L'Ordinanza civile n. 7376 della Corte di Cassazione, del 19 marzo 2025, si è pronunciata in merito all'inammissibilità della prova testimoniale ai sensi degli articoli 2722 e 2723 del Codice Civile.
La Suprema Corte ha chiarito che l'inammissibilità della prova testimoniale, non derivando da ragioni di ordine pubblico processuale ma dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Al contrario, essa deve essere eccepita dalla parte interessata e, in particolare, prima che il mezzo istruttorio venga ammesso.
Di conseguenza, la violazione di tali articoli non solo non può essere rilevata autonomamente dal giudice, ma nemmeno può essere rilevata dalle parti qualora non sia stata dedotta in sede di ammissione della prova, oppure nella prima istanza o difesa successiva, o quantomeno, durante l'espletamento della prova stessa. Questo significa che la parte che intende far valere l'inammissibilità della testimonianza deve farlo tempestivamente, altrimenti decade da tale possibilità.





