Consenso cure minore: giudice tutelare decide
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Consenso cure minore: giudice tutelare decide

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 254 del 3 febbraio 2025, ha stabilito la competenza in caso di disaccordo genitoriale sulle cure mediche del minore.
Secondo la Suprema Corte, in materia di trattamento sanitario del minore, se il medico ritiene le cure appropriate e necessarie ma manca il consenso dei genitori, la procedura corretta da seguire è presentare un ricorso al giudice tutelare per l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 219 del 2017.

Non è invece l'istanza di sospensione o limitazione della responsabilità genitoriale da proporre al tribunale per i minorenni. Quest'ultima è ammissibile solo se sono presenti altre condotte pregiudizievoli, come indici di trascuratezza o di abuso, che giustifichino un intervento più incisivo sulla responsabilità genitoriale. In assenza di tali ulteriori condotte, per il solo dissenso sulle cure mediche, la via da seguire è quella del giudice tutelare, che valuterà il miglior interesse del minore in relazione al trattamento proposto.

Danno extra-contrattuale: prova nesso causale necessaria
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Danno extra-contrattuale: prova nesso causale necessaria

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2520 del 3 febbraio 2025, ha chiarito gli oneri probatori in tema di responsabilità contrattuale per obbligazioni non professionali.
La Suprema Corte distingue tra due tipi di danno derivanti dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale. Il primo è il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è l'obiettivo primario della prestazione. Per questo tipo di danno, al contraente danneggiato basta allegare l'inadempimento, in virtù della cosiddetta "prova evidenziale" della causalità materiale. In altre parole, si presume un legame diretto tra l'inadempimento e il danno.

Il secondo tipo di danno, invece, riguarda la lesione di interessi diversi da quello direttamente tutelato dal contratto. In questo caso, l'attore ha l'onere di provare il nesso eziologico (causale) tra l'inadempimento e il danno lamentato. La Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'Appello che, in una fattispecie di risarcimento danni da lesioni personali conseguenti alla non corretta installazione di una cucina, aveva escluso il risarcimento per la mancata prova del nesso causale tra l'inadempimento (installazione errata) e le lesioni lamentate. Il semplice accertamento dell'inadempimento non è sufficiente a dimostrare un danno diverso da quello strettamente contrattuale.

Mantenimento figli proporzionalità redditi entrambi genitori
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Mantenimento figli proporzionalità redditi entrambi genitori

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2571 del 3 febbraio 2025, ha ribadito l'importanza del principio di proporzionalità nel calcolo del contributo di mantenimento per i figli maggiorenni non autosufficienti.
La Suprema Corte ha stabilito che, per quantificare l'ammontare del contributo di mantenimento dovuto dal genitore per i figli maggiorenni non autosufficienti, sia in caso di genitori separati o divorziati, sia in caso di filiazione naturale, è fondamentale osservare il principio di proporzionalità.

Questo principio impone una valutazione comparativa dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita che egli godeva. La Cassazione ha accolto le doglianze della parte ricorrente in un caso in cui la Corte d'Appello aveva omesso di esaminare la situazione economico-patrimoniale di entrambi i genitori, limitandosi ad affermare che l'importo posto a carico del padre (di cui era stata contestualmente dichiarata la paternità) fosse adeguato alle presumibili esigenze di una ragazza della sua età.

La Suprema Corte ha sottolineato che tale omissione viola sia il principio di proporzionalità, che richiede un confronto dei redditi di entrambi i genitori, sia il principio di eguaglianza dei genitori nell'obbligo di mantenimento.

Consenso informato non copre errore terapeutico
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Consenso informato non copre errore terapeutico

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2562 del 3 febbraio 2025, ha ribadito che la sottoscrizione del consenso informato non solleva i sanitari da responsabilità per scelte terapeutiche errate.
Secondo la Suprema Corte, la semplice sottoscrizione del modulo di consenso informato da parte del paziente per un atto chirurgico non è sufficiente a escludere la responsabilità dei sanitari curanti. Questo perché il consenso informato non può sopperire a responsabilità ed errori medici derivanti da una scelta terapeutica errata. In altre parole, il documento attesta il consenso del paziente all'intervento proposto, ma non convalida una decisione medica sbagliata.

La Cassazione ha inoltre precisato che sono irrilevanti le cognizioni personali del paziente, anche se di natura specialistica (come nel caso specifico di un paziente veterinario). Il punto cruciale, infatti, è la scelta terapeutica da compiere, con la corretta illustrazione dei relativi rischi e vantaggi da parte del medico. La sola firma del consenso informato non prova che questa attività di informazione sia stata effettivamente svolta in modo completo ed esauriente. La responsabilità del medico permane qualora la scelta terapeutica non sia stata adeguata o l'informazione fornita al paziente fosse insufficiente.

La pronuncia d’inammissibilità assorbe esame nel merito
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La pronuncia d’inammissibilità assorbe esame nel merito

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2522 del 3 febbraio 2025, ha chiarito le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di una domanda o di un motivo di impugnazione.
Secondo la Suprema Corte, se un giudice dichiara inammissibile una domanda, un capo di essa o un motivo di impugnazione, in questo modo si spoglia della potestas iudicandi (il potere di decidere) su quel punto. Qualsiasi ulteriore esame nel merito di quella domanda o motivo da parte del giudice deve considerarsi ininfluente ai fini della decisione e privo di effetti giuridici.

Ciò significa che la parte soccombente non ha l'onere né l'interesse di impugnare le argomentazioni relative all'esame nel merito. Deve invece censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, poiché è quest'ultima a costituire la vera e unica ragione della decisione. In pratica, se una questione viene dichiarata inammissibile, ciò che il giudice dice "per completezza" sul suo merito non ha alcun valore legale e non necessita di essere contestato in sede di impugnazione.

Mancanza glifo e fascicolo informatico verifica tempestività
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Mancanza glifo e fascicolo informatico verifica tempestività

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2525 del 3 febbraio 2025, ha fornito indicazioni sulla verifica della tempestività dei ricorsi in assenza del "glifo" sulla sentenza.

La Suprema Corte ha affrontato il caso di un ricorso per cassazione notificato dopo il 1° gennaio 2023, in cui la copia informatica della sentenza impugnata depositata dal ricorrente non presentava il "glifo". Questo è il sigillo digitale che riporta automaticamente la data di pubblicazione della sentenza e il numero di raccolta generale, dati essenziali per accertare la tempestività dell'impugnazione.

La Cassazione ha chiarito che, se i dati di pubblicazione non sono reperibili tramite i sistemi informatici della Corte stessa, possono essere verificati consultando il fascicolo informatico del giudizio di merito, acquisito d'ufficio ai sensi dell'articolo 137-bis delle disposizioni attuative del Codice di Procedura Civile. Questa disposizione è applicabile ratione temporis (in base al tempo) per i ricorsi introdotti dopo il 1° gennaio 2023 (come stabilito dall'articolo 35, comma 5, del D.Lgs. n. 149 del 2022).

La Corte ha precisato che tale verifica è possibile anche in assenza di un'istanza ai sensi del previgente articolo 369 c.p.c., dato che il nuovo testo di tale articolo, applicabile ai ricorsi successivi al 1° gennaio 2023, ha eliminato l'ultimo comma che prevedeva tale istanza. Nel caso specifico, la verifica del fascicolo informatico ha confermato i dati di pubblicazione indicati nel ricorso, attestandone la tempestività.

Giudice merito valuta prove insindacabilmente
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Giudice merito valuta prove insindacabilmente

La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 2573 del 3 febbraio 2025, ha ribadito i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove e i requisiti del ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha chiarito che in sede di legittimità non è consentita una valutazione delle prove ulteriore o diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. È irrilevante che le prove avrebbero potuto essere valutate in modo differente. In particolare, la valutazione delle deposizioni testimoniali, il giudizio sull'attendibilità dei testi, sulla loro credibilità e sulla rilevanza probatoria delle loro affermazioni sono rimessi al libero convincimento del giudice del merito.

