cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 30 ottobre 2013, n. 24467

Svolgimento del processo

1. C.S. ha adito il Tribunale di Teramo chiedendo l’accertamento del grave inadempimento della s.r.l. Accademia di Psicoterapia della Famiglia al contratto con essa concluso ed avente per oggetto la frequenza di un corso di formazione in psicoterapia relazionale sistemica, deducendo la mancata attuazione del promesso – e quindi concordato – programma didattico sotto diversi profili, analiticamente indicati (segnatamente modificando unilateralmente la durata del corso da quattro a sei anni); per cui, dopo aver receduto dal contratto, chiedeva un risarcimento di Euro 15.000.000 a titolo di danno emergente oltre il lucro cessante da liquidarsi in via equitativa.
Costituitasi in giudizio la società convenuta eccepiva il difetto della propria legittimazione, assumendo che il rapporto contrattuale era intercorso con l’Istituto Abruzzese di Psicoterapia Familiare di Teramo che chiedeva, ed otteneva, di poter chiamare in giudizio.
Si costituiva l’Istituto chiedendo l’integrale rigetto della domanda.
2. Espletata l’istruttoria, con interpello e prove per testi, il Giudice adito, in composizione monocratica, con sentenza n. 159/05 notificata il 23.3.2005, accoglieva parzialmente la domanda della C. e, per l’effetto, rigettava le eccezioni pregiudiziali e preliminari di parte convenuta, dichiarando risolto per inadempimento della s.r.l. Accademia il contratto tra le parti; condannava la convenuta al risarcimento dei danni nella misura di Euro 15.814,69 oltre accessori; rigettava la domanda proposta dalla Società nei confronti del terzo chiamato; compensava integralmente le spese di lite tra la convenuta e l’Istituto e per un terzo tra l’attrice e la convenuta, con la condanna di quest’ultima alla rifusione della restante parte.
3. Avverso la predetta sentenza, con atto notificato il 18 ed il 20.4.2005, ha proposto appello la s.r.l. Accademia di Psicoterapia, chiedendo – in riforma della impugnata pronuncia – la declaratoria di difetto di giurisdizione e nel merito il rigetto delle domande della C. ; subordinatamente ha concluso per l’affermazione del diritto della C. al solo rimborso delle quote d’iscrizione e per l’accoglimento della domanda di garanzia nei confronti dell’Istituto nonché per la riduzione dell’importo delle spese processuali poste a suo carico.
Respinta l’istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza, si costituiva in giudizio la C. e chiedeva il rigetto di tutte le domande, istruttorie e di merito, proposte dall’appellante.
Non si costituiva l’appellato Istituto.
La Corte d’appello dell’Aquila con sentenza del 1.6.2010-17.2.2011 rigettava l’appello e condannava l’appellante soccombente alla rifusione in favore della parte costituita delle spese del grado.
4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione l’Accademia con cinque motivi.
Resiste con controricorso la parte intimata.
l’Istituto Abruzzese di Psicoterapia Familiare di Teramo non ha svolto difesa alcuna.
Il ricorso è stato assegnato a queste Sezioni Unite perché il suo primo motivo pone una questione di giurisdizione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Con il primo motivo la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver erroneamente ritenuto che nella specie sussistesse la giurisdizione del giudice ordinario in applicazione dell’art. 7 della legge n. 205 del 2000. In particolare la Corte territoriale non ha spiegato – secondo la ricorrente – le ragioni per cui la C. avrebbe dovuto essere considerata come un utente privato che si avvaleva del servizio pubblico erogato dalla società in forza di un espresso riconoscimento ministeriale. Trattandosi di servizio pubblico sussisteva la giurisdizione del giudice amministrativo.
Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c.. La corte d’appello si è limitata a fare proprie in modo acritico le conclusioni del tribunale di Teramo e non ha spiegato perché sussisteva l’inadempimento della società nell’organizzare ed espletare il corso di formazione in questione per conseguire il titolo di specializzazione in psicoterapia della famiglia.
Con il terzo motivo la società denuncia la violazione degli artt. 1226, 2697, 2627 e 2909 c.c. Contesta in particolare il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno in favore della originaria ricorrente. In realtà l’Istituto abruzzese avrebbe dovuto essere dichiarato unico titolare dell’obbligazione restituitoria relativamente agli importi che provvedeva a fatturare direttamente.
Con il quarto motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1218 e 2697 c.c.. Contesta che non sia stato contenuto l’obbligo dell’Istituto abruzzese di psicoterapia familiare di risarcire il danno rimborsando le sole quote versate dalla originaria ricorrente per la frequentazione del corso.
Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell’art. 12, comma 1, c.p.c., dell’art. 5 e 6 decreto ministeriale 8 aprile 2004 n. 127. La decisione di primo grado aveva accolto solo in parte la richiesta risarcitoria avanzata dal originaria ricorrente, mentre le spese legali sanzione essere poste interamente a carico della parte resistente.
2. Il ricorso – i cui cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente – è infondato.
3. Tale è innanzi tutto il primo motivo attinente alla giurisdizione.
Questa Corte (Cass., sez. un., 21 marzo 2013, n. 7043) ha più volte affermato che ai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici – siano essi dati, o meno, in concessione – occorre distinguere tra la sfera attinente all’organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza. Ne consegue che, in ipotesi di azione risarcitoria proposta nei confronti dell’ente gestore del servizio, se il danno lamentato dall’utente è il riflesso dell’organizzazione del servizio stesso, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se non si controverte dell’esercizio o del mancato esercizio del potere amministrativo o, comunque, di comportamenti anche mediatamente riconducibili all’esercizio di tale potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti ad essi equiparati, ma l’utente proponga l’azione risarcitoria con riferimento ai danni derivanti dal cattivo funzionamento dell’erogazione del servizio.
Nella specie l’inadempimento dedotto dalla ricorrente con l’atto introduttivo del giudizio attiene proprio a questo secondo profilo, ossia al rapporto di utenza. La ricorrente si è doluta del fatto che, a fronte del pagamento del previsto corrispettivo, l’Accademia ha erogato un servizio (di formazione) difettoso perché non corrispondente alla prestazione in riferimento alla quale era stato pagato il corrispettivo. I n particolare, dopo aver promesso e quindi convenuto, un corso di formazione della durata di quattro anni, ha successivamente modificato unilateralmente.
Sussiste quindi la giurisdizione del giudice ordinario atteso – come correttamente ritenuto sia dal primo giudice che dalla Corte territoriale – che, pur trattandosi di un pubblico servizio quale è l’erogazione dell’istruzione professionale, il rapporto che viene in rilievo è solo quello di utenza. Si tratta infatti di un rapporto contrattuale a valle del rapporto tra la pubblica amministrazione e la società autorizzata ad irrogare il pubblico servizio.
4. Anche il secondo motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in ordine al ritenuto inadempimento della società ricorrente che in particolare ha modificato unilateralmente la durata del corso, così frustrando l’aspettativa della controricorrente di raggiungere il diploma di psicoterapeuta della famiglia dopo un corso di formazione e specializzazione di quattro anni. Invece la società ricorrente ha unilateralmente prolungato la durata del corso da quattro a sei anni.
5. Inammissibili sono poi il terzo il quarto motivo – sul risarcimento del danno e sulla sua imputazione – trattandosi di censure di merito non deducibili in sede di legittimità.
Da una parte la sentenza impugnata ha disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione passiva avendo motivatamente ritenuto essere emersa la riconducibilità del rapporto contrattuale esclusivamente in capo all’Accademia ricorrente e non già all’Istituto chiamato in causa.
D’altra parte la Corte territoriale ha passato in rassegna ed accertato le diverse inadempienze dell’Accademia che avevano legittimato il recesso della C. ed ha attribuito alla stessa il diritto al risarcimento che ha determinato – a titolo di danno emergente – in Euro 2.814,69 per le iscrizioni annuali e le rette mensili pagate oltre Euro 3.000,00 per le spese affrontate (viaggio, vitto ed alloggio) secondo liquidazione equitativa e – a titolo di lucro cessante – in Euro 10.000,00 sempre ex art. 1226 c.c..
6. Infondato infine il quinto motivo atteso che correttamente la corte d’appello ha fatto discendere dalla soccombenza dell’attuale ricorrente l’obbligo del pagamento delle spese legali; cfr. Cass. civ., sez. II, 23 febbraio 2012, n. 2730, che ha affermato che in tema di spese processuali, solo la compensazione deve essere sorretta da motivazione, e non già l’applicazione della regola della soccombenza cui il giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta.
7. Il ricorso è quindi nel suo complesso infondato.
Alla soccombenza consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo in favore della parte costituita.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 200,00 per esborsi oltre Euro 2.000,00 (duemila) per compensi d’avvocato ed oltre accessori di legge in favore della parte costituita.
Nulla sulle spese per la parte non costituita.

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