CASSAZIONE

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

 sentenza 10 settembre 2013, n. 20700

Svolgimento del processo

Eurolites spa convenne, davanti al tribunale di Torino, Vignai Systems sa, chiedendo che fosse accertata la liceità della propria attività di produzione e di commercializzazione di un faro e gruppo ottico per autocarri e veicoli pesanti denominato “LC5”, con la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti. A tal fine espose che, nell’esercizio della sua attività d’impresa, il 17.9.2004 ricevette, dall’impresa concorrente Vignai Systems sa, con sede in (…), lettera di contestazione, sia in ordine alla produzione e commercializzazione del faro e gruppo ottico, indicato come identico – secondo la tesi della convenuta – a quello dalla stessa prodotto, ed egualmente denominato “LC5”, sia alla legittimità della sua pubblicità sul sito internet della società attrice. Aggiunse, che ad istanza della convenuta, le era stato anche notificato, un decreto del tribunale di Amburgo del 23.9.2004, emesso inaudita altera parte, di divieto di commercializzazione e pubblicizzazione dei fanali posteriori per autoveicoli pesanti in questione, con sospensione, in via cautelativa, della propria attività in (…). La società convenuta, costituitasi, eccepì, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano, adito sulla base del Regolamento CE n. 44 del 22.12.2001, per avere essa sede in Francia, senza alcun domicilio in Italia, non operando alcuno dei criteri di collegamento previsti dalle sezioni da 2 a 7 del capo II; e, nel merito, contestò la sussistenza di un’attività di concorrenza sleale di Eurolites spa per imitazione servile, proponendo, a sua volta, domanda riconvenzionale di accertamento di attività di concorrenza sleale ( per imitazione servile) da parte della Eurolites spa, con inibizione della sua prosecuzione, e con condanna al risarcimento del danno. Il tribunale con sentenza del 16.11.2005 declinò la giurisdizione del giudice italiano in favore di quello francese. Ad eguale conclusione pervenne la Corte d’Appello che, con sentenza in data 8.7.2008, rigettò l’impugnazione proposta da Eurolites spa. Quest’ultima ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, contestando la statuizione sulla giurisdizione adottata dai giudici di merito. Resiste, con controricorso, Vignai Systems sas (già sa). Le parti hanno anche presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia erronea esclusione della giurisdizione italiana (art. 360, n. 1, c.p.c.. Con il secondo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 5 e 36 c.p.c. e degli artt. 3 e 8 L. 31 maggio 1995, n. 218 (art. 360, n. 3 c.p.c.). Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 36 e 56 c.p.c., degli artt. 3 e 4 L. 31 maggio 1995, n. 218 e dell’art. 24 Reg. CE n. 44/2001 (art. 360, n. 3 c.p.c.). I tre motivi, esaminati congiuntamente, per l’intima connessione delle censure proposte in riferimento alla giurisdizione, sono fondati nei termini e per le ragioni che seguono. In primo luogo, va ricordato che in ordine alle questioni di giurisdizione, le Sezioni Unite della Corte di cassazione sono anche giudice del fatto. Hanno, pertanto, il potere di procedere direttamente all’apprezzamento delle risultanze istruttorie, traendone conseguenze in piena autonomia ed indipendenza, sia dalle deduzioni delle parti, sia dalle valutazioni del giudice del merito (S.U. ord. 2.4.2007 n. 8095). Dall’esame dell’atto di citazione emerge, con chiarezza, che Eurolites spa, con la domanda proposta, ha chiesto: a) l’accertamento giudiziale della propria condotta in relazione alla produzione e commercializzazione del faro in questione; b) il risarcimento del danno subito in conseguenza della interruzione della sua commercializzazione. In sostanza, la società attrice ha svolto un’azione di mero accertamento, finalizzata “a far dichiarare che la sua attività di produzione e vendita dei fanalini in questione è perfettamente lecita” (pag. 11 dell’atto di citazione); ed, unitamente a questa, quella di risarcimento del danno subito. Vignai Systems sa – come emerge dalla lettera in data 17.9.2004 del proprio legale – ha contestato ad Eurolites la produzione e commercializzazione del faro (posteriore) in questione, considerato identico a quello prodotto dalla stessa Vignai Systems sa (“….you are offering and selling a rear lamp which is identical to our client’s lamp”, aggiungendo che si sarebbe trattato di vera e propria imitazione di quest’ultimo (“There is no doubt that your rear lamp is a true and wilful imitation of our client’s LC5”). La circostanza che una tale constatazione fosse avvenuta alla fiera Automechanika di Francoforte, non toglie, né aggiunge nulla alle indicazioni che precedono, costituendo la fiera niente più che l’occasione nella quale era stata individuata la situazione denunciata. È chiaro, in questo senso, il passo della missiva “During thè currently running AUTOMECHANIKA in Frankfort,…..”