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Corte di Cassazione, sezione II, ordinanza 12 marzo 2014, n. 5779. Alle sezioni unite la questione sulla validità del preliminare di un preliminare

  Suprema Corte di Cassazione sezione II ordinanza 12 marzo 2014, n. 5779 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. TRIOLA Roberto Michele – rel. Presidente Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo –...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 14 marzo 2014, n. 6020. Non puo' essere assegnata la casa coniugale al coniuge, ancorche' economicamente piu' debole, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 14 marzo 2014, n. 6020 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. DOGLIOTTI Massimo – rel. Consigliere Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere Dott. DIDONE...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 19 marzo 2014, n. 12939. Per poter configurare la contravvenzione di cui all'art. 659 cod. pen. è necessario che i rumori prodotti, oltre ad essere superiori alla normale tollerabilità, abbiano la attitudine a propagarsi, a diffondersi, in modo da essere idonei a disturbare una pluralità indeterminata di persone. Tanto viene dedotto dalla considerazione della natura del bene giuridico protetto, consistente nella quiete pubblica e non nella tranquillità dei singoli soggetti che denuncino la rumorosità altrui. Pertanto, quando l'attività disturbante si verifichi in un edificio condominiale, come ricorre nel caso in esame, per ravvisare la responsabilità penale del soggetto agente non è sufficiente che i rumori, tenuto conto anche dell'ora notturna o diurna di produzione e della natura delle immissioni, arrechino disturbo o siano idonei a turbare la quiete e le occupazioni dei soli abitanti l'appartamento inferiore o superiore rispetto alla fonte di propagazione, i quali, se lesi, potranno far valere le loro ragioni in sede civile, azionando i diritti derivanti dai rapporti di vicinato, ma deve ricorrere una situazione fattuale diversa di oggettiva e concreta idoneità dei rumori ad arrecare disturbo alla totalità o ad un gran numero di occupanti del medesimo edificio, oppure a quelli degli stabili prossimi, insomma ad una quantità considerevole di soggetti. Soltanto in tali casi, come risulta essersi verificato in quello affrontato dalla sentenza impugnata, potrà dirsi turbata o compromessa la quiete pubblica

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 19 marzo 2014, n. 12939 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa il 13 dicembre 2012 la Corte di Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Treviso dei 20 giugno 2011, che aveva dichiarato l’imputata R.F. colpevole del reato di cui agli artt. 81 cpv.,...