L'Ordinanza civile n. 8847 della Corte di Cassazione, del 3 aprile 2025, si è pronunciata sui termini per la proposizione della domanda riconvenzionale trasversale.
La Suprema Corte ha stabilito che la domanda riconvenzionale trasversale deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza di trattazione. Non è, quindi, ammissibile proporla con la memoria prevista dall'articolo 183, comma 6, n. 1, del Codice di Procedura Civile (nella versione applicabile ratione temporis). Tale memoria, infatti, consente all'attore unicamente di precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni "già proposte", ma non anche di introdurre nuove domande che siano conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni formulate dal convenuto.
Nel caso specifico, la Cassazione ha cassato la sentenza impugnata che aveva respinto l'eccezione di inammissibilità di una domanda di regresso. Questa domanda, formulata da una compagnia assicuratrice nei confronti di alcuni corresponsabili di un sinistro per somme risarcite a un altro corresponsabile, era stata proposta solo con la prima memoria ai sensi dell'articolo 183, comma 6, n. 1 c.p.c., e non entro la prima udienza di trattazione.
In sintesi, l'ordinanza ribadisce la perentorietà del termine della prima udienza di trattazione per la proposizione delle domande riconvenzionali trasversali, limitando il contenuto delle memorie successive a mere precisazioni o modifiche di quanto già introdotto.