. Da ultimo, la missiva menziona, come ulteriore dato………, anche la pubblicizzazione del fanale sul sito internet della Eurolites spa (“In the meantime we found out that you are advertising this rear light also on your website”). Ed allora, non possono condividersi le conclusioni cui è giunta la Corte di merito, seguendo due linee argomentative alternative. La prima, considerando la natura dell’azione proposta, come di accertamento negativo (di illiceità della condotta), ha ritenuto non configurabile alcun criterio di collegamento. La seconda, qualificandola come di accertamento positivo (di liceità della stessa condotta), pur ritenendo “astrattamente configurabile il criterio di collegamento in esame (per l’accertamento, in negativo, di un evento dannoso o pericoloso)”, lo ha poi ritenuto in concreto insussistente “per la sua prospettazione, nel caso di specie, come dipendente dalla contestazione di Vignai Systems s.a. sulla base della lettera in data 17 settembre 2004 e del (conseguente) provvedimento del tribunale di Amburgo del 23 settembre 2004…., indubitabilmente riguardanti fatti e comportamenti (eventualmente forieri di danno) esclusivamente limitati al territorio tedesco”. Queste conclusioni sono errate. Da un lato, infatti, deve rilevarsi che è pacifica la natura di accertamento della domanda proposta: se negativo o positivo, poco rileva trattandosi di due prospettive della medesima questione. Dall’altro, il localizzare solo in territorio tedesco le conseguenze dirette dell’azione proposta non appare corretto. A tal fine, è necessario prendere le mosse dalla sentenza n. 133 del 2012, con la quale, con riferimento all’azione di accertamento negativo, la Corte di giustizia dell’Unione Europea, pronunciandosi su questione pregiudiziale, ha affermato che l’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000 – concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – deve essere interpretato nel senso che un’azione di accertamento negativo, volta a far dichiarare l’assenza di responsabilità da illecito civile doloso o colposo ricade nella sfera di applicazione di tale disposizione. Su tale base, quindi, deve essere esaminata la questione di giurisdizione proposta con il ricorso per cassazione. In questa ottica, sono principi ormai consolidati i seguenti: a) le disposizioni del regolamento n. 44/2001 devono essere interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema generale e delle loro finalità (v. sentenze del 16 luglio 2009, Zuid – Chemie, C-189/08, Racc. pag. 1-6917, punto 17 e giurisprudenza ivi richiamata, nonché del 25 ottobre 2011, eDate Advertising e Martinez, C-509/09 e C-161/10, punto 38); b) il regolamento n. 44/2001 ha sostituito, nei rapporti tra Stati membri, la Convenzione di Bruxelles, per cui l’interpretazione fornita dalla Corte con riferimento alle disposizioni di tale Convenzione vale anche per quelle del regolamento, quando le disposizioni di tali atti possono essere qualificate come equivalenti. E, nella specie, le disposizioni del regolamento n. 44/2001 rilevanti, cioè gli artt. 5, punto 3, e 27 del regolamento medesimo, riflettono la stessa sistematica delle disposizioni della Convenzione di Bruxelles e sono, oltretutto, redatte in termini quasi identici; e) il regolamento n. 44/2001 persegue un obiettivo di certezza del diritto, consistente nel rafforzare la tutela giuridica delle persone stabilite nell’Unione Europea, consentendo, nello stesso tempo, all’attore di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello davanti al quale può essere citato (v., in particolare, sentenza del 23 aprile 2009, Falco Privatstiftung e Rabitsch, C-533/07, Racc. pag. 1-3327, punto 22 e giurisprudenza ivi richiamata). Alla luce di tali principi, la Corte di giustizia ha interpretato l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 e la sua sfera di applicazione con riferimento all’azione di accertamento negativo. Ha, così, rilevato che secondo l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, la norma di competenza speciale oggetto di tale disposizione è prevista, in termini generali, “in materia di illeciti civili dolosi o colposi”. E tale formulazione non consente, quindi, di escludere a priori un’azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione della disposizione medesima. Non solo, ma quel che maggiormente rileva è che – secondo costante giurisprudenza – la regola di competenza speciale prevista in deroga al principio della competenza dei giudici del domicilio del convenuto dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 trova il suo fondamento nell’esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e i giudici del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire; il che giustifica un’attribuzione di competenza a