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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 11 febbraio 2015, n. 2678. Se l’estinzione della società verificatesi in corso di giudizio non è stata fatta constare processualmente nei modi di legge, l’eventuale impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve, a pena d’inammissibilità, provenire dai soci o essere indirizzata nei loro confronti, dal momento che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può, comunque, eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento interruttivo è occorso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 11 febbraio 2015, n. 2678 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere Dott. TRIA Lucia – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 gennaio 2015, n. 10. Ai fini della liquidazione di una quota di pensione in capitale, prevista dalla Legge n. 859 del 1965, articolo 34, a favore dei pensionati iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 5 gennaio 2015, n. 10 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. GHINOY...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 8 gennaio 2015, n. 53. Il diritto soggettivo alla pensione

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 8 gennaio 2015, n. 53 Svolgimento del ricorso Con ricorso proposto avanti al Giudice del Lavoro di Torino Z.G. , M.R. , F.G. , B.M. , P.G. , Pi.Ma. e R.C. , tutti dottori commercialisti titolari di pensione di vecchiaia, convennero in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 12 dicembre 2014, n. 26229. Una volta maturato il diritto alla pensione d'anzianita', l'ente previdenziale debitore non puo' con atto unilaterale, regolamentare o negoziale, ridurne l'importo, tanto meno adducendo generiche ragioni finanziarie, poiche' cio' lederebbe l'affidamento dei pensionato, tutelato dal capoverso dell'articolo 3 Cost., nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 12 dicembre 2014, n. 26229 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. BERRINO Umberto...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536. L'indagine circa la sussistenza o l'entità della parte di pensione necessaria per assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, e come tale legittimamente assoggettabile al regime di assoluta impignorabilità – con le sole eccezioni, tassativamente indicate, di crediti qualificati – è rimessa, in difetto di interventi del legislatore al riguardo, alla valutazione in fatto del giudice dell'esecuzione ed è incensurabile in cassazione se logicamente e congruamente motivata. L'unico interprete cui questa valutazione è consentita è, nel sistema attuale, il giudice dell'esecuzione, al quale è rimessa perciò l'indagine sulla sussistenza e sull'entità della parte di pensione assolutamente impignorabile L'esito di tale indagine è contestabile con il rimedio dell'opposizione avverso l'ordinanza di assegnazione od avverso l'ordinanza di rigetto dell'assegnazione, essendo quindi rimesso al giudice del merito sull'opposizione l'apprezzamento fattuale definitivo, con l'unico limite della necessità della relativa motivazione

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 18 novembre 2014, n. 24536 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da R.A. nei confronti di L.D. e R.C. avverso l’ordinanza di assegnazione ex art. 553 cod....

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 novembre 2014, n. 23928. Con il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, art. 18, comma 19, convertito dalla L. 15 luglio 2011, il legislatore è intervenuto, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica, affermando che "Le disposizioni di cui alla L. 17 maggio 1999, n. 144, art. 64, comma 5, si interpretano nel senso che il contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria è dovuto sia dagli ex dipendenti già collocati a riposo che dai lavoratori ancora in servizio. In questo ultimo caso il contributo è calcolato sul maturato di pensione integrativa alla data del 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione percepita in costanza di attività lavorativa". La regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata non si presta ad equivoci: il contributo di solidarietà è dovuto sia dagli ex dipendenti sulle prestazioni integrative in godimento, sia dai lavoratori ancora in servizio e, in questo caso, è calcolato sul "maturato" della pensione integrativa al 30 settembre 1999 ed è trattenuto sulla retribuzione.

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 novembre 2014, n. 23928 Svolgimento del processo La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 3 giugno 2009, ha confermato la decisione di primo grado che, in accoglimento della domanda proposta da M.S. e dagli altri litisconsorti indicati in epigrafe, odierni intimati, aveva riconosciuto ai...