Corte di Cassazione bis

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

ordinanza 17 marzo 2014, n. 6132

REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente
Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere
Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18778/2013 proposto da:
(OMISSIS) SPA (OMISSIS), in persona del Consigliere e procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale a margine della memoria difensiva;
– resistente –
avverso l’ordinanza n. R.G. 1766/2013 del TRIBUNALE di MILANO del 3/07/2013, depositata il 04/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/02/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la (OMISSIS) s.p.a. e chiedeva che venisse accertata e dichiarata l’illegittimita’ dei contratti di somministrazione e di lavoro a tempo determinato intercorsi tra le parti e condannata la societa’ datrice a risarcire in suo favore il danno conseguente al demansionamento subito e derivante dal comportamento mobbizzante tenuto dalla datrice di lavoro nei suoi confronti. Chiedeva altresi’ l’accertamento dell’illegittimita’ della sanzione disciplinare irrogatagli.a (OMISSIS) s.p.a. nel costituirsi eccepiva preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale di Milano per essere competente il Tribunale di Velletri nel cui circondario aveva la sua unica sede amministrativa la societa’ convenuta.
Il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale evidenziando che la nozione di dipendenza aziendale, di cui all’articolo 413 c.p.c., comma 2, da interpretare in conformita’ al principio di eguaglianza di cui all’articolo 3 Cost., e’ comprensiva anche di una elementare terminazione aziendale costituita da un minimo di beni necessari per l’espletamento della prestazione lavorativa e che la competenza si deve radicare in luoghi vicini alla residenza del dipendente per rendere piu’ agevole il reperimento degli elementi probatori necessari al giudizio.
Ricorre con regolamento di competenza ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., la (OMISSIS) s.p.a. che insiste per l’accertamento della competenza territoriale del Tribunale di Velletri.
A tal fine evidenzia che il contratto di lavoro era stato concluso a (OMISSIS) dove c’e’ l’unica sede amministrativa della societa’ e che a (OMISSIS) si trovavano gli uffici della (OMISSIS), in favore della quale la (OMISSIS) s.p.a. forniva i propri servizi avvalendosi di attrezzature della beneficiaria.
In particolare la societa’ evidenzia che era onere del lavoratore, nella scelta di uno dei possibili fori alternativi, nella specie quello in cui si trovava la dipendenza aziendale, dare la prova dell’esistenza dei presupposti di fatto che legittimano tale scelta.
Al riguardo la ricorrente evidenzia che presso la societa’ utilizzatrice dei servizi fomiti in appalto dalla (OMISSIS) s.p.a. (la (OMISSIS)) non esisteva una dipendenza che avrebbe consentito di radicare la competenza a (OMISSIS).
Tale circostanza era stata contestata dalla convenuta sin dalla memoria di costituzione in giudizio. Il ricorrente, che non aveva mai contestato che la sede della societa’ si trovava nel circondario del Tribunale di Velletri e sul quale gravava l’onere probatorio in relazione al foro prescelto, non aveva offerto la prova contraria dell’esistenza dei presupposti di fatto per radicare la competenza a (OMISSIS). Sotto altro profilo la societa’ contesta che in base agli atti si potesse pervenire alla conclusione adottata dal Tribunale.
La societa’ nel confermare che effettivamente alcuni dei suoi dipendenti avevano prestato servizio presso le sedi milanesi della (OMISSIS), in quanto con tale societa’ era stato concluso un contratto di appalto che aveva ad oggetto l’attivita’ di gestione dell’infrastruttura (c.d. facility managment, ad esempio receptionist, contabile, operatore di help desk IT), ha tuttavia escluso che dagli atti potessero desumersi elementi che confermassero l’esistenza a (OMISSIS) di una dipendenza della societa’ appaltatrice del servizio. Evidenzia infatti che presso la societa’ destinataria dei servizi non vi erano mezzi, strutture, locali a qualunque titolo nella disponibilita’ della (OMISSIS) s.p.a..
Contesta, infine, la ricorrente che i precedenti richiamati dal Tribunale nell’ordinanza che ne ha confermato la competenza territoriale fossero pertinenti e comunque utili per i fini perseguiti atteso che nella specie non era ravvisabile una organizzazione neppure minima presso le sedi della banca che beneficiava dei servizi non potendosi arrivare ad identificare la dipendenza aziendale con il mero luogo di prestazione dell’attivita’ lavorativa.
