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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 15 settembre 2014, n. 19396. Alle parti sociali è consentito, in virtù del principio generale dell'autonomia negoziale di cui all'art. 1322 cod. civ., prorogare l'efficacia dei contratti collettivi, modificare, anche in senso peggiorativo, i pregressi inquadramenti e le pregresse retribuzioni – fermi restando i diritti quesiti dei lavoratori sulla base della precedente contrattazione collettiva – nonché disporre in ordine alla prevalenza da attribuire, nella disciplina dei rapporti di lavoro, ad una clausola del contratto collettivo nazionale o del contratto aziendale, con possibile concorrenza delle due discipline. La concorrenza delle due discipline, nazionale e aziendale, non rientrando nella disposizione recata dall'art. 2077 cod. civ., va risolta tenuto conto dei limiti di efficacia connessi alla natura dei contratti stipulati, atteso che il contratto collettivo nazionale di diritto comune estende la sua efficacia nei confronti di tutti gli iscritti, nell'ambito del territorio nazionale, alle organizzazioni stipulanti e il contratto collettivo aziendale estende, invece, la sua efficacia, a tutti gli iscritti o non iscritti alle organizzazioni stipulanti, purché svolgenti l'attività lavorativa nell'ambito dell'azienda. I lavoratori ai quali si applicano i contratti collettivi aziendali possono, pertanto, giovarsi delle clausole dei contratti collettivi nazionali se risultano iscritti alle organizzazioni sindacali che hanno stipulato i relativi contratti collettivi

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 15 settembre 2014, n. 19396 Motivi della decisione Con il primo motivo si lamenta violazione ed erronea applicazione dell’art. 2113 cod. civ. nonché degli artt. 1131, 1324 e 1325 cod. civ. deducendosi l’inapplicabilità degli accordi sindacali ai lavoratori che non vi abbiano aderito. Con il secondo motivo si...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 22 settembre 2014, n. 19886. La giurisdizione della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo il diritto a pensione ma anche, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico, ivi compreso quello relativo al conseguimento del trattamento di pensione a partire da una certa data, nonche' quello relativo al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 22 settembre 2014, n. 19886 Svolgimento del processo Con DM 30 marzo 2004 n. 409 il Comitato Regione Militare Nord procedeva alla determinazione e liquidazione della pensione definitiva spettante al dott. A.S., già dipendente del Ministero della Difesa – Corpo Sanitario dell’Esercito assoggettandola all’aliquota del 29% di cui...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 settembre 2014, n. 18673. In tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno non patrimoniale che asseritamente ne deriva – non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale – non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 settembre 2014, n. 18673   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VIDIRI Guido – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. DORONZO Adriana – Consigliere Dott. AMENDOLA...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 settembre 2014, n. 18965. Scatta il risarcimento del danno per il dipendente demansionato. E la quantificazione può essere correttamente operata in via equitativa dal giudice di merito parametrandola sui giorni di effettiva compressione della professionalità

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 settembre 2014, n. 18965 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere Dott. GHINOY Paola...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 18 settembre 2014, n. 19665. In caso di ordine di reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, emesso dal giudice ai sensi dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970 n. 300, nel testo precedente la riforma di cui alla legge 28 giugno 2012 n. 92, nella specie applicabile ratione temporis, il datore di lavoro è tenuto in ogni caso a ricostruire la posizione contributiva del lavoratore, sì che essa non abbia soluzione di continuità, ed, in caso di licenziamento dichiarato inefficace o nullo, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall'art. 116, comma 8, legge 23 dicembre 2000 n. 388, per l'ipotesi dell'omissione contributiva. In caso invece di licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo e di conseguente ricostituzione del rapporto con effetti ex tunc, trova applicazione l'ordinaria disciplina della mora debendi in ipotesi di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma non anche il regime delle sanzioni civili di cui al cit. art. 116. Per il periodo successivo all'ordine di reintegrazione, in cui il rapporto previdenziale è ricostituito de iure, sussiste l'ordinario obbligo di dichiarare all'Istituto previdenziale e di corrispondere periodicamente i contributi previdenziali, oltre che inizialmente anche il montante dei contributi arretrati, riferiti al periodo di estromissione del lavoratore dal posto di lavoro e calcolati secondo il criterio suddetto, sì che riprende vigore l'ordinaria disciplina dell'omissione e dell'evasione contributiva

Suprema Corte di Cassazione sezioni unite sentenza 18 settembre 2014, n. 19665 Svolgimento del processo 1. Con ricorso al tribunale di Pesaro in data 2 agosto 2006 la società COVIM Cooperativa Vitivinicola dei Colli Metaurensi soc. coop. a r.l. ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. (omissis) , notificata dal concessionario per la riscossione...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 2 settembre 2014, n. 18522. L'indennità sostitutiva del preavviso ex art. 2118, comma 2, c.c. spetta in ogni caso di recesso dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato in cui non vi sia stato il preavviso lavorato, a prescindere dalla dimostrazione dell'effettiva

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 2 settembre 2014, n. 18522 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere Dott. GHINOY...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 9 settembre 2014, n. 18953. In tema di prescizione per i crediti previdenziali della Cassa forense, il nuovo termine decennale previsto dalla Riforma di categoria (legge 247/2012), infatti, si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della norma. Precedentemente vale il termine più breve di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate (legge 335/1995)

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 9 settembre 2014, n. 18953   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere Dott. MAISANO Giulio – Consigliere Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere Dott. PATTI...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 4 settembre 2014, n. 18675. La cessione di ramo d'azienda, prevista dall'art. 2112 del c.c., può essere invocata soltanto quanto preesista una autonomia funzionale ed organizzativa dell'area ceduta. E non certo nelle ipotesi in cui venga creato un contenitore ad hoc per trasferirvi le risorse umane considerate in eccesso

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 4 settembre 2014, n. 18675 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROSELLI Federico – Presidente Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere Dott. BERRINO Umberto – Consigliere Dott. GHINOY...