SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 29 aprile 2015, n. 17889 Fatto Con ordinanza del 27/05/2014, il Tribunale del Riesame di Milano confermava il decreto con il quale, in data 23/04/2014, il giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, aveva ordinato il sequestro preventivo, anche per equivalente, fra l’altro, nei confronti della MARKAB...
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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 20 maggio 2015, n. 10291. In tema di responsabilità omissiva per contagio (in capo al Ministero), si applica il principio della regolarità causale della condotta omissiva che presuppone, oltre all’accertamento della violazione dell’obbligo di tenere la condotta, l’accertamento, in riferimento all’epoca di produzione del preparato, della conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici della possibile veicolazione di virus attraverso sangue infetto, in modo che, secondo un giudizio ipotetico, possa dirsi che l’azione omessa avrebbe potuto impedire l’evento, essendo oggettivamente prevedibile che ne sarebbe potuta derivare come conseguenza la lesione. E tale accertamento che – unitamente all’accertamento della omissione dell’attività dovuta, della esistenza della patologia, dell’assenza di altri fattori causali alternativi – rientra nelle competenze del giudice del merito, deve ritenersi raggiunto con il riconoscimento del virus dell’epatite B (per via della unicità dell’eventi di cui si è detto) da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel 1978, dovendosi fare riferimento alla conoscenza oggettiva ai più alti livelli scientifici, sempre che non emerga altra data antecedente con Io stesso livello di oggettività
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE III SENTENZA 20 maggio 2015, n. 10291 Motivi della decisione Si esamina preliminarmente il profilo relativo alla responsabilità del Ministero per danni da emotrasfusioni, avvenute negli anni dal 1970 al 1974, atteso che in mancanza di responsabilità dello stesso ogni indagine sulla prescrizione dei diritti sarebbe superflua. La Corte di...
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 25 maggio 2015, n. 10741. In tema di decisione della causa, ove il giudice accerti che una parte ha ritirato regolarmente il proprio fascicolo ai sensi dell’art. 169 c.p.c., ma non lo ha nuovamente depositato, in difetto di annotazioni di cancelleria (ex art. 77 disp. att. c.p.c.) e di ulteriori allegazioni indiziarie attinenti a fatti che rendano doverosi gli accertamenti presso la cancelleria, lo stesso giudice non è tenuto a rimettere la causa sul ruolo per consentire alla parte di ovviare alla carenza riscontrata, ma ha il dovere di decidere la causa allo stato degli atti
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 25 maggio 2015, n. 10741 Svolgimento del processo 1. Il Tribunale di Napoli ha respinto il gravame proposto dal signor N.S. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in avanti solo il Ministero) avverso la sentenza pronunciata dal Giudice di Pace di Afragola con la...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 13 maggio 2015, n. 9807. Allorché il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non può, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l’emissione di quest’ultimo e necessarie per la sua notificazione, dovendo, per tali spese, esperire l’azione di cognizione ordinaria; ed invero, una volta che l’obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente impossibilità giuridica della notifica del precetto
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 13 maggio 2015, n. 9807 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott....
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 12 maggio 2015, n. 9636. La pubblica amministrazione deve tenere un comportamento corretto in tutte le fasi della procedura pubblica che portano al consenso contrattuale e informare il contraente privato di tutte le circostanze che potrebbero determinare l’invalidità o l’inefficacia del contratto. Se ciò non avviene sussiste responsabilità precontrattuale in capo all’ente pubblico. Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto sussistente la responsabilità della stazione appaltante che in seguito a licitazione privata, aveva stipulato un importante contratto di appalto con una società di costruzioni chiedendo la consegna immediata dei lavori per ragioni di urgenza, salvo poi sospenderli dopo 17 mesi perché la Corte dei conti aveva negato la registrazione, rendendo il contratto inefficace.
Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 12 maggio 2015, n. 9636 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente Dott. NAPPI Aniello – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 maggio 2015, n. 9595. Il tratto peculiare del contratto per persona da nominare (art. 1401 c.c.), in cui la riserva di nomina del terzo determina una parziale indeterminatezza soggettiva del contratto a soggetto alternativo, va ravvisato nel subentrare nel contratto di un terzo – per effetto della nomina e della sua contestuale accettazione – che, prendendo il posto del contraente originario (lo stipulante), acquista i diritti ed assume gli obblighi correlativi nei rapporti con l’altro contraente (promittente) determinando, inoltre, la contemporanea fuoriuscita dal contratto dello stipulante, con effetto retroattivo, per cui il terzo si considera fin dall’origine unica parte contraente contrapposta al promittente ed a questa legata dal rapporto costituito dall’originario stipulante
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 maggio 2015, n. 9595 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARLEO Giovanni – Presidente Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 maggio 2015, n. 9119. Ai sensi dell’art. 5 del contratto collettivo per i giornalisti (contratto avente efficacia erge omnes ai sensi del d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153), la qualifica di redattore compete ai corrispondenti ed agli inviati, i quali compilano articoli o servizi, nonché ai giornalisti professionisti che prestano la loro attività quotidiana, con l’osservanza dell’orario di lavoro, nelle redazioni e che, pur non essendo addetti alla compilazione di articoli di elaborazione delle notizie, provvedono alla scelta, revisione ed eventuale rielaborazione degli articoli pervenuti
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 6 maggio 2015, n. 9119 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MACIOCE Luigi – Presidente Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere Dott. BLASUTTO Daniela – rel. Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. AMENDOLA...
Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 6 maggio 2015, n. 9111. Nel caso di trasferimento di azienda, il riconoscimento, in favore dei lavoratori dell’azienda ceduta, dell’anzianità maturata presso il cedente non implica che il cessionario debba corrispondere gli scatti di anzianità in riferimento a tale anzianità, essendo questi dovuti solo a partire dal periodo lavorativo regolato dalla contrattazione applicata presso il cessionario
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 6 maggio 2015, n. 9111 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio –...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 6 maggio 2015, n. 9006. In tema di interpretazione del negozio, anche unilaterale d’impegno, ai fini della ricerca dell’intenzione dell’obbligato il primo e principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate, da verificarsi alla luce dell’intero contesto, ponendo le singole clausole in correlazione tra loro ai sensi dell’art. 1363 c.c., in quanto per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato. Il giudice deve in proposito fare applicazione altresì degli ulteriori criteri dell’interpretazione funzionale (art. 1369 c.c.) e dell’interpretazione secondo buona fede o correttezza (art. 1366 c.c.), quali primari criteri d’interpretazione soggettiva (e non già oggettiva) del negozio, il primo essendo volto a consentire di accertarne il significato in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta, il secondo consentendo di escludere interpretazioni cavillose delle espressioni letterali contenute nelle clausole negoziali deponenti per un significato in contrasto con la ragione pratica o causa concreta del negozio
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 6 maggio 2015, n. 9006 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere...
Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 25 maggio 2015, n. 2588. In tema di piano regolatore; la differenza tra “vigenza” di un provvedimento (ne dà atto la nota comunale n. 5493 del 12 maggio 2008, con riferimento alla pubblicazione nel BUR) e la sua “esecutività”, indicando l’un vocabolo la dimensione di giuridica esistenza di un provvedimento e l’idoneità di esso, non necessariamente attuale, a produrre effetti fin quando non venga rimosso e individuando il secondo la qualità dell’atto di produrre in concreto tali suoi effetti giuridic
Consiglio di Stato sezione IV sentenza 25 maggio 2015, n. 2588 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente SENTENZA ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso n. 2175/2015 RG, proposto dal Comune di Felino (PR), in persona del Sindaco pro tempore,...