quest’ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e di un’utile economia processuale (v. citate sentenze Zuid – Chemie, punto 24, nonché eDate Advertising e Martinez, punto 40). E ciò perché, in materia di illeciti civili, il giudice del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o rischia di avvenire è quello normalmente più idoneo a pronunciarsi in merito, segnatamente per motivi di prossimità rispetto alla controversia e di facilità nell’amministrazione dell’istruttoria (v., in tal senso, sentenze del 1 ottobre 2002, Henkel, C-167/00, Racc. pag. 1-8111, punto 46, e Zuid – Chemie, cit., punto 24). Inoltre, è particolarmente significativo ricordare che l’espressione “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire”, di cui all’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001, concerne, sia il luogo in cui il danno si è concretizzato, sia il luogo del fatto generatore di tale danno, cosicché il convenuto può essere citato, a scelta dell’attore, davanti ai giudici dell’uno o dell’altro di detti luoghi (sentenza del 19 aprile 2012 Wintersteiger, C-523/10). Pertanto, uno di tali due elementi di collegamento deve essere individuato dal giudice nazionale affinché questi possa dichiararsi competente a conoscere di una controversia in materia di illeciti civili colposi o dolosi. Si tratta, quindi, di determinare se, malgrado la particolarità di un’azione di accertamento negativo, la competenza giurisdizionale a conoscere di tale domanda possa essere attribuita sulla base dei criteri stabiliti dall’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. E, sul punto, la Corte di giustizia ha rilevato che la particolarità di un’azione di accertamento negativo si fonda sul fatto che l’attore chiede di accertare l’assenza dei presupposti della responsabilità da cui risulterebbe il diritto al risarcimento a favore del convenuto. E, a tal fine, afferma che l’inversione dei ruoli, abitualmente conosciuti in materia di illeciti civili, cui da luogo un’azione di accertamento negativo – per essere l’attore il debitore potenziale di un’obbligazione fondata su un illecito, ed il convenuto la pretesa vittima di tale atto – non è tale da escludere l’azione di accertamento negativo dalla sfera di applicazione dell’articolo 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001. Infatti, è ben vero che gli interessi dell’attore nell’azione di accertamento negativo e gli interessi di colui che ha proposto la domanda volta a far dichiarare che il convenuto è responsabile di un danno e ad ottenerne la condanna al relativo risarcimento sono differenti. Tuttavia, in entrambi i casi, l’esame effettuato dal giudice adito verte essenzialmente sugli stessi elementi di fatto e di diritto. La particolarità dell’azione di accertamento negativo, quindi, non incide sull’esame che il giudice nazionale deve effettuare per verificare la propria competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili colposi o dolosi, trattandosi unicamente di accertare l’esistenza di un elemento di collegamento con lo Stato del foro competente. Pertanto, se gli elementi in gioco nell’azione di accertamento negativo possono giustificare il collegamento con lo Stato in cui si è verificato il fatto generatore o in cui si è verificato o rischia di verificarsi il danno, il giudice di uno di questi due luoghi può validamente dichiararsi competente ex art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 per conoscere dell’azione, a prescindere dalla questione se l’azione stessa sia stata proposta dalla pretesa vittima dell’illecito civile, ovvero dal debitore potenziale di un’obbligazione sorta dall’illecito stesso. L’applicazione di questi principi al caso in esame – per l’evidente medesima ratio dell’azione di accertamento negativo rispetto a quella di accertamento positivo – conduce alle seguenti considerazioni. L’azione proposta da Eurolites spa è – come già detto – finalizzata ad accertare la liceità della propria condotta nella produzione e commercializzazione del faro in questione. La sua produzione e commercializzazione avviene in Italia dove ha sede legale, amministrativa e gestionale la società attrice. La diffida inviata da Vignai Systems sa, con la lettera in data 17 settembre 2004, ha determinato l’interruzione della produzione e commercializzazione del prodotto. Non può, pertanto, condividersi quanto afferma la Corte di merito secondo la quale l’azione proposta sarebbe stata prospettata come “dipendente dalla contestazione di Vignai Systems s.a. sulla base della lettera in data 17 settembre 2004 e del (conseguente) provvedimento del tribunale di Amburgo del 23 settembre 2004, indubitabilmente riguardanti fatti e comportamenti (eventualmente forieri di danno) esclusivamente limitati al territorio tedesco”. Sotto questo profilo, infatti, è innegabile che la domanda di accertamento proposta da Eurolites