Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20809 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott....
Tag: garanzia per vizi
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 29 ottobre 2015, n. 22107. In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, ai fini della decorrenza del termine breve di otto giorni per la denuncia, solo per il “vizio apparente”, che è quello rilevabile attraverso un rapido e sommario esame del bene utilizzando una diligenza inferiore a quella ordinaria, il “dies a quo” decorre dal giorno del ricevimento della mercé, mentre per gli altri vizi il termine decorre dal momento della “scoperta”, la quale si ha allorquando il compratore abbia acquistato “certezza” (e non semplice sospetto) che il vizio sussista. In tema di vendita di cose mobili da trasportare da un luogo ad un altro, l’art. 1511 c.c., facendo decorrere il termine per la denuncia dei vizi dal ricevimento, impone un onere di diligenza a carico del compratore, consistente nel dovere di esaminare con tempestività la cosa, ponendosi così in grado di rilevarne i difetti eventuali anche, se del caso, con una indagine a campione. La disposizione in esame, tuttavia, si riferisce ai soli vizi apparenti, mentre per i vizi non apparenti il termine per la denuncia, in base alla regola generale posta dall’art. 1495 c.c., decorre dal momento della loro scoperta, e cioè dal giorno in cui l’acquirente abbia acquisito la certezza della loro esistenza.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 29 ottobre 2015, n. 22107 Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 6-10-2001 D.P.G. esponeva che aveva commissionato alla Marseglia Center s.p.a. un pavimento di marca Marazzi di prima scelta di mq. 90,88, pagando un importo di Euro 7.415,37; che la mercé era stata consegnata il...
Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20811. Il riconoscimento dei vizi della cosa venduta da parte del venditore – che rende superflua la denunzia dei vizi stessi o la comunicazione della denunzia entro i prescritti termini – non è soggetto ad una forma determinata e può esprimersi attraverso qualsiasi manifestazione, purché univoca e convincente, quali l’esecuzione di riparazioni o la sostituzione di parte della cosa medesima ovvero la predisposizione di un’attività diretta al conseguimento od al ripristino della piena funzionalità dell’oggetto della vendita, senza alcuna necessità che ad esso si accompagni l’ammissione di una responsabilità o l’assunzione di obblighi
Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 15 ottobre 2015, n. 20811 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente Dott. MANNA Felice – Consigliere Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere Dott. FALASCHI Milena – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 7 ottobre 2015, n. 20159. In tema di garanzia per i vizi della cosa venduta, di cui all’art. 1490 c.c., qualora il venditore si impegni ad eliminare i vizi e l’impegno sia accettato dal compratore, sorge un’autonoma obbligazione di “facere”, che, ove non estingua per novazione la garanzia originaria, a questa si affianca, rimanendo ad essa esterna e, quindi, non alterandone la disciplina. Ne consegue che, in tale ipotesi, anche considerato il divieto dei patti modificativi della prescrizione, sancito dall’art. 2936 c.c., l’originario diritto del compratore alla riduzione del prezzo ed alla risoluzione del contratto resta soggetto alla prescrizione annuale, di cui all’art. 1495 c.c., mentre l’ulteriore suo diritto all’eliminazione dei vizi ricade nella prescrizione ordinaria decennale
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 7 ottobre 2015, n. 20159 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere Dott. PICARONI Elisa – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 agosto 2015, n. 17138. In tema di garanzia per vizi della cosa venduta, e per il caso in cui l’azione di riduzione del prezzo sia accordata al compratore non in via esclusiva (art. 1492 terzo comma cod. civ.), ma in via concorrente con fazione di risoluzione (art. 1492 citato, primo comma), deve negarsi l’ammissibilità della domanda di riduzione in modo subordinato, rispetto alla proposizione a titolo principale dell’adone di risoluzione, atteso che entrambe le anioni si ricollegano ai medesimi presupposti, cioè la sussistenza di vizi con le caratteristiche fissate dall’art. 1490 cod. civ. (il quale detta una disciplina della materia completa e non integrabile con le regole dell’art. 1455 cod. civ. sull’importanza dell’inadempimento), restando radicalmente esclusa la configurabilità di un rapporto di subordinazione fra le rispettive domande, sicché il compratore deve scegliere fra l’una o l’altra
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 26 agosto 2015, n. 17138 Svolgimento del processo 1. La Royal Fish srl fornisce nel 1996 alla ditta dell’odierno ricorrente “un consistente quantitativo di prodotti” congelati, di cui alle fatture n. (…) del marzo e 853 dell’aprile del 1996. Nell’agosto dello stesso anno vengono individuati gravi vizi per...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 febbraio 2015, n. 3028. In caso di preliminare di immobile con consegna anticipata, la consegna dell'immobile oggetto dell'accordo effettuata prima della stipula del definitivo non determina la decorrenza del termine di decadenza per opporre i vizi noti ne' comunque di quello di prescrizione, perche' l'onere della tempestiva denuncia presuppone che sia avvenuto il trasferimento del diritto. In caso di preliminare di vendita non trovano, dunque, applicazione le norme sulla garanzia della cosa venduta, – norme che hanno come loro presupposto l'avvenuto trasferimento della proprieta' del bene -, in quanto il contratto in esame e' caratterizzato, come e' noto, tra l'altro, proprio dalla mancanza dell'effetto traslativo. Piuttosto, prima della stipula dell'atto definitivo, la presenza di vizi nella cosa consegnata abilita il promissario acquirente – senza che sia necessario il rispetto del termine di decadenza di cui all'articolo 1495 c.c., per la denuncia dei vizi della cosa venduta – ad opporre la exceptio inadimpleti contractus al promittente venditore che gli chieda di aderire alla stipulazione del contratto definitivo e di pagare contestualmente il saldo del prezzo, e lo abilita, altresi', a chiedere, in via alternativa, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promittente venditore, ovvero la condanna di quest'ultimo ad eliminare a proprie spese i vizi della cosa
Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 16 febbraio 2015, n. 3028 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere Dott. ABETE Luigi – Consigliere Dott. SCALISI Antonino...
Il contratto di compravendita
Il contratto di compravendita Per una migliore lettura e comprensione del presente saggio si consiglia di scaricare il documento in pdf La compravendita in pdf – scarica il documento Ultimo aggiornamento – 18 settembre 2022 – non riportato, però, all’interno del pdf 1) Disposizioni generali Libro IV delle obbligazioni – Titolo III dei...
- 1
- 2