Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 29 aprile 2016, n. 8483 Svolgimento del processo Pe.Gi. , con atto di citazione del 23 maggio 2000, conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Tivoli, L.F. e, premesso di aver stipulato con il convenuto, in data 3 giugno 1996, una scrittura privata per la vendita di un...
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L'art. 12, I. 153/1969, stabilisce che debba essere assoggettato a contribuzione "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza dei rapporto di lavoro" e dà luogo una presunzione generale di assoggettamento che può essere vinta solo dalla dimostrazione che l'erogazione appartenga ad una delle categorie espressamente escluse da contributo dal secondo comma dei medesimo art. 12. Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 aprile 2016, n. 8382.
Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 27 aprile 2016, n. 8382 Fatto Con sentenza depositata il 18.7.2013, la Corte d’appello di Roma, in riforma della statuizione di primo grado, revocava il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Roma aveva ingiunto a Sky Italia s.r.l. di pagare all’INPGI somme per contributi evasi sul c.d....
Non sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nell’ipotesi di impugnazione dell’autorizzazione rilasciata dal Procuratore della Repubblica, ai sensi dell’art. 52 comma 3 d.p.r. n. 633 del 1972, per consentire nel corso di una verifica fiscale l’esame di documenti rispetto ai quali il contribuente abbia eccepito l’esistenza del segreto professionale. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 2 maggio 2016, n. 8587
Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 2 maggio 2016, n. 8587 Ritenuto in fatto Nel corso di una verifica fiscale presso lo Studio legale e tributario associato B. N. furono esaminati, previa acquisizione dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, anche documenti rispetto ai quali era stato opposto il segreto professionale...
Nel fabbricato condominiale di nuova costruzione, nonché nelle relative aree di pertinenza, ove il godimento dello spazio destinato a parcheggio, nella misura di un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruito, non sia assicurato in favore del singolo condomino, essendovi un titolo contrattuale che attribuisca ad altri la proprietà dello spazio medesimo, consegue la nullità del contratto, nella parte in cui sia omessa tale inderogabile destinazione, con integrazione ope legis del negozio, mediante il riconoscimento di un diritto reale di uso, dell’area, in favore del condomino, e nella misura corrispondente ai parametri della normativa applicabile ratione temporis. Ciò posto, alla nullità del contratto di compravendita relativo a singole unità immobiliari, nella parte in cui risulti sottratta la superficie destinata all’inderogabile funzione di parcheggio, consegue l’integrazione della convenzione negoziale ope legis, con l’attribuzione, in favore dell’acquirente dell’unità immobiliare, del diritto reale d’uso di tale area, e, in favore dell’alienante, di un corrispettivo ulteriore, da concordarsi tra le parti, ovvero, in difetto, da determinarsi giudizialmente, in tal modo ripristinando l’equilibrio del sinallagma contrattuale. In coerenza a tale impostazione, la corte di merito, nel caso di specie ha dichiarato la nullità parziale dell’atto intercorso tra i due fratelli, nella parte relativa al trasferimento integrale dell’area destinata a parcheggio all’acquirente. Ha inoltre evidenziato che gli spazi che debbono essere riservati a parcheggio possono essere ubicati indifferentemente nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle stesse. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 11 aprile 2016, n. 7065
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II sentenza 11 aprile 2016, n. 7065 Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 26 febbraio 1991, L.V. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Salerno i germani El.Gi. ed E.L. , al fine di sentir dichiarare la nullità parziale dell’atto di compravendita per Notar Colliani in data 10-12-1990...
Il reato di cui all’art. 574-bis cod. pen. è integrato dalla condotta di "abductio" o di trattenimento del minore al di fuori del territorio dello Stato, cui consegua l’impedimento dell’esercizio della potestà genitoriale. Ne consegue che non è la valutazione in concreto dell’interesse del minore, ma il fatto stesso dell’indebita sottrazione, cui si correli l’effettivo e apprezzabile impedimento di quelle prerogative, che vale a giustificare la sanzione. Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 28 aprile 2016, n. 17679.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI SENTENZA 28 aprile 2016, n.17679 Ritenuto in fatto Con sentenza del 22/5/2015 la Corte di appello di Trento ha confermato quella in data 4/2/2014, con la quale il Tribunale di Trento aveva riconosciuto K.S.A. colpevole del delitto di cui all’art. 574-bis cod. pen., risalente all’(omissis) e consistito nel sottrarre...
