Cassazione 3

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 2 febbraio 2015, n. 1790

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere
Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8725/2009 proposto da:

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)) , elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata l’08/01/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/10/2014 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza impugnata, riconosceva l’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullita’ del matrimonio concordatario contratto da (OMISSIS) ed (OMISSIS), pronunciata per esclusione della prole da parte dell’uomo.
A sostegno della decisione veniva affermato che la (OMISSIS) era stata posta nelle condizioni di conoscere la riserva mentale del futuro coniuge fin dal fidanzamento, essendo noto a tutti i familiari ed amici del (OMISSIS) che quest’ultimo non voleva avere figli. Ne conseguiva l’impossibilita’ d’invocare il principio di affidamento e buona fede. Le istanze istruttorie formulate al riguardo dalla (OMISSIS) erano inammissibili alla luce del divieto di riesaminare il merito della causa di nullita’ accertata in sede ecclesiastica.
Veniva inoltre escluso il rilievo della prolungata convivenza tra i coniugi, non costituendo tale fatto una condizione ostativa alla delibazione sotto il profilo del canone dell’ordine pubblico.
In conseguenza dell’insussistenza dell’affidamento incolpevole veniva disattesa anche la richiesta di assegno provvisorio come contributo al mantenimento della (OMISSIS), ex articolo 129 bis c.c..
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a quattro motivi. Ha resistito con controricorso il (OMISSIS). Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della Legge n. 218 del 1995, articolo 64, lettera g), per avere la Corte d’Appello riconosciuto l’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullita’ matrimoniale in assenza dell’accertata conoscenza e/o conoscibilita’ della esclusione del bonum prolis da parte del marito. In particolare la parte ricorrente evidenzia che tale accertamento e’ oggetto specifico del sindacato del giudice della delibazione che avrebbe dovuto o ammettere le istanze istruttorie formulate a tale scopo o ritenere del tutto non provata, alla luce dell’istruzione probatoria svolta nel giudizio canonico, la conoscenza o conoscibilita’ della riserva mentale, trattandosi di accertamento da svolgersi in modo rigoroso alla luce del principio cardine dell’affidamento da tutelare.
Nel secondo motivo la medesima censura viene prospettata ex articolo 360 c.p.c., n. 5. La motivazione della sentenza impugnata appare viziata in ordine al fatto controverso e decisivo della conoscenza o conoscibilita’ della riserva mentale.
Nel terzo motivo viene censurata ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’articolo 129 bis c.c., per non aver ritenuto che sussistesse il requisito della buona fede della ricorrente al fine del riconoscimento del diritto ad un contributo per il suo mantenimento. La buona fede, secondo la ricorrente, deve presumersi fino a prova contraria. Questo riscontro concreto e’ del tutto assente a giudizio della ricorrente.
Nel quarto motivo viene dedotta l’omessa od insufficiente motivazione ex articolo 360 c.p.c., n. 5, con riferimento al fatto controverso relativo alla prolungata convivenza tra i coniugi, comunque largamente superiore (18 anni) al termine annuale previsto nell’articolo 123 c.c..
La ratio sottesa alla norma si coglie proprio nella prevalenza della certezza dello status coniugale consolidatosi nel rapporto continuativo. La Corte di Cassazione ha ritenuto la convivenza come preclusiva di ogni possibilita’ di far valere vizi simulatori del matrimonio atto, ritenendo che essa vada annoverata nell’ambito delle regole e principi essenziali dell’ordinamento statuale. Peraltro l’articolo 123 c.c., e’ del tutto coerente con l’articolo 29 Cost., e con l’articolo 2, dovendosi dare primario rilievo alla communio coniugalis come formazione sociale ed entita’ base della comunita’ nazionale.
Si ritiene di esaminare preliminarmente il terzo e quarto motivo di ricorso, in quanto inammissibili.
L’inammissibilita’ del terzo motivo di ricorso si fonda sulla natura provvisoria e non definitiva del provvedimento che la Corte d’Appello in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita’ del matrimonio canonico puo’ adottare Legge n. 121 del 1985, ex articolo 8, comma 2. Tale qualificazione giuridica, espressamente indicata nella norma sopra richiamata e’ stata affermata con orientamento costante da questa Corte, ribadito anche di recente: “Il provvedimento con il quale la corte d’appello, in sede di delibazione della sentenza ecclesiastica di nullita’ del matrimonio concordatario, disponga misure economiche provvisorie a favore di uno dei due coniugi, il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, ha funzione strumentale e natura provvisoria ed anticipatoria, si’ che deve escludersi l’esperibilita’, avverso tale provvedimento, del ricorso per cassazione, ammissibile soltanto nei confronti dei provvedimenti giurisdizionali definitivi ed a carattere decisorio”. Cass. 8857 del 2012; in precedenza cfr. Cass. 17535 del 2003).