Nel costituirsi i resistente ha sottolineato che la (OMISSIS) s.p.a. aveva a (OMISSIS) una sede di carattere prevalentemente amministrativo, che la sede legale era a (OMISSIS) e che l’attivita’ della societa’, di gestione di appalti di servizi, si svolgeva attraverso circa 250 lavoratori in vari luoghi e per la Lombardia a (OMISSIS) dove gestiva anche l’appalto della manutenzione e gestione della rete informatica della Regione Lombardia.
Ha eccepito la tardivita’ del ricorso per regolamento di competenza che gli era stato notificato oltre il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 47 c.p.c..
Nel merito, poi, ha evidenziato che il contratto di somministrazione era stato sottoscritto a (OMISSIS) e che il successivo contratto, ad esso collegato, pur recando la dicitura della citta’ di Frascati, era stato anch’esso sottoscritto a (OMISSIS) dove l’attivita’ era stata sempre prestata. Sottolinea il resistente che il criterio discretivo per verificare l’esistenza di una “dipendenza” aziendale e’ dato dalla scelta imprenditoriale di indirizzare un pur modesto complesso di beni di sua o di altrui proprieta’ all’esercizio dell’attivita’ imprenditoriale ivi collocandovi il lavoratore.
Evidenzia pertanto che sebbene i locali non fossero di proprieta’ della (OMISSIS) s.p.a. tuttavia era incontestato che l’attivita’ era svolta in via esclusiva su mezzi e strumenti allocati presso la destinataria del servizio al solo fine del suo svolgimento. Precisa poi che gli strumenti di lavoro collocati nei locali della beneficiaria del servizio erano riconducibili alla societa’ appaltatrice; che l’attivita’ era svolta nell’ambito di una organizzazione facente capo alla (OMISSIS) s.p.a. e che i locali erano attrezzati in modo da costituire uno stabile punto di riferimento per i lavoratori assegnati all’appalto del proprio datore di lavoro (vi era stata installata una linea in fibra ottica per consentire piu’ agevoli collegamenti con la sede ed erano stati distribuiti ai lavoratori smartphone, computer portatili e chiavette internet, e vi erano convogliati i dati di carattere amministrativo ed informativo relativi al dipendente).
Prospetta infine profili di illegittimita’ della norma che regola la competenza ove la si voglia interpretare in senso sfavorevole al lavoratore.
Il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso e la declaratoria della competenza territoriale del Tribunale di Velletri.
La (OMISSIS) s.p.a. ha depositato memoria illustrativa con la quale nel replicare all’eccezione di inammissibilita’ del regolamento di competenza ha sottolineato la tempestivita’ del ricorso ed ha ribadito come solo in replica al ricorso per regolamento di competenza fossero state allegate circostanze di fatto relative a rapporti con terzi (la sottoscrizione a (OMISSIS) del contratto con l’agenzia per il lavoro (OMISSIS) s.p.a.) mai prima dedotte. Precisa poi che la scelta difensiva di adottare il foro della dipendenza aziendale in luogo di quello di conclusione del contratto era una scelta irretrattabile in sede di regolamento di competenza. Ugualmente tardive sarebbero poi le allegazioni finalizzate ad individuare la dipendenza aziendale in base ad una dedotta “non estraneita’” dei beni utilizzati per lo svolgimento dell’attivita’ seppur di proprieta’ della societa’ beneficiaria del servizio. Tutto cio’ premesso, va in primo luogo affermata la tempestivita’ del ricorso proposto ai sensi dell’articolo 47 c.p.c., comma 2, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sulla competenza.
Nella specie e’ incontroverso che l’ordinanza del Tribunale di Milano e’ stata comunicata il 4 luglio 2013.
Il ricorso per regolamento di competenza e’ stato avviato per la notifica il 26 luglio 2013 ed e’ pervenuto al destinatario il successivo 6 agosto.
Si osserva in proposito che ai fini della verifica dell’avvenuto rispetto del termine decadenziale di trenta giorni occorre avere riguardo alla data in cui l’atto e’ stato avviato per la notifica non potendo restare a carico del richiedente il tempo necessario per il perfezionamento della stessa in virtu’ del principio affermato dalla Corte Costituzionale, e fatto proprio da questa Corte, della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario (cfr. Corte Cost. n. 477 del 2002, n. 28 del 2004 e tra le tante Cass. n. 239/2006, n. 11024/2007).
Quanto al merito il ricorso e’ fondato e va accolto.
Occorre premettere che l’odierno resistente ha ritenuto che la competenza territoriale si radicasse davanti a Tribunale di Milano in quanto la sua attivita’ lavorativa, prima in forza di contratti di somministrazione e poi con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, si era sempre svolta in quella citta’ ed in particolare presso gli uffici di (OMISSIS) della (OMISSIS) beneficiaria dei servizi di facility managment offerti dalla (OMISSIS) s.p.a..
