alle pubblicazioni di matrimonio da loro richieste e negate dall’ufficiale...

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