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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 12 marzo 2014, n. 5703. Il foro del consumatore deve essere ritenuto prevalente rispetto a quello di cui può avvalersi l’avvocato che agisca nei confronti del proprio cliente al fine di ottenere il pagamento delle competenze professionali. Questo perché la competenza del giudice del luogo di residenza o di domicilio elettivo del consumatore è una competenza esclusiva, che prevale su ogni altra

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 12 marzo 2014, n. 5703 Ritenuto in fatto Con citazione notificata il 21 ottobre 2011 U.D.A. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli con il quale, a istanza dell’avvocato P.P., gli era stato intimato il pagamento della somma di curo 25.959,11, oltre interessi e...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 gennaio 2014 n. 1464. La disposizione dettata dall’art. 1469-bis c.c., terzo comma, n. 19 si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente una diversa località

Il testo integrale                         Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 gennaio 2014 n. 1464[1]   La disposizione dettata dall’art. 1469-bis c.c., terzo comma, n. 19 si interpreta nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 30 ottobre 2013, n. 24467. Ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici – siano essi dati, o meno, in concessione – occorre distinguere tra la sfera attinente all’organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza. Ne consegue che, in ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti dell’ente gestore del servizio, se il danno lamentato dall’utente è il riflesso dell’organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti anche mediatamente riconducibili all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati, ma l’utente proponga l’azione risarcitoria con riferimento ai danni derivanti dal cattivo funzionamento dell’erogazione del servizio.

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 30 ottobre 2013, n. 24467 Svolgimento del processo 1. C.S. ha adito il Tribunale di Teramo chiedendo l’accertamento del grave inadempimento della s.r.l. Accademia di Psicoterapia della Famiglia al contratto con essa concluso ed avente per oggetto la frequenza di un corso di formazione in psicoterapia relazionale sistemica,...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 30 settembre 2013, n. 22317. In tema di competenza tra giudice ordinario e giudice amministrativo

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 30 settembre 2013, n. 22317 Svolgimento del processo 1. Con citazione 20 dicembre 1994, l’Italkali s.p.a. citò in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, l’Assessorato all’Industria della Regione siciliana, esponendo che: – nel 1981 aveva ricevuto in concessione la miniera denominata (omissis), su area ad essa affittata da...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 10 settembre 2013, n. 20700. In materia di illeciti civili il Giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire è quello normalmente più idoneo a pronunciarsi nel merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell’amministrazione dell’istruttoria

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite  sentenza 10 settembre 2013, n. 20700 Svolgimento del processo Eurolites spa convenne, davanti al tribunale di Torino, Vignai Systems sa, chiedendo che fosse accertata la liceità della propria attività di produzione e di commercializzazione di un faro e gruppo ottico per autocarri e veicoli pesanti denominato “LC5”, con la...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, ordinanza 9 settembre 2013, n. 20597. Affermata la giurisdizione del giudice ordinario in merito all’azione revocatoria promossa dall’Amministrazione creditrice. mentre il Pubblico Ministero contabile (titolare, non del diritto credito, ma dell’azione di responsabilità per danno erariale) è legittimato all’azione revocatoria in funzione strumentale all’azione di responsabilità amministrativo-contabile attribuita alla giurisdizione della Corte dei Conti

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite ordinanza   9 settembre 2013, n. 20597 Svolgimento del processo Il Comune di Pescorocchiano citò, davanti al Tribunale di Rieti, G.P. ed i suoi cinque figli, proponendo azione revocatoria ex art. 2901 c.c., al fine della declaratoria dell’inefficacia dell’atto di donazione 21 aprile 2011, con il quale il G....