Il quarto motivo deve ritenersi inammissibile in quanto privo della sintesi fattuale richiesta a pena d’inammissibilita’ dall’articolo 366 bis c.p.c., ultima parte, ratione temporis applicabile (la data del deposito della sentenza impugnata e’ il giorno 8/1/2009; la disposizione e’ stata in vigore dal 2/3/2006 al 4/7/2009). Peraltro anche qualificando la censura come violazione di legge, cosi’ come appare dall’illustrazione del motivo, l’assenza del quesito di diritto previsto dalla medesima norma, nella prima parte, conduce ugualmente all’inammissibilita’ della censura.
I primi due motivi, da trattare congiuntamente in quanto logicamente connessi sono fondati. Preliminarmente, deve rilevarsi che il primo e’ sostenuto da rituale quesito di diritto ed il secondo formulato ex articolo 360 c.p.c., n. 5, reca la sintesi fattuale a pag. 19/20 sub. 2.
Secondo l’orientamento costante della giurisprudenza di legittimita’, il giudice italiano, investito della domanda di riconoscimento dell’efficacia della sentenza di nullita’ del matrimonio concordatario dovuta a riserva mentale su uno dei bona matrimonii (nella specie il bonum prolis) (“da un lato e’ tenuto ad accertare la conoscenza o l’oggettiva conoscibilita’ dell’esclusione anzidetta da parte dell’altro coniuge con piena autonomia, trattandosi di profilo estraneo, in quanto irrilevante, al processo canonico, senza limitarsi al controllo di legittimita’ della pronuncia ecclesiastica di nullita’, dall’altro, la relativa indagine deve essere condotta con esclusivo riferimento alla pronuncia da delibare ed agli atti del processo medesimo eventualmente acquisiti, opportunamente riesaminati e valutati, non essendovi luogo, in fase di delibazione, ad alcuna integrazione di attivita’ istruttoria. (Cass. 3378 del 2012). Ne consegue che il materiale probatorio acquisito in sede di giudizio ecclesiastico puo’ essere liberamente valutato dal giudice italiano. Al riguardo e’ stato espressamente affermato che ad esso “non e’ precluso di provvedere ad un’autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico”. (Cass. 24047 del 2006).
La Corte d’Appello ha escluso l’affidamento incolpevole della ricorrente pur rilevando che le risultanze istruttorie del giudizio ecclesiastico portavano ad escludere una sua conoscenza diretta della circostanza. Tuttavia, ha affermato la Corte d’Appello, poiche’ gli amici ne erano a conoscenza e si trattava di una questione di estrema rilevanza nella futura vita matrimoniale, la ricorrente avrebbe dovuto conoscerne usando l’ordinaria diligenza. Peraltro, l’unico teste che ha dichiarato che la ricorrente fosse a conoscenza della predetta circostanza non ha saputo indicare le modalita’ i tempi ed il luogo dell’apprensione di essa (pag. 11 sentenza impugnata).
Proprio su questo profilo si concentra la censura, fondata, di contraddittorieta’ della motivazione.
Deve, infatti, osservarsi che la contrarieta’ alla filiazione costituisce un elemento della sfera intima e strettamente personale del soggetto, privo di indici esteriori di riconoscibilita’. Ne consegue che la conoscenza di tale opzione personale puo’ solo desumersi dalle dichiarazioni dirette della parte o di un terzo che dalla parte l’abbia appreso e lo riferisca al destinatario. In quest’ultima ipotesi, come esattamente rilevato dalla stessa Corte territoriale, e’ necessaria una specificazione puntuale del contesto spazio – temporale nel quale la circostanza e’ riferita. Il numero e la qualita’ delle persone a conoscenza della circostanza, peraltro appartenenti alla sfera relazionale del soggetto che ha assunto il vincolo coniugale con tale riserva mentale costituiscono elementi del tutto inidonei a fondare la presunzione di conoscibilita’ in capo all’altro coniuge. E’ necessario, pertanto, che venga indicato come dal complessivo materiale istruttorio possa affermarsi che sia pervenuta nella sfera di conoscenza dell’altro coniuge l’esclusione del bonum prolis.
La congiunzione causale o piu’ esattamente il nesso di univocita’ tra il fatto noto tra amici e parenti e l’apprensione di esso da parte dell’altro coniuge e’, invece, meramente affermata dalla sentenza impugnata, senza alcun sostegno argomentativo.
In conclusione, per le ragioni sopra svolte i primi due motivi di ricorso devono essere accolti e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibili il terzo e quarto motivo di ricorso.
Accoglie il primo e secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione.
In caso di diffusione omettere le generalita’

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