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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 21 luglio 2014, n. 16593. L'incompetenza – per materia, valore o territorio – va rilevata non oltre la prima udienza di trattazione. Per cui la nomina di un consulente tecnico da parte del giudice va considerata come una affermazione della propria competenza e dunque preclusiva di un successivo diniego d'ufficio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 21 luglio 2014, n. 16593 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CURZIO Pietro – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere Dott. MANCINO Rossana – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 10 luglio 2014, n. 15787. Se non prefissato in una somma di denaro, il credito per prestazioni professionali è da considerarsi sempre «illiquido», con la conseguenza che in caso di inadempimento l'azione deve essere proposta nel foro del domicilio del debitore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 10 luglio 2014, n. 15787 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott....

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Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 7 luglio 2014, n. 15428. In tema di procedure concorsuali per l’attribuzione di una qualifica superiore, il danno subito dal pubblico dipendente in conseguenza dell’approvazione di una graduatoria successivamente annullata è riconducibile all’illegittimo ritardo con cui l’Amministrazione ha portato a compimento la procedura concorsuale, con l’approvazione definitiva della graduatoria.

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza  7 luglio 2014, n. 15428 Svolgimento del processo Con sentenza del 30.1-15.3.2013, la Corte d’Appello di Lecce rigettò il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane nei confronti di B.R. avverso la pronuncia di prime cure che aveva accolto, per il periodo successivo al 30.6.1998, la domanda risarcitoria svolta dalla...

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Corte di Cassazione, sezione unite, ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593. La giurisdizione in ordine alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione del fermo amministrativo di beni mobili registrati (e del relativo preavviso), emesso ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, con riguardo a crediti di natura tributaria, spetta al giudice tributario e i si estende anche all'ipotesi in cui la domanda sia stata proposta in epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 35, comma 25 quinquies, dei d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248), il quale, modificando l'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, ha incluso il fermo tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario. Ma va applicata la giuridizione del giudice ordinario quando la domanda proposta non investe il rapporto tributario (requisito necessario per configurare la giurisdizione tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali), ma ha ad oggetto il comportamento asseritamente illecito – causa del danno lamentato – tenuto dal concessionario nella fase successiva all’emissione del provvedimento di fermo, del quale non è chiesto l’annullamento per ragioni attinenti al credito tributario: sicché il giudizio attiene ad una posizione di diritto soggettivo del tutto indipendente ed avulsa dal rapporto tributario e rientrante, pertanto, nella giurisdizione del giudice ordinario

Suprema Corte di Cassazione sezione unite ordinanza 9 luglio 2014, n. 15593 Ritenuto in fatto 1. L.C., dopo che il Tribunale di Brindisi, in riforma della sentenza del Giudice di pace di San Vito dei Normanni, originariamente adito, aveva declinato la giurisdizione indicando come munito di questa il giudice tributario, ha riassunto la causa dinanzi...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 20 maggio 2014, n. 11128. Nel regime della rilevazione della questione di competenza, di cui all'art. 38 cod. proc. civ., nel testo sostituito dalla legge n. 69 del 2009, ove l'opponente a decreto ingiuntivo abbia sollevato un'eccezione di incompetenza inderogabile, in ragione del foro del consumatore, soltanto all'udienza di prima comparizione ai sensi dell'art. 183 cod. proc. civ., anziché nell'atto di citazione in opposizione, e, dunque, tardivamente, il potere di rilevazione ufficioso della stessa eccezione di incompetenza deve essere esercitato necessariamente ed espressamente dal giudice nella detta udienza, ai sensi del terzo comma dello stesso art. 38; in mancanza, la competenza resta radicata avanti al giudice adito, dovendosi escludere che l'esercizio espresso del potere ufficioso per la questione di competenza tardivamente sollevata dalla parte non occorra in ragione del già esercitato potere da parte di quest'ultima, giacché detto esercizio deve considerarsi, per la sua tardività, tamquam non esset

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 20 maggio 2014, n. 11128 Fatto e diritto Ritenuto che con ricorso per regolamento di competenza notificato il 6 giugno 2013 G.C. , titolare dell’ambulatorio odontoiatrico Hospitadella, sito in (omissis) , ha chiesto che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Tribunale di Padova, sezione distaccata di...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 17 marzo 2014, n. 6132. Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale di cui all'articolo 413 cod. proc. civ. (non coincidente con quella di unita' produttiva quale si desume da altre norme di legge) deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione pero' che l'imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa. Nel verificare l'esistenza del criterio di collegamento della "dipendenza" dell'azienda occorre dunque accertare in concreto che sussista un pur minimo nucleo di riferimento dell'attivita' aziendale nella sede prescelta. E' onere della parte interessata ad avvalersi di tale collegamento allegare e dimostrare l'esistenza delle condizioni per ritenerlo operante.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 17 marzo 2014, n. 6132 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere Dott....