La Corte di Cassazione, Sezione Civile, con l'Ordinanza n. 5580 del 3 marzo 2025, ha chiarito un aspetto del procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ai sensi dell'Articolo 380-bis del Codice di Procedura Civile.
La pronuncia stabilisce che, qualora la proposta di decisione accelerata riguardi l'improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della certificazione di conformità del provvedimento impugnato, e l'intimato non si sia costituito con controricorso, il ricorrente ha la facoltà di presentare istanza per la decisione della causa e, contestualmente, depositare la certificazione mancante.
In tale contesto, la proposta del giudice ha l'effetto di sollecitare il contraddittorio sulla presenza di vizi formali del processo che sono ancora sanabili. Tuttavia, una volta fissata l'udienza camerale e intervenuta la sanatoria del vizio, non è più applicabile l'ultima proposizione del comma 3 dell'Articolo 380-bis c.p.c., poiché il giudizio non viene più definito in conformità alla proposta originaria di improcedibilità.



