www.studiodisa.it

Testo integrale

 www.studiodisa.it

Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 settembre 2013 n. 37224[1]

La risarcibilità per equivalente può costituire un elusivo strumento di deminutio del risarcimento, che si conforma invece proprio alle caratteristiche del diritto leso, il che ha condotto la giurisprudenza proprio ad escludere il risarcimento per equivalente in luogo della reintegrazione in forma specifica ex articolo 2058, secondo comma, c.c. qualora si tratti di diritto reale – come nel caso in esame -, la cui tutela infatti esige la rimozione del fatto lesivo, come nel caso della domanda di riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso, tranne nell’ipotesi, già sopra richiamata, in cui la distruzione della res indebitamente edificata venga a costituire un pregiudizio all’economia pubblica


[1] Testo consultabile e scaricabile dal sito del Sole24Ore – Guida al diritto –  http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/penale/sentenzeDelGiorno/2013/09/reintegrazione-in-forma-specifica-per-il-danneggiato.html

Archivio sentenze diritto penale

 

Sentenze – ordinanze  Cassazione penale 2011/

 

Sentenze – ordinanze  Cassazione penale 2012/

 

Sentenze – ordinanze  Cassazione penale 2013/

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *