L’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo
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L’esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell’atto dispositivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 febbraio 2024| n. 3020.

L'esistenza di una ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivo, ancorché di entità tale da assorbirne, se fatta valere, l'intero valore" non esclude l'eventus damni, atteso che la valutazione tanto della idoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto della possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazione connessa alla ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento del compimento dell'atto, ma con giudizio prognostico proiettato verso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno, o di un ridimensionamento, della garanzia ipotecaria.

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La definizione del mercato rilevante di un prodotto o servizio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 febbraio 2024| n. 3052.

In tema di abuso di posizione dominante, la definizione del mercato rilevante di un prodotto o servizio, quando si tratti di stabilire se una clausola contrattuale sia o meno il frutto di una imposizione abusiva, deve essere condotta avuto riguardo a sei criteri indefettibili: a) l'area geografica di diffusione del prodotto o servizio; b) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo domanda; c) la sostituibilità del prodotto da parte di chi lo offre; d) l'esistenza di pressioni concorrenziali; e) la possibilità di interferenza con altri mercati; f) la struttura del mercato.

Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze
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Consenso del committente all’esecuzione delle opere in subappalto e le conseguenze

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2024| n. 3073.

In tema di appalto, la consapevolezza, o anche il consenso, sia antecedente, sia successivo, espresso dal committente all'esecuzione, in tutto o in parte, delle opere in subappalto, valgono soltanto a rendere legittimo, ex articolo 1656 del Cc, il ricorso dell'appaltatore a tale modalità di esecuzione della propria prestazione e non anche ad instaurare alcun diretto rapporto tra committente e subappaltatore. Ne consegue che, in difetto di diversi accordi, il subappaltatore risponde della relativa esecuzione nei confronti del solo appaltatore e, correlativamente, può rivolgersi solo verso quest'ultimo, e non anche nei confronti del committente, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni, segnatamente di quelle di pagamento derivanti dal subcontratto in questione.

In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione
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In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|2 febbraio 2024| n. 3092.

In caso di rovina di opere costruite nel sottosuolo in esecuzione di lavori di escavazione oggetto di un contratto di appalto, il proprietario è responsabile, ai sensi dell'art. 840 c.c. e in via esclusiva o concorrente con l'appaltatore a seconda della sua ingerenza nei lavori medesimi con direttive più o meno vincolanti, quando, nell'esercizio delle sue facoltà di realizzare escavazioni od opere nel sottosuolo, produce un danno ai vicini; se, invece, non vi è alcun legame causale tra l'attuale esercizio delle facoltà dominicali e l'evento lesivo in quanto la rovina concerne un edificio o una costruzione preesistenti o successivi all'attività di escavazione ovvero alla realizzazione di opere nel sottosuolo, lo stesso proprietario è responsabile, ai sensi dell'art. 2053 c.c., costituendo il rilievo attribuito all'esercizio in atto delle facoltà proprietarie il discrimen tra i due diversi criteri di imputazione della responsabilità del proprietario.

La quietanza di pagamento ha valenza di confessione stragiudiziale
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La quietanza di pagamento ha valenza di confessione stragiudiziale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2024| n. 3122.

La quietanza di pagamento ha valenza di confessione stragiudiziale sul fatto estintivo dell’obbligazione e dunque libera il debitore dell’onere probatorio dell’adempimento, mentre in un giudizio avviato nei confronti di un soggetto terzo non ha efficacia di confessione stragiudiziale ma solo di documento di pagamento.

Rigetto di altro motivo implicante la reiezione del motivo non espressamente esaminato
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Rigetto di altro motivo implicante la reiezione del motivo non espressamente esaminato

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 febbraio 2024| n. 3171.

Non ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando, pur non essendovi un’espressa statuizione da parte del giudice in ordine ad un motivo di impugnazione, tuttavia la decisione adottata comporti necessariamente la reiezione di tale motivo, dovendosi ritenere che tale vizio sussista solo nel caso in cui sia stata completamente omessa una decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto

Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato
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Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|2 febbraio 2024| n. 3150.

Il giudice di rinvio è vincolato al principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione in relazione ai punti decisivi non congruamente valutati dalla sentenza cassata e, se non può rimetterne in discussione il carattere di decisività, conserva il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti già acquisiti e di quegli altri la cui acquisizione si renda necessaria in relazione alle direttive espresse dalla sentenza di annullamento.

Il direttore dei lavori deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere
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Il direttore dei lavori deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 febbraio 2024| n. 3249.

In tema di appalto, il direttore dei lavori, quale rappresentante del committente, deve avere le competenze necessarie a controllare la corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore e dei suoi ausiliari, essendo altrimenti tenuto ad astenersi dall'accettare l'incarico o a delimitare, sin dall'origine, le prestazioni promesse, sicché è responsabile nei confronti del committente se non rileva in corso d'opera l'inadeguatezza delle opere strutturali, sebbene affidate ad altro professionista, salvo che dimostri che i vizi potevano essere verificati solo a costruzione ultimata.

Ricorso per cassazione in formato nativo digitale la notificazione a mezzo pec e deposito telematico e la procura alle liti rilasciata in modalità analogica
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Ricorso per cassazione in formato nativo digitale la notificazione a mezzo pec e deposito telematico e la procura alle liti rilasciata in modalità analogica

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 gennaio 2024| n. 2077.

In caso di ricorso nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici - al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l'atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l'atto è depositato - di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione.

L’avvocato stabilito e la mancata specificazione della giurisdizione ovvero l’organizzazione di iscrizione presso lo Stato membro in cui è abilitato all’esercizio della professione
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L’avvocato stabilito e la mancata specificazione della giurisdizione ovvero l’organizzazione di iscrizione presso lo Stato membro in cui è abilitato all’esercizio della professione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|19 gennaio 2024| n. 2068.

L’avvocato stabilito è tenuto, nell’esercizio della sua professione, a far uso in modo comprensibile e senza destare dubbio del titolo di origine in modo da non creare confusione con il titolo di “avvocato”, utilizzando in via chiarificatrice il titolo di avvocato stabilito specificando la giurisdizione ovvero l’organizzazione di iscrizione presso lo Stato membro in cui è abilitato all’esercizio della professione. La mancata specificazione durante lo svolgimento dell’attività professionale costituisce una grave violazione dei principi professionali e lo svolgimento della professione in modo ingannevole.