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Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 12 marzo 2014, n. 5669


REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ex lege;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv.to (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), in forza di procura speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 22/10/2008 della Commissione Tributaria regionale della Liguria, depositata il 5/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11/12/2013 dal Consigliere Dott. Giulia Iofrida;
udito l’Avvocato dello Stato, (OMISSIS), per parte ricorrente;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, nei confronti di (OMISSIS) (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n. 22/10/2008, depositata in data 5/06/2008, con la quale – in una controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa alle imposte IRPEF e contributo SSN dovute, in relazione all’anno 1996, successivamente al recupero a tassazione di una plusvalenza derivante da una cessione d’azienda ed all’emissione di un avviso di accertamento, notificato e non impugnato – e’ stata riformata la decisione n. 110/01/2004 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, che aveva respinto il ricorso del (OMISSIS), volto ad ottenere, stante la mancata tempestiva conoscenza dell’atto impositivo, dal momento che la notifica era avvenuta a mani della moglie convivente, ma affetta da “grave forma di ipertensione”, la quale aveva dimenticato di consegnarlo al destinatario, l’annullamento della cartella esattoriale e la remissione in termini al fine di usufruire del condono di cui alla Legge n. 289 del 2002.In particolare, i giudici d’appello, preso atto delle risultanze di una consulenza tecnica espletata al fine di accertare la sussistenza o meno della capacita’ naturale del coniuge del contribuente, hanno sostenuto che la notifica dell’avviso di accertamento non era andata a buon fine, essendo avvenuta a mani di una persona in stato di capacita’ naturale, “benche’ tale stato non fosse immediatamente percepito dal messo notificatore”, e che fossero conseguentemente nulli l’avviso stesso e la successiva cartella. Il controricorrente ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi, ed ha altresi’ depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’Agenzia delle Entrate ricorrente lamenta con il primo motivo la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, dell’articolo 139 c.p.c., comma 2, avendo i giudici tributari, pur in assenza di una “palese incapacita’” del familiare convivente che aveva ricevuto materialmente copia dell’atto impositivo, hanno ritenuto comunque invalida la procedura di notifica.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta, sempre ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 3, in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 39, avendo i giudici d’appello disposto indebitamente una consulenza tecnica medico-legale nei confronti della moglie del contribuente, anziche’ sospendere, ex articolo 39 cit., il processo tributario e rimettere la suddetta questione di capacita’ al giudice ordinario.
Con il terzo ed il quarto motivo, l’Agenzia invoca anche la nullita’ della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell’articolo 112 c.p.c., avendo i giudici tributari giudicato anche sulla validita’ e correttezza dell’avviso di accertamento, atto-presupposto, oramai definitivo, per decorso del termine perentorio di impugnazione. Con l’ultimo motivo, viene censurata, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, anche la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, comma 1, per le medesime ragioni.
2. Il primo motivo e’ fondato.
Ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 2, se il destinatario non viene trovato nella casa di abitazione o dove ha l’ufficio o esercita l’industria o il commercio, l’ufficiale giudiziario consegna copia dell’atto ad una persona di famiglia o addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda, purche’ non minore di 14 anni e non palesemente incapace. Il limite di validita’ della predetta notifica e’ quindi quello della palese incapacita’ dell’accipiens, legalmente equiparata all’immaturita’ di un minore di anni 14. Non e’ richiesto all’ufficiale giudiziario di compiere indagini particolarmente approfondite sulla capacita’ del consegnatario, essendo sufficiente un esame superficiale (Cfr. Cass. 352/1979: “Sulla validita’ della notificazione di un atto (nella specie ingiunzione fiscale), mediante consegna di copia a mani di familiare capace, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 2, non incide la circostanza che il destinatario dell’atto medesimo si trovi in situazione di incapacita’ naturale”).
Cosi’ questa Corte (Cass.23028/2006) ha evidenziato non essere causa di nullita’ della notificazione, ex articolo 139 c.p.c., la mancata indicazione della maggiore eta’ e della condizione di non palese incapacita’ del consegnatario dell’atto, salva la prova, da parte del destinatario dell’atto, della sua minore eta’ e dello stato di “palese incapacita’”, non essendo sufficiente a tal fine la prova della circostanze dello stato di mera incapacita’ naturale, temporanea.
3. Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere accolto, quanto al primo motivo, assorbiti gli altri.
Il ricorso incidentale va invece respinto. Con esso il controricorrente lamenta anzitutto un “error in procedendo ex articolo 360 c.p.c., n. 5”, per avere i giudici d’appello omesso di pronunciarsi sull’istanza del contribuente di rimessione in termini per proporre istanza di condono, ex Legge n. 289 del 2002, essendo esso decaduto dal termine per impugnare l’atto impositivo non avendone avuto conoscenza, per effetto della sua invalida notifica, avvenuta con consegna a persona in stato di incapacita’ naturale.
Il motivo e’ infondato, alla luce di quanto affermato in ordine alla fondatezza del primo motivo del ricorso principale, con riguardo alla validita’ della notifica in contestazione. Con il secondo motivo, il (OMISSIS) chiede, in via gradata, laddove venisse accolto il secondo motivo del ricorso principale (con il quale l’Agenzia ha lamentato la violazione del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, comma 3, in combinato disposto con il Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 39, per avere i giudici d’appello disposto indebitamente una consulenza tecnica medico-legale nei confronti della moglie del contribuente, anziche’ sospendere, ex articolo 39 cit., il processo tributario e rimettere la suddetta questione di capacita’ al giudice ordinario), di assegnare un termine di 60 gg., ex articolo 50 c.p.c., per la translatio judici dinanzi al giudice ordinario. Trattandosi, in ogni caso, di motivo proposto in via gradata all’accoglimento di un motivo del ricorso principale assorbito, per effetto dell’accoglimento di altra doglianza, non vi e’ necessita’ di pronuncia sul punto.
4. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata e, decidendo nel merito, va respinto il ricorso originario del contribuente (non risultando essere stati dedotti vizi propri della cartella).
Le spese processuali del giudizio di merito vanno integralmente compensate tra le parti, attese tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta e gli alterni esiti dei due gradi. Le spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate come in dispositivo, in conformita’ del Decreto Ministeriale n. 140 del 2012, attuativo della prescrizione contenuta nel Decreto Legge n. 1 del 2012, articolo 9, comma 2, convertito dalla Legge n. 271 del 2012 (Cass. S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, quanto al primo motivo, assorbiti gli altri e rigettato il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di merito; condanna il controricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

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