Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 13 novembre 2013, n. 25456

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Civitavecchia, con sentenza n. 654 del 2008, pronunciando sulla domanda proposta da B.M. diretta ad ottenere l’accertamento, quale ex coniuge superstite del deceduto marito DS. e titolare di assegno di mantenimento, del proprio diritto ad una parte della pensione di reversibilità in concorso con il coniuge superstite T.E. avendo l’ex marito contratto, dopo la sentenza di cessazione degli effetti civili del primo matrimonio, un nuovo matrimonio con condanna dell’INPDAP alla erogazione della prestazione, declinava la propria giurisdizione in favore di quella della Corte dei Conti sul presupposto che trattavasi di pensione a carico dello Stato.
La Corte dei Conti, con sentenza n. 2479 del 2010, adita dalla predetta B.M., pronunciando sulla stessa domanda, declinava a sua volta la propria giurisdizione sul rilievo fondante che l’art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, aveva attribuito al Tribunale la cognizione della controversia relativa all’attribuzione di una quota di pensione all’ex coniuge nei confronti del coniuge superstite.
B.M. ha adito, quindi, nuovamente il Tribunale di Civitavecchia che, su istanza della stessa B., ha sospeso il giudizio per consentire la proposizione del regolamento di giurisdizione.
Con ricorso ex art. 362, comma secondo, n. 1 cpc B.M. ha chiesto a questa Corte dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario o comunque del giudice investito della giurisdizione con conseguente annullamento della contrastante decisione emessa.
T.E. e l’INPS (ex gestione INPDAP) non hanno svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

Rilevano queste Sezioni Unite che, il ricorso va deciso dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario.
Devesi, infatti, ribadire che la disposizione di cui all’art. 9, comma 2, della legge 1 dicembre 1970 n. 898, nel Lesto modificato dall’art. 13 della legge 6 marzo 1987 n. 74, stabilendo, in caso di morte dell’ex coniuge ed in assenza di un coniuge superstite di questi avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il diritto del coniuge divorziato e tale pensione, definisce la natura della prestazione dovuta a quest’ultimo soggetto, escludendo che possa assimilarsi a detto assegno e, di conseguenza, implicitamente, sottrae alla giurisdizione ordinaria, per devolverla a quella della Corte dei conti in materia di pensione, la controversia afferente all’erogazione della prestazione stessa, allorché il relativo trattamento sia a carico dello Stato (Cass. S.U. 13 maggio 1993 n. 5429, Casa. S.U. 7 dicembre 1994 n. 10474 e Cass. S.U. 23 dicembre 1997 n. 13019) e tanto diversamente dall’ipotesi del concorso trai più coniugi succedutesi nel tempo, espressamente attribuita al giudice ordinario (ipotesi di cui al co. 3 della stessa norma) Cfr. sul. punto espressamente Cass. S.U. 13 maggio 1993 n. 5429 cit.).
Nella specie ricorre appunto tale ultima ipotesi trattandosi di rapporti fra l’ex coniuge ed il coniuge superstite e, pertanto, va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.
La sentenza n. 65 del 2008 del Tribunale di Civitavecchia che non ha tenuto conto del principio sopra richiamato – dal quale non vi è alcuna valida ragione per discostarsene – va, conseguentemente, annullata dichiarandosi la giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale le parti vanno rimesse anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario ed annulla la sentenza del Tribunale di Civitavecchia e rimette le parti innanzi al giudice ordinario anche per le spese del presente giudizio.

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