Nell’eccepire l’incompetenza territoriale del giudice adito la societa’ contestava che a (OMISSIS) fosse presente una sua sede o dipendenza e sottolineava che i contratti con il (OMISSIS) erano stati tutti conclusi nell’unica sede amministrativa della societa’.
Dagli atti di causa non risulta che tale ultima circostanza sia stata oggetto di specifica contestazione da parte dell’odierno resistente di tal che ogni questione al riguardo sollevata in questa sede e’ tardiva e come tale inammissibile.
Peraltro, come affermato da questa Corte (cfr. Cass. n. 21064 del 2007), e’ al ricorrente, cioe’ qui al prestatore, che fa carico l’onere di dover fondare la “scelta” del giudice originariamente adito su taluno dei criteri di collegamento stabiliti dal citato articolo 413 c.p.c., ed a doverne offrire, se contestati, la dimostrazione in termini di fatto. Sono tardive, pertanto, le deduzioni connesse alla avvenuta conclusione dei contratti intercorsi tra le parti a (OMISSIS) e non a (OMISSIS) come tempestivamente allegato dalla societa’ sin dal primo grado.
Piu’ complessa invece l’interpretazione da dare alla nozione di dipendenza aziendale.
Questa Corte ha in piu’ occasioni affermato che “Ai fini della competenza territoriale nelle controversie di lavoro, la nozione di dipendenza aziendale di cui all’articolo 413 cod. proc. civ. (non coincidente con quella di unita’ produttiva quale si desume da altre norme di legge) deve intendersi in senso lato, in armonia con la mens legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro (avente carattere strumentale) nel luogo della prestazione lavorativa, alla condizione pero’ che l’imprenditore disponga ivi almeno di un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa.” (in questo senso tra le altre Cass. n. 10691/2004, n. 23110 del 2010 e n. 17347 2013 riferite alla figura professionale degli informatori farmaceutici).
Nel verificare l’esistenza del criterio di collegamento della “dipendenza” dell’azienda occorre dunque accertare in concreto che sussista un pur minimo nucleo di riferimento dell’attivita’ aziendale nella sede prescelta.
E’ onere della parte interessata ad avvalersi di tale collegamento allegare e dimostrare l’esistenza delle condizioni per ritenerlo operante. A tal fine, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non e’ sufficiente la mera circostanza che l’attivita’ del lavoratore si svolgesse negli uffici della (OMISSIS) di (OMISSIS), beneficiaria del servizio oggetto del contratto concluso con la (OMISSIS). Si tratta infatti di una circostanza che e’ tipica della modalita’ di esecuzione del servizio di facility managment offerto dalla societa’ oggi ricorrente.
E’ necessario infatti che alla presenza nei locali si accompagni l’esistenza di una pur minima organizzazione di beni strumentali allo svolgimento dell’attivita’ da parte della societa’ che fornisce il servizio, tali da consentire l’individuazione di una seppur minima struttura organizzata facente riferibile alla societa’ oggi ricorrente.
A cio’ si aggiunga che allegazioni come la conduzione di sedi in partnership (pag. 10 della memoria), la predisposizione in locali della Banca destinataria del servizio di una organizzazione di beni e risorse funzionali al suo espletamento ben avrebbero potuto essere indicative della esistenza di uno stabile punto di riferimento per i dipendenti della societa’ di servizi (si pensi ad esempio la citata predisposizione presso il cliente a spese della (OMISSIS) s.p.a. di linee di connessione veloce per agevolare i collegamenti con la sede). Tuttavia tali circostanze avrebbero dovuto essere tempestivamente allegate e provate gia’ davanti al Tribunale invece che tardivamente solo in questa sede dove e’, tra l’altro, preclusa ogni verifica in fatto della loro fondatezza.
Resta poi provata documentalmente la conclusione del contratto nella sede di (OMISSIS). Ne’, d’altronde, l’odierno resistente e’ stato in grado di provare che il contratto era stato concluso a (OMISSIS).
In conclusione si deve ritenere applicabile il foro della sede della societa’ e dunque competente territorialmente e’ il Tribunale di Velletri. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere accolto.
Quanto alle spese la peculiarita’ della vicenda esaminata ne giustifica la compensazione per questa fase processuale.
P.Q.M.
LA CORTE
Accoglie il ricorso e dichiara la competenza territoriale del Tribunale di Velletri.
Compensa tra le parti le spese del regolamento.

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