spa è conseguenza della diffida intimata, ma i termini della stessa – come sopra riportati – non riguardano solo “fatti e comportamenti” limitati al suolo tedesco, bensì ogni aspetto della produzione e commercializzazione del faro in questione, considerato identico a quello prodotto dalla stessa Vignai Systems sa. Ed allora, il danno non può che essersi verificato – o rischia di verificarsi, a seguito della interruzione della commercializzazione del prodotto – nel luogo in cui una tale produzione e commercializzazione avviene; vale a dire in Italia, posto che la società produttrice ha sede a (…). In conclusione, quindi, una volta che sia stato riconosciuto che l’azione rientra nella sfera di applicazione dell’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 ed individuato il criterio di collegamento in materia di illecito civile, non può che affermarsi la giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di accertamento proposta (v. anche S.U. ord. 10.6.2013 n. 14508). Per le medesime ragioni, va affermata la giurisdizione del giudice italiano anche in ordine alla connessa domanda di risarcimento del danno proposta, congiuntamente a quella di accertamento, dalla Eurolites spa. Le conclusioni cui si è pervenuti, e le ragioni a base delle stesse, rendono superflua la richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 Tratt. CE, della questione circa l’applicabilità dell’art. 5, punto, Reg. CE n. 44 del 2001. Da ultimo, per completezza, va esaminato il profilo – sollevato anch’esso con la lettera del 17.9.2004 di Vignai Systems sa – circa il supposto illecito extracontrattuale ed anticoncorrenziale, consistito nella pubblicizzazione del fanale in questione sul sito internet della Eurolites spa. Ai fini della individuazione del locus commissi delicti o del fatto generatore del danno, in caso di supposto illecito compiuto via internet, giova sottolineare alcune indicazioni fornite dalla Corte di giustizia dell’Unione Europea con la sentenza n. 523 del 19.4.2012. Con tale pronuncia, emessa in sede di risoluzione di questioni pregiudiziali, la Corte di giustizia ha affermato che l’art. 5, punto 3, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, di una controversia relativa alla violazione di un marchio registrato in uno Stato membro a causa dell’uso, da parte di un inserzionista, di una parola chiave identica a detto marchio sul sito Internet di un motore di ricerca operante con un dominio nazionale di primo livello di un altro Stato membro, possono essere investiti, sia i giudici dello Stato membro in cui tale marchio è registrato, sia i giudici dello Stato membro del luogo di stabilimento dell’inserzionista. Pur essendo diverso l’oggetto di tutela, alcuni aspetti ed indicazioni tornano utili anche nel caso in esame. Così il riferimento al luogo del fatto generatore di un danno lamentato, che può costituire un collegamento significativo sotto il profilo della competenza giurisdizionale, per la facilità con cui il giudice di tale luogo può raccogliere le prove ad esso relative. In questa ottica è stato riconosciuto che l’avvio del processo tecnico da parte dell’inserzionista è effettuato… su di un server appartenente al gestore del motore di ricerca utilizzato dall’inserzionista. La Corte ha, però, poi ritenuto – con riferimento alla violazione di un marchio registrato in uno stato membro a causa della comparsa, sul sito Internet di un motore di ricerca, di una pubblicità grazie all’utilizzo di una parola chiave identica a detto marchio – quale fatto generatore, non la comparsa della pubblicità stessa, quanto piuttosto l’avviamento, da parte dell’inserzionista, del processo tecnico finalizzato alla comparsa, in base a parametri predefiniti, dell’annuncio che detto inserzionista ha creato per la propria comunicazione commerciale. Ora, pur nelle diversità delle fattispecie, deve riconoscersi la giurisdizione del giudice italiano, sia che si voglia ritenere quale luogo del fatto generatore del danno quello in cui ha sede il server fornitore e gestore del sito web (OMISSIS) , che è in (…), sia con riferimento al luogo di stabilimento dell’inserzionista – che è quello in cui è deciso l’avvio del processo finalizzato alla visualizzazione degli annunci – e che, nella specie, deve ritenersi il luogo in cui la società pubblicizza i prodotti che produce e commercializza, in definitiva dove la società ha sede, cioè in (…). Conclusivamente, il ricorso è accolto ed è dichiarata la giurisdizione del giudice italiano. La sentenza è cassata, e la causa è rinviata al tribunale di Torino ai sensi dell’art. 353 c.p.c.. Le spese sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando a sezioni unite, accoglie il ricorso. Dichiara la giurisdizione del giudice italiano. Cassa e rinvia la causa, anche per le spese, al tribunale di Torino

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