Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788. Il mediatore immobiliare non può utilizzare come titolo esecutivo nei confronti della parte l'assegno datogli da quest'ultimo a garanzia della provvigione, ribadendo che il titolo di credito abbia valore legale. A maggior ragione se il titolo di credito sia sprovvisto dell'indicazione della data

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 27 ottobre 2014, n. 22788 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere Dott. AMBROSIO Annamaria – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 ottobre 2014, n. 22593. Il provvedimento giudicale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 23 ottobre 2014, n. 22593 Premesso in fatto È stata depositata in cancelleria la seguente relazione: “1.- Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Potenza ha accolto l’appello proposto da V.E. nei confronti di S.M.G.G. , avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 10253/2006 ed, in...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 15 ottobre 2014, n. 21842. In tema di prova documentale l'onere stabilito dall'art. 2719 c.c. di disconoscere espressamente la copia fotografica (o fotostatica) di una scrittura, implica necessariamente che il disconoscimento sia fatto in modo formale e specifico, con una dichiarazione che contenga una inequivoca negazione della genuinità della copia, con indicazione puntuale dei motivi

Suprema Corte di Cassazione sezone I sentenza 15 ottobre 2014, n. 21842 Svolgimento del processo Con citazione, notificata in data 18/01/1995, SIRICEM srl conveniva in giudizio il comune di Siracusa, chiedendone la condanna al pagamento degli interessi di mora e rivalutazione monetaria, relativi a prestazioni effettuate a favore del Comune stesso, per le quali aveva...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 ottobre 2014, n. 21494. L'intento perseguito attraverso l'elargizione, consistente nel beneficiare il destinatario attraverso l'acquisto a del bene anziché con la mera somministrazione di una somma di denaro, rappresenta soltanto il criterio per l'individuazione dell'oggetto della liberalità, costituito nel primo caso dal bene e nel secondo dall'importo in denaro, e l'elemento di differenziazione tra la fattispecie della donazione indiretta, ricorrente nella prima ipotesi, e quella diretta, configurabile nella seconda. Tale criterio assume rilievo ai fini dell'individuazione della forma necessaria per la realizzazione dello scopo di liberalità, che nel caso della donazione diretta è costituita dall'atto pubblico, richiesto a pena di nullità dall'art. 782 cod. civ., mentre per la donazione indiretta è quella prescritta per il negozio tipico utilizzato per il conseguimento del predetto scopo, in quanto l'art. 809 cod. civ., nel dichiarare applicabili le norme che disciplinano la donazione agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769, non richiama anche l'art. 782; l'applicazione di tale principio consente pertanto di affermare la validità della donazione indiretta, ancorché posta in essere in forma diversa dall'atto pubblico, ma non esclude la necessità della relativa prova, che nel caso dell'acquisto effettuato con denaro del donante presuppone la dimostrazione dell'effettiva dazione del relativo importo all'alienante o al donatario.

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 10 ottobre 2014, n. 21494 Svolgimento del processo 1. – M.A. convenne in giudizio la moglie P.F. , chiedendo accertarsi che un appartamento ed un box auto siti in (…), alla strada (omissis) , acquistati dalla donna in comunione con il fratello P.M. , costituivano, per la quota...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione unite, sentenza 22 settembre 2014, n. 19888. Il divieto di prova testimoniale, fissato dall'art. 2722 cod. civ. con riguardo ai patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea, non può essere esteso alla quietanza rilasciata dal venditore di un autoveicolo nel contesto della dichiarazione unilaterale di vendita da lui firmata e debitamente autenticata

Suprema Corte di Cassazione sezione unite sentenza 22 settembre 2014, n. 19888 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Primo Presidente f.f. Dott. ADAMO Mario – Presidente di Sez. Dott. RORDORF Renato – Presidente di Sez. Dott....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 22 settembre 2014, n.19943. In materia di giuramento decisorio, qualora la parte chiamata a prestare il giuramento decisorio apporti alla formula aggiunte o variazioni, il giuramento deve considerarsi prestato soltanto se queste costituiscono semplici chiarimenti della formula stessa, tali da non alterarne il contenuto sostanziale in relazione al fine cui tende

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE VI ORDINANZA 22 settembre 2014, n.19943 Fatto e diritto Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 11 gennaio 2014, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con atto di citazione notificato il 27 agosto 2008, l’Avv. A.E. convenne in giudizio innanzi al Tribunale...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 31 luglio 2014, n. 17493. L'art. 2659, comma 1, n. 2, c.c., secondo cui nella nota di trascrizione devono essere indicati il titolo di cui si richiede la trascrizione e la data del medesimo, va interpretato in collegamento con il successivo art. 2655 il quale stabilisce che l'omissione o l'inesattezza delle indicazioni richieste nella nota non nuoce alla validità della trascrizione eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto. Ne consegue che dalla nota deve risultare non solo l'atto in forza del quale si domanda la trascrizione ma anche il mutamento giuridico, oggetto precipuo della trascrizione stessa, che quell'atto produce in relazione al bene. Pertanto, in caso di regolamento di condominio c.d. contrattuale, non basta indicare il medesimo ma occorre indicare le clausole di esso incidenti in senso limitativo sui diritti dei condomini sui beni condominiali o sui beni di proprietà esclusiva

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 31 luglio 2014, n. 17493 Svolgimento del processo N.H.W., nella qualità di amministratore del Condominio (omissis) , conveniva davanti al Tribunale di Ancona la Quattroenne s.a.s. di Nicolin Franco & C, chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità dell’opera eseguita dalla convenuta di trasformazione del portico di sua proprietà esclusiva...