La Corte di Cassazione, con l'Ordinanza civile n. 7109 del 17 marzo 2025, ha precisato i limiti del potere del giudice di determinare il corrispettivo di un contratto d'appalto ai sensi dell'articolo 1657 del Codice Civile.
La Suprema Corte ha ribadito che il potere del giudice di integrare la volontà negoziale e quindi di stabilire il quantum dovuto all'appaltatore sussiste esclusivamente quando il contratto d'appalto non contenga specifici criteri di determinazione del corrispettivo, ovvero non siano stati indicati prezzi unitari precisi per le opere da eseguire.
Al contrario, tale potere del giudice non opera nel caso in cui gli elementi per la determinazione del corrispettivo (come i prezzi unitari) siano stati certamente indicati nel contratto. In quest'ultima situazione, qualora l'appaltatore richieda il pagamento di opere che assume di aver compiuto, la sua inerzia probatoria in ordine all'effettiva entità di tali opere non può essere supplita dal potere integrativo del giudice. Spetta quindi all'appaltatore l'onere di provare l'esatto ammontare delle opere eseguite per le quali richiede il pagamento, in conformità ai prezzi unitari già pattuiti.
In sintesi, l'ordinanza distingue chiaramente tra la necessità di integrare un contratto lacunoso sui prezzi e la situazione in cui, con prezzi già definiti, l'appaltatore non riesca a dimostrare l'entità delle opere realizzate.