La facoltà di domandare la risoluzione del contratto, attribuita dall’art. 1492 c.c. al compratore di una cosa affetta da vizi, consiste in un diritto potestativo, a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione: non è tenuto a una prestazione, ma deve soltanto subire gli effetti dell’eventuale sentenza di accoglimento, di natura costitutiva, che fa venire meno il rapporto (effetti tra i quali gli obblighi di restituzioni, rimborsi e risarcimenti sono puramente consequenziali alla pronuncia, dalla quale unicamente sorgono). Ne discende che la prescrizione dell’azione, fissata in un anno dall’art. 1495 c.c., comma 3, può essere utilmente interrotta soltanto dalla proposizione della domanda giudiziale e non anche mediante atti di costituzione in mora di cui all’art. 2934 c.c. comma 4 i quali debbono consistere, per il disposto dell’art. 1219 c.c. comma 1, in una intimazione o richiesta di adempimento di un’obbligazione: previsioni che si attagliano ai diritti di credito e non ai diritti potestativi. Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 27 aprile 2016, n. 8418
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II SENTENZA 27 aprile 2016, n.8418 Ritenuto in fatto La ditta individuale “Locanda Podere il Riposo” di P.D. convenne davanti al Giudice di Pace di Massa la New Com srl, per ottenere la risoluzione del contratto di acquisto di un centralino telefonico affetto da vizi ed il risarcimento dei danni....
Ai sensi dell'art. 42, comma 1, lett. l), del D.lgs. n.163/2006, la funzione della campionatura non è quella di integrare l'offerta tecnica, bensì di comprovare, con la produzione di prodotti dimostrativi detti appunto «campioni», la capacità tecnica dei concorrenti e la loro effettiva idoneità a soddisfare le esigenze, spesso complesse, delle stazioni appaltanti. Il campione non è, dunque, un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo dell'offerta tecnica, che consente all'Amministrazione di saggiare la bontà tecnica del prodotto offerto, e non può considerarsi parte integrante di essa, per quanto oggetto di valutazione, a determinati fini, da parte della Commissione giudicatrice. Risulta dunque netta la distinzione, funzionale ancor prima che strutturale, tra la documentazione tecnica e la campionatura, sicché non può ritenersi corretto affermare che la campionatura sia parte integrante dell'offerta tecnica e, in quanto tale, debba essere aperta in seduta pubblica. Se essa ha, infatti, una funzione meramente esemplificativa delle caratteristiche dell'offerta, non vi è alcuna esigenza di par condicio tra i concorrenti, né alcun interesse pubblico alla imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, che ne giustifichi l'apertura in seduta pubblica, con operazioni materiali, aventi ad oggetto molti e ingombranti campioni, nonché lunghe e complesse operazioni che rallentano inutilmente la fase della seduta pubblica. Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 26 aprile 2016, n. 1612.
Consiglio di Stato sezione III sentenza 26 aprile 2016, n. 1612 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Terza ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8908 del 2015, proposto dalla società Co. S. Coop. p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato...
L'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi costituisce regola di carattere generale che non ammette deroghe ed eccezioni e ricorre, quindi, ogni qualvolta sussiste una correlazione diretta ed immediata fra la posizione del singolo componente dell’organo collegiale e l'oggetto della deliberazione, pur quando la votazione non potrebbe avere altro apprezzabile esito e quand'anche la scelta fosse in concreto la più utile e la più opportuna per lo stesso interesse pubblico. Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 2 maggio 2016, n. 1668.
Consiglio di Stato sezione VI sentenza 2 maggio 2016, n. 1668 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione Sesta ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7032 del 2013, proposto da: Si. Sc., rappresentata e difesa dagli avvocati Da. Lu., Ro. Co. e...
Il reato di maltrattamenti in famiglia è integrato anche quando le sistematiche condotte violente e sopraffattrici non realizzano l’unico registro comunicativo con il familiare, ma sono intervallate da condotte prive di tali connotazioni o dallo svolgimento di attività familiari, anche gratificanti per la parte lesa, poiché le ripetute manifestazioni di mancanza di rispetto e di aggressività conservano il loro connotato di disvalore in ragione del loro stabile prolungarsi nel tempo. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 aprile 2016, n. 14742.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 aprile 2016, n. 14742 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAMACCI Luca – Presidente Dott. SOCCI Angelo Matteo – Consigliere Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere Dott....
La norma più favorevole per i fatti di lieve entità, che riguardino sia le c.d. droghe pesanti sia le c.d. droghe leggere, va individuata, agli effetti di cui all’art. 2 comma 4 cod. pen., nella disciplina per ultimo introdotta dal D.L. n. 36/2014, poi convertito nella legge n. 79/2014. Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 aprile 2016, n. 14725.
Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 aprile 2016, n. 14725 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. AMORESANO Silvio – Presidente Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere Dott. MOCCI Mauro – Consigliere Dott. DI STASI Antonella – Consigliere...