Corte di Cassazione

Suprema Corte di Cassazione

sezioni unite

sentenza 22 settembre 2014, n. 19886

Svolgimento del processo

Con DM 30 marzo 2004 n. 409 il Comitato Regione Militare Nord procedeva alla determinazione e liquidazione della pensione definitiva spettante al dott. A.S., già dipendente del Ministero della Difesa – Corpo Sanitario dell’Esercito assoggettandola all’aliquota del 29% di cui all’art. 11 commi 16 e 18 della legge n.537/1993 e disponendo per il recupero mensile delle maggiori somme già erogate. Il Dottor S. impugnava tale provvedimento in sede giurisdizionale e ne chiedeva l’annullamento e l’adita Corte dei Conti, giusta sentenza n.1357 del 16 giugno 2010, declinava la propria giurisdizione, in favore del Giudice Ordinario.
La causa veniva, quindi, riproposta innanzi al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro, il quale, giusta decisione n. 3290 del 05 marzo 2013, emetteva, a sua volta, pronuncia declinatoria della
propria giurisdizione, riconoscendo e dichiarando rientrare la stessa in quella della Corte dei Conti. Opinava, in particolare, il Tribunale di Roma, che la questione dedotta, relativa alla indagine sottesa ad accertare la legittimità del provvedimento determinativo della decorrenza della cessazione dal servizio, rientra nelle attribuzioni proprie della Corte dei Conti e, d’altronde, rilevava che le questioni inerenti la legittimità del DM impugnato e quelle relative al ripristino della pensione, andavano trattate unitariamente, in quanto la risoluzione delle prime costituisce logico presupposto per la risoluzione delle seconde.
Il Dottor S., preso atto delle divergenti pronunce, ha, quindi, proposto il ricorso di che trattasi, ai sensi dell’art. 362 comma 2° n. 1 cpc, con
il quale ha devoluto alle Sezioni unite della Corte di Cassazione la risoluzione del conflitto negativo di Giurisdizione tra Giudice Speciale e Giudice Ordinario; ha pure depositato memoria ex art. 378 cpc. L’intimato INPS non ha svolto difese scritte,
limitandosi a produrre nota di deposito della copia del ricorso notificato con procura speciale in calce.
Il Ministero della Difesa non ha svolto difese in questa sede.

Motivi della decisione

Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente solleva conflitto reale negativo di giurisdizione, denunciando che, nel caso, i giudici contabile ed ordinario, aditi nell’ordine, hanno pronunciato sentenza, negando entrambi, la propria giurisdizione sulla medesima controversia.
Ha, quindi, chiesto alle Sezioni Unite della Corte di risolvere il conflitto.
La questione posta dal ricorso è stata già affrontata e risolta da questa Corte, che in precedenti pronunce, in relazione a fattispecie analoghe, ha avuto modo di puntualizzare che “La giurisdizione della Corte dei Conti nella materia pensionistica riguarda non solo il diritto a pensione ma anche, pur in costanza di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico, ivi compreso quello relativo al conseguimento del trattamento di pensione a partire da una certa data, nonche’ quello relativo al risarcimento del danno per inadempimento delle obbligazioni derivanti da tale rapporto” (Cass. SS,UU. n.2298/2008, N. 153/2013, n. 4853/2013, n.17867/2013). Il Collegio non ravvisa, nel caso, elementi idonei a giustificare una riconsiderazione del già affermato e condiviso principio.
Sussiste, dunque, nel caso, la giurisdizione del giudice contabile e, quindi il denunciato conflitto negativo di Giurisdizione, va risolto, riconoscendo e dichiarando la Giurisdizione della Corte dei Conti. Le spese del giudizio, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie, vanno compensate.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso di che trattasi, dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti. Compensa le spese del giudizio.

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