Cassazione 4

Suprema Corte di Cassazione

sezione lavoro

sentenza 21 novembre 2014, n. 24882

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STILE Paolo – Presidente
Dott. DE RENZIS Alessandro – rel. Consigliere
Dott. MAISANO Giulio – Consigliere
Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere
Dott. BERRINO Umberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso RG n. 9090 del 2013 proposto da:

C.N.P.A.D.C. – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS);

– intimato –

nonche’ sul ricorso proposto da:

(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS) del foro di (OMISSIS), giusta mandato in calce al controricorso;

– controricorrente ricorrente incidentale –

contro

C.N.P.A.D.C. – CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI, in persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza n. 616/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA del 20/12/2012 R.G.n. 172/12;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 23/09/2014 dal Consigliere Dott. ALESSANDRO DE RENZIS;

udito l’Avv. (OMISSIS) per la ricorrente principale;

udito l’Avv. (OMISSIS) per il controricorrente (OMISSIS);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CELESTE Alberto, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale.

SVOLGIMENTO DEL RICORSO
1. Con ricorso, depositato in data 26.01.2011 avanti al Giudice del Lavoro di Bergamo, (OMISSIS), dottore commercialista, convenne in giudizio la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti, proponendo opposizione avverso la cartella esattoriale relativa ad iscrizione a ruolo di somme per inadempienze riguardanti l’anno 2004 (omessa comunicazione di dati reddituali e per sanzioni ed interessi di mora per tardivi versamenti) e chiedendo anche la condanna della convenuta al pagamento del supplemento quinquennale di pensione dal primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa, oltre gli interessi legali.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 107 del 2012 accolse il ricorso, con la condanna della convenuta.
2. La Corte d’Appello di Brescia. investita con gravame principale della Cassa ed incidentale dell’ (OMISSIS), con sentenza n. 616 del 2012, ha confermato la decisione di primo grado.
A fondamento del decisum la Corte territoriale ha ritenuto quanto segue: – le sanzioni irrogate, aventi natura amministrativa, non erano dovute, perche’ ai sensi della Legge n. 689 del 1981, articolo 14, u.c., si era estinto il relativo obbligo per essere avvenuta la contestazione delle infrazioni oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento;
– il diritto al supplemento quinquennale di pensione si era perfezionato, essendo stata versata dall’ (OMISSIS) la contribuzione integrativa ex articolo 15 del nuovo Regolamento di disciplina del regime previdenziale, approvato con decreto interministeriale del 14.07.2004 per coloro che riprendevano l’attivita’ professionale dopo il pensionamento per vecchiaia.
La stessa Corte ha rigettato l’appello incidentale dell’ (OMISSIS), riguardante la statuizione di primo grado circa la compensazione delle spese, sussistendo le gravi ed eccezionali ragioni previste dal codice di rito.
3. Avverso l’anzidetta sentenza di appello la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti ha proposto ricorso per cassazione fondato su quattro motivi.
L’ (OMISSIS) resiste con controricorso, contenente ricordo incidentale.
Entrambe le parti hanno depositato rispettiva memoria ex articolo 378 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disposta la riunione di ricorsi ex articolo 335 c.p.c., trattandosi di impugnazioni contro la stessa sentenza.
2. Con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia violazione della Legge 29 gennaio del 1986, n. 21, articolo 18, comma 6, sostenendo che il giudice di appello non ha tenuto nella debita considerazione che la richiamata norma, disciplinante la riscossione dei contributi insoluti a mezzo ruoli, rendeva inapplicabili le norme previste in materia di contestazione degli illeciti di cui alla legge n. 689 del 1981, da ritenersi quindi abrogata implicitamente.
Con il secondo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta violazione della Legge n. 689 del 1981, articoli 12 e 14, rilevando che tale legge non riguardava la fattispecie, contrariamente a quanto statuito dal giudice di appello, avendo preveduto la stessa legge – all’articolo 12 – che la sua disciplina non trova applicazione, ove sia diversamente stabilito da altre disposizioni normative.
Con il terzo motivo del ricorso principale la ricorrente lamenta violazione del Decreto Legislativo n. 46 del 1999, articoli 24 e 25, rilevando che la richiamata normativa, relativa alla riscossione dei contributi con iscrizione a ruolo, esclude l’applicabilita’ della Legge n. 689 del 1981, ed in particolare dell’articolo 14.
Con il quarto motivo del ricorso principale la ricorrente deduce violazione della Legge n. 21 del 1986, articolo 2, deducendo che il mancato versamento delle somme dovute a titolo di sanzioni ed iscritte a ruolo impedisce il sorgere del diritto al supplemento della pensione, essendo necessaria la contribuzione effettiva.
3. Le esposte censure vanno esaminate congiuntamente per essere fra loro strettamente connesse.
Invero i rilievi, in cui si articola il ricorso, come gia’ evidenziato, si incentrano sulla applicabilita’ o meno dell’applicabilita’ al caso di specie della Legge n. 689 del 1981, ed in particolare sulla necessita’ di atti prodromici, quali la contestazione, in base alla quale il giudice di appello ha annullato la cartella esattoriale, con la relativa iscrizione a ruolo, ritenendo tardiva l’irrogazione della sanzione irrogata dalla Cassa e, nel contempo, ha riconosciuto il diritto dell’ (OMISSIS) al supplemento quinquennale di pensione, spettante a colui che prosegue l’attivita’ professionale dopo il pensionamento di vecchiaia – maturata dopo il 1 ottobre 1994 – previa comunicazione dei dati relativi al reddito e al pagamento della contribuzione soggettiva.
Tali censure sono fondate, trovando applicazione al caso di specie come lex specialis la legge successiva n. 21 del 1986,, che richiama, per il recupero dei contributi e relative sanzioni, la disciplina prevista per la riscossione delle imposte dirette (Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e il Decreto Legislativo n. 46 del 1999) – e vigente anche a, seguito della privatizzazione della Cassa dottori commercialisti.
Alla stregua dell’anzidetta Legge n. 21 del 1986, l’omessa o tardiva comunicazione dei redditi, da un lato, legittima la Cassa ad irrogare le relative sanzioni e, dall’altro lato, non consente il riconoscimento del supplemento di pensione, non risultando versata la contribuzione con i relativi accessori e non trovando applicazione al rapporto tra lavoratore autonomo, qual e’ il libero professionista, e l’ente previdenziale, il principio dell’automatismo della prestazione previdenziale, poiche’ nel caso di specie il soggetto beneficiario della prestazione coincide con quello tenuto al versamento della contribuzione.
4. Il ricorso principale va quindi accolto e per l’effetto la sentenza impugnata va cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto, le domande originariamente proposte dall’ (OMISSIS) vanno rigettate.
L’accoglimento del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso incidentale, proposto dall’ (OMISSIS) e riguardante la statuizione di compensazione delle spese.
Ricorrono giustificate ragioni per compensare le spese di cassazione, stante l’esito favorevole per l’ (OMISSIS) del giudizio di merito e la particolarita’ delle questioni giuridiche esaminate.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta le domande proposte da (OMISSIS). Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale/ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *