Cassazione 6

Suprema Corte di Cassazione

sezione III

sentenza 12 febbraio 2015, n. 2758

Svolgimento del processo

C.G. , mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, fu investita dall’autovettura condotta dal proprietario V.N. che aveva effettuato il sorpasso di un autobus, fermo proprio per consentire il passaggio dei pedoni. Nel sinistro la C. riportò lesioni personali in conseguenza delle quali fu dichiarata permanentemente non idonea al servizio di Polizia di Stato dove svolgeva la sua attività con qualifica di agente scelto.
Per tali ragioni la C. convenne in giudizio V.N. e la sua compagnia assicuratrice della r.c.a. Le Assicurazioni d’Italia per sentirli condannare, in via solidale, all’integrale ristoro dei danni subiti (biologico, morale, danno emergente e lucro cessante), dando atto dell’acconto ricevuto nel giugno 1999, pari a L. 15.000.000.
I convenuti si costituirono assumendo un concorso di colpa nel sinistro da parte dell’attrice.
Il Tribunale dichiarò il V. esclusivo responsabile del sinistro e lo condannò, in solido con la compagnia assicuratrice, a pagare all’attrice la complessiva somma di Euro 151.709,60, oltre accessori.
La Corte d’appello ha accolto in parte l’appello proposto dalle Assicurazioni d’Italia e da V.N. ; ha rigettato il gravame incidentale dell’appellata C.G. e, in parziale riforma della sentenza, ha escluso la risarcibilità del danno da perdita della capacità di lavoro specifica, per la parte eccedente l’accertato 15%; ha liquidato nuovamente il danno biologico nella maggior somma di Euro 71.222,00; per il resto ha confermato la sentenza del Tribunale.
Propone ricorso per cassazione C.G. con cinque motivi assistiti da memoria.
Parte intimata non svolge attività difensiva.

Motivi della decisione

Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione di legge – mancata applicazione dell’art. 345 c.p.c.”.
Il motivo si conclude con il seguente quesito di diritto: “- se, in caso di mancata contestazione degli esiti della ctu medico – legale e di specifica richiesta in sede di precisazione delle conclusioni di rigetto della domanda di risarcimento del danno patrimoniale conseguente all’incapacità di lavoro specifica accertata dal consulente, la richiesta avanzata con l’atto d’appello di accertamento dell’erroneità della quantificazione del danno patrimoniale conseguente all’incapacità lavorativa specifica della parte lesa integri domanda nuova, in quanto tale inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.”.
Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito, sia in relazione alla mancanza di regula iuris, sia per mancata correlazione al caso concreto.
Il quesito di diritto deve essere infatti formulato, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, così da consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata. Ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea ad assumere rilevanza ai fini della decisione del motivo e a chiarire l’errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass., 25 marzo 2009, n. 7197).
In altri termini, detto quesito deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito (siccome da questi ritenuti per veri, mancando, altrimenti, la critica di pertinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata); b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata da quel giudice; c) la diversa regola di diritto da adottare che – ad avviso del ricorrente – si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Il quesito – quindi non deve risolversi in una enunciazione di carattere generico e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi, altresì, desumere il quesito stesso dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione della norma (Cass., 17 luglio 2009, n. 19769).
Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia “motivazione carente e contraddittoria in ordine a un fatto controverso e decisivo del giudizio – violazione di legge – mancata applicazione dell’art. 115 c.p.c.”.
Sostiene la ricorrente che il sinistro ha comportato per lei la perdita dell’impiego pubblico, non solo quale agente della squadra mobile della polizia ma anche quale impiegata nei vari ministeri.
Sempre ad avviso di C.G. la sentenza impugnata non fornisce alcuna giustificazione del motivo per cui, a fronte della perdita di un lavoro stabile, ella non dovrebbe essere risarcita, quantomeno in via equitativa, dell’incapacità lavorativa specifica, non essendo comprovata, se non attraverso una motivazione generica ed apodittica, la sua possibilità di reperire una nuova e diversa attività lavorativa.
Il motivo è inammissibile perché manca sia il quesito di diritto sia il necessario momento di sintesi ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. Infatti, ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006 si applicano, ratione temporis, le disposizioni dettate nello stesso decreto al capo I. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del suddetto decreto – i motivi del ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1, 2, 3, 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre nel caso previsto dall’art. 360, 1 c., n. 5 l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia “contraddittorietà della motivazione sotto diverso profilo – violazione di legge – violazione dell’art. 2043 codice civile in relazione all’art. 2056 c.c. – mancata applicazione dell’art. 2729 c.c.”.
Ad avviso della ricorrente la Corte veneta, nel riformare la sentenza di primo grado, con motivazione contraddittoria e frutto di un palese travisamento dei fatti, ha omesso di considerare che ella aveva dimostrato che i postumi dell’infortunio le avevano provocato la perdita del lavoro e quindi che ella aveva ampiamente provato la sussistenza dei requisiti per vedersi riconosciuto il risarcimento da lucro cessante, non avendo più alcun reddito da lavoro.
Sostiene ancora la C. che anche se la residua capacità lavorativa generica può lasciare presumere che in futuro ella potrà trovare impiego in una attività lavorativa, l’incidente stradale è stato causa della definitiva perdita del posto di lavoro mentre la Corte non avrebbe tenuto conto delle sue richieste a varie P.A. di essere assegnata a lavoro alternativo a quello di agente sulla strada.
Il motivo è fondato.
In caso di illecito lesivo dell’integrità psico-fisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica, quale potenziale attitudine all’attività lavorativa da parte di un soggetto che non svolge attività produttive di reddito, né è in procinto presumibilmente di svolgerla, è risarcibile quale danno biologico, che ricomprende tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato. Qualora, invece, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale. Me consegue che non può farsi discendere in modo automatico dall’invalidità permanente la presunzione del danno da lucro cessante, derivando esso solo da quella invalidità che abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. Detto danno patrimoniale deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell’infortunato, ed altrimenti idonei alla produzione di altre fonti di reddito, in luogo di quelle perse o ridotte. La prova del danno grava sul soggetto che chiede il risarcimento e può essere anche presuntiva, purché sia certa la riduzione della capacità di guadagno (Cass., 18 aprile 2003, n. 6291).
Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica. A tal fine, il danneggiato è tenuto a dimostrare, anche tramite presunzioni, di svolgere un’attività produttiva di reddito e di non aver mantenuto, dopo l’infortunio, una capacità generica di attendere ad altri lavori confacenti alle sue attitudini personali (Cass., 27 aprile 2014, n. 10074).
L’impugnata sentenza, pur riconoscendo che l’attrice, dopo l’incidente, non poteva più svolgere la qualifica di agente della P.S. in strada, ha escluso il risarcimento da invalidità specifica in quanto, a suo avviso, poteva svolgere attività e mansioni diverse rispetto a quella precedente. Ma la sentenza non ha considerato che le richieste dell’attrice a varie P.A., di essere assegnata a lavoro alternativo a quello di agente sulla strada, non erano state accolte e che ella era stata licenziata dal lavoro.
La Corte d’appello non avrebbe potuto ritenere illogica la sentenza del Tribunale secondo la quale, a fronte del danno biologico del 15%, vi era stata una riduzione della capacità lavorativa specifica del 50%.
Perché l’attività lavorativa specifica atteneva al lavoro di agente di forza dell’ordine per il quale la commissione medica ospedaliera aveva accertato l’inidoneità, mentre il mantenimento della residua capacità lavorativa specifica nella misura del 50% era desunta dalla possibilità di svolgere lavoro in altre attività.
Il motivo deve essere accolto.
La Corte di rinvio dovrà non soltanto valorizzare il dato dell’idoneità ad esercitare altri tipi di lavoro, ma anche verificare che gli stessi siano conformi alle attitudini e preparazione del danneggiato (allorché si tratti di persona già inserita da anni nella specifica attività), sia pure nell’ambito della flessibilità delle prestazioni lavorative, nonché la concreta possibilità di trovare altro tipo di lavoro, a fronte della perdita definitiva del precedente, per effetto dell’evento dannoso.
Tale attività alternativa deve poi non necessitare di sforzi superiori a quelli richiedibili sulla base della coscienza sociale (ad esempio il lavoro alternativo esiste se si va in un’altra nazione).
Nella fattispecie la ricorrente assume di aver provato con documentazione la sua ricerca di lavoro alternativo e di non averlo trovato.
E comunque si deve tener conto che l’attività di elezione e più confacente alle proprie aspirazioni era proprio quella di agente di Pubblica sicurezza, attività che la C. , a seguito dell’incidente, non potrà più svolgere.
Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia “motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione al mancato accoglimento della richiesta di supplemento di ctu.”.
La Corte, a seguito della mancata quantificazione, da parte del ctu, della percentuale di incapacità lavorativa specifica, avrebbe, ad avviso della ricorrente, dovuto disporre un approfondimento della relazione peritale anziché rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale.
Il motivo deve essere considerato assorbito a seguito dell’accoglimento del terzo.
Con il quinto motivo si denuncia “motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione al capo di sentenza riguardante l’appello incidentale in ordine alla percentuale liquidata per danno morale”.
La ricorrente ritiene che la sentenza impugnata non ha tenuto conto del pregiudizio da lei patito, liquidandole un danno morale in misura minima.
A suo avviso il giudice, di fronte al grave patimento subito, sia con riferimento alla vita di relazione, sia con riferimento alla perdita del lavoro, avrebbe dovuto liquidare il danno morale nella misura massima.
Il motivo è infondato.
Per giurisprudenza costante di questa Corte, infatti, le tabelle per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione dell’integrità psico-fisica, predisposte dal Tribunale di Milano, costituiscono valido criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 c.c..
Ai suddetti principi fa riferimento l’impugnata sentenza che, aderendo alla motivazione del Tribunale, ha rigettato la liquidazione del danno morale nella misura massima in quanto ha ritenuto che la misura del 40% tiene conto del particolare livello di sofferenze e frustrazioni esistenziali patiti dall’infortunata.
Le critiche formulate dalla ricorrente per contestare gli esiti della valutazione equitativa del danno morale sono insindacabili in sede di legittimità, in presenza di una congrua motivazione.
In conclusione, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, rigettati i restanti, con cassazione dell’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbito il quarto, rigettati i restanti; cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.

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