Nel processo civile, infatti, sono prerogative del giudice di merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, nonché la scelta di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Pertanto, è insindacabile in sede di legittimità il peso probatorio attribuito ad alcune testimonianze rispetto ad altre.

La violazione dell'articolo 116 del Codice di Procedura Civile (che prescrive la valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento, salvo diversa disposizione di legge) è configurabile solo in due casi:
a) Se il giudice di merito attribuisce un valore diverso da quello di prudente apprezzamento a una prova che non ha un criterio di valutazione specifico diverso;
b) Se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova soggetta a un'altra regola di valutazione.

Infine, la Corte ha richiamato il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (ex articolo 366, comma 1, n. 6, c.p.c.), rafforzato dal principio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU. Questo principio non è rispettato se l'indicazione dei documenti o atti processuali non avviene riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali. È sufficiente, ai fini del deposito previsto dall'articolo 369, comma 2, n. 4, c.p.c., che il documento o l'atto siano specificamente indicati nel ricorso e accompagnati da un riferimento idoneo a identificarne la fase del processo di merito in cui sono stati prodotti o formati. Nel caso di specie, la Corte ha riscontrato una descrizione insufficiente della vicenda processuale, con l'omissione di dettagli cruciali su prove (come registrazioni e frasi offensive) e sulla loro collocazione processuale

Eccesso potere: giudice crea norma, non la applica.
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Eccesso potere: giudice crea norma, non la applica.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza civile n. 2091 del 29 gennaio 2025, chiarisce che l'eccesso di potere del giudice per invasione del campo riservato al legislatore, contestabile in Cassazione per motivi di giurisdizione (articoli 111, ottavo comma, Costituzione e 362, primo comma, codice di procedura civile), si verifica solo quando il Consiglio di Stato o la Corte dei conti applicano una norma da essi stessi creata, e non una norma già esistente, svolgendo un'attività di produzione normativa che non gli compete. Non rientra in questo caso l'individuazione della regola giuridica attraverso l'interpretazione, anche ampia o per analogia, delle norme di riferimento. Di conseguenza, eventuali errori nell'interpretazione, anche se stravolgono profondamente la norma, non costituiscono eccesso di potere giurisdizionale, ma riguardano la legittimità dell'esercizio della giurisdizione.

Compensazione spese legali: gravi ragioni necessarie
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Compensazione spese legali: gravi ragioni necessarie

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza civile n. 2081 del 29 gennaio 2025, chiarisce che, in base all'articolo 92, comma 2, del codice di procedura civile (come modificato dal decreto legge n. 132/2014 e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018), la compensazione delle spese processuali, quando non c'è una sconfitta reciproca delle parti, è permessa solo in presenza di "gravi ed eccezionali ragioni" che devono essere spiegate chiaramente nella motivazione della decisione. Una semplice indicazione della "particolarità della vicenda" non basta a soddisfare questo requisito e costituisce una violazione di legge che può essere contestata in Cassazione.

Patto quota lite: valido post 2006, pre 2012.
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Patto quota lite: valido post 2006, pre 2012.

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza civile n. 2135 del 29 gennaio 2025, chiarisce che è valido l'accordo sul compenso dell'avvocato legato all'esito della causa (patto di quota lite) stipulato dopo la modifica dell'articolo 2233 del codice civile (avvenuta con il decreto legge n. 223 del 2006, convertito con modifiche dalla legge n. 248 del 2006) e prima dell'entrata in vigore dell'articolo 13, comma 4, della legge n. 247 del 2012. Questa validità è subordinata al rispetto del divieto di cessione di crediti contestati previsto dall'articolo 1261 del codice civile. Tuttavia, il patto può essere considerato invalido se il rapporto tra il compenso pattuito e il risultato ottenuto, valutato al momento della stipula del contratto, risulta eccessivamente sproporzionato rispetto alle tariffe di mercato, sia dal punto di vista della causa del contratto che dell'equità, tenendo conto anche della regola integrativa contenuta nell'articolo 45 del codice deontologico forense nella versione approvata il 18 gennaio 2007