cassazione 5

Suprema Corte di Cassazione

sezione I

sentenza 11 febbraio 2015, n. 2658

Ritenuto in fatto e in diritto

– che, con decreto del 18 luglio 2007, il Tribunale di Matera rigettava il reclamo proposto da A.B. avverso il decreto in data 9 gennaio 2007 con cui il giudice delegato al fallimento dei coniugi N.M. e A.B. aveva rigettato l’istanza di quest’ultima intesa ad ottenere, per il periodo successivo alla morte del marito, avvenuta nel settembre 1999, e sino al giugno 2006, la corresponsione della somma di lire 1.000.000 mensili, corrispondenti alla quota della pensione della quale era stato autorizzato il pagamento al M., ai sensi dell’art. 46, comma 1, n. 2 1. fall., per un totale di lire 82.000.000 (E 42.349,47). In particolare, il Tribunale osservava che la pretesa della fallita non aveva consistenza di diritto soggettivo, che l’attivo del fallimento non poteva essere depauperato in quanto il passivo non era del tutto stabilizzato, che non sussisteva lo stato di bisogno della fallita (sia in considerazione delle esigenze del suo nucleo familiare sia in considerazione del fatto che la stessa disponeva di un trattamento di quiescenza di E 1.800,00 mensili del quale era stata autorizzata la corresponsione); che, infine, le somme in questione non erano state acquisite dal fallimento ed anzi erano suscettibili, almeno in parte, di essere corrisposte alla B. a titolo di pensione di reversibilità.
Considerazione quest’ultima che imponeva la trasmissione di copia dell’ordinanza all’INPDAP al fine di acquisire le somme in questione alla massa fallimentare;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.B., deducendo: 1) la violazione dell’art. 47 (recte 46) 1. fall. in quanto i provvedimenti che avevano determinato le quote di stipendi e pensioni attribuite ai coniugi erano stati emessi nell’interesse non loro personale, ma della loro famiglia ed in quanto era irrilevante l’eventuale riduzione delle aspettative di soddisfacimento dei creditori; 2) il vizio di ultrapetizione del provvedimento nella parte in cui aveva disposto la trasmissione di copia del provvedimento all’INPDAP per l’acquisizione alla massa fallimentare delle somme spettanti alla reclamante a titolo di pensione di reversibilità;
– che il fallimento non ha svolto attività difensiva;
– che il primo motivo è infondato, seppure il suo esame comporta una correzione della motivazione del decreto impugnato. Il provvedimento con il quale il giudice delegato determina, ai sensi dell’art. 46, comma 2, l. fall., i limiti entro i quali sono esclusi dal fallimento «gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia» ha carattere meramente dichiarativo in quanto destinato ad individuare i limiti quantitativi di un diritto del fallito che ad esso preesiste (Cass. 27 settembre 2007, n. 20325; Cass. 31 ottobre 2012, n. 18843). Pertanto, il decreto in questione, pur tenendo presenti le necessità della famiglia del fallito, dichiara i limiti di un diritto che appartiene esclusivamente a quest’ultimo. Ne discende che nel caso di corresponsione di pensione il diritto si estingue con la morte del fallito per la conseguente cessazione del rapporto pensionistico del quale lo stesso era titolare, senza che si possa prospettare un trasferimento del diritto in favore del coniuge sotto forma di pensione di reversibilità, il cui trattamento costituisce oggetto di un autonomo diritto, seppure con presupposti derivanti dal rapporto pensionistico del coniuge deceduto;
– che il secondo motivo è inammissibile in quanto relativo ad attività amministrativa, priva di carattere decisorio, svolta dal Tribunale quale organo «investito dell’intera procedura fallimentare» (art. 23 l. fall.